Chi lo elegge
Gli articoli sulle modalità di elezione, sul ruolo e funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono contenuti del D.lgs. 81/2008 (titolo I, capo III, sezione VII – Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori).
In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS (art. 47, comma 1), scelto, se disponibile, nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d’istituto). L’Art. 47 c.7, in particolare, chiarisce il numero degli RLS in dipendenza dal numero dei lavoratori, rammentando che nel computo dei dipendenti non rientrano gli allievi equiparati a lavoratori[1].
Il RLS per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU); in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno (Art. 47 c.4).
Diritto e non obbligo
Urge precisare che i lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio Rappresentante per la sicurezza, ma non l’obbligo; infatti la scuola ove nessun componente delle RSU d’istituto né, in subordine, altro lavoratore volesse svolgere questo ruolo, rimarrà senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno. In tal caso, le funzioni del RLS dovrebbero formalmente diventare di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST (Art. 48), figura non ancora istituita per il comparto scuola. Per analogia, potendo verificarsi la nomina di nessun RLS, l’Art.47 c.7 del D.Lgs. 81/08 assurge ad un ruolo di mera enfasi del diritto dei lavoratori ad essere rappresentati, nulla vietando che, anche negli istituti scolastici con più di 200 dipendenti, vi possa essere solamente un RLS.
Le responsabilità del Dirigente
È opportuno che il Dirigente Scolastico conservi agli atti la documentazione concernente sia il fatto che le RSU non hanno designato alcun componente, ovvero un numero di componenti minore di quanto stabilito, sia che i lavoratori non hanno eletto il numero degli RLS previsti dall’Art. 47 c.7. Questo perché il Dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a giustificare il mancato assolvimento dell’obbligo di comunicare per via telematica alla sede provinciale dell’INAIL i nominativi[2], punibile con sanzione amministrativa pecuniaria da 61,42 a 368,56 euro (Art. 55, comma 5, lettera l).
Per assolvere a tale obbligo, Il Miur, con nota n. 1428 del 12/07/2018, ha comunicato la disponibilità di una nuova area SIDI per comunicare con l’Inail.
La permanenza in carica
Il RLS rimane in carica, oltre la scadenza delle RSU, nelle more della nuova nomina in regime di ultrattività, come chiarito nell’Interpello n. 16/2014. Tutto ciò per salvaguardare il principio bussola, ossia che i lavoratori abbiano la loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A titolo meramente esemplificativo, si tenga conto che il RLS è l’unico soggetto deputato a ricevere copia del DVR (documento di valutazione dei rischi), nei limiti dell’obbligo di consultazione all’interno dell’Istituzione scolastica[3]. Si precisa che non esiste alcuna normativa che preveda prelazione, nell’atto di elezione/designazione da parte della RSU, per il lavoratore che sia già in possesso della formazione o che abbia esercitato in passato il mandato.
Nomina, revoca e durata in carica[4]
Rispondendo ad una istanza da parte dell’Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del fuoco, la Commissione degli Interpelli ha chiarito che, nel caso in cui il RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, essi potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII). Questo, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS. Difatti, ove la contrattazione non fosse ancora esistente ovvero la precedente avesse superato i propri termini di efficacia, la precedente disciplina contrattuale funziona in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Indicazioni per la designazione
Si riportano le indicazioni dell’USR Veneto che, con la nota prot. 10533 del 23 maggio 2018, ha fornito indicazioni relative alla designazione del RLS in occasione dell’elezione delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico, nella sua veste di Datore di lavoro, chiederà formalmente alle rinnovate RSU di fornire, con apposita dichiarazione scritta, il nominativo del RLS, individuato nell’ambito delle stesse RSU ai sensi dell’Art. 47, comma 4 del D.lgs. 81/2008. La dichiarazione prodotta dalle RSU configura le seguenti casistiche:
a. viene confermato il RLS uscente, rieletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico ne prenderà semplicemente atto;
b. viene designato un RLS diverso da quello uscente, eletto tra le nuove RSU. In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà comunicare in via telematica all’INAIL il nominativo del nuovo RLS[5], provvedere ad avviare alla formazione obbligatoria la persona designata[6] ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), inserendovi il nominativo del nuovo RLS. Si precisa che fino al completamento della formazione di cui sopra e al superamento della prevista verifica finale, il nuovo RLS non può esercitare il suo ruolo ed è lecito dunque supporre che possa restare in carica il RLS uscente;
c. non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS. In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà consentire a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati. Se da tale elezione risultasse confermato il RLS uscente (però non rieletto tra le nuove RSU), vale quanto scritto al precedente punto a), altrimenti vale quanto scritto al precedente punto b).
Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l’Istituto resterà privo di tale figura.
I compiti del RLS
I compiti del RLS sono esplicitati nell’Art. 50 c. 1 del D.lgs. 81/2008.
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Incompatibilità
Ai sensi dell’Art. 50 c. 7, esiste un’incompatibilità tra il ruolo di RLS e quello di RSPP o ASPP. Tutto ciò poiché Il RLS non ha alcuna specifica responsabilità in merito alla gestione della sicurezza scolastica, dovendo meramente rispondere agli altri lavoratori per l’impegno che si è assunto nei loro confronti.
Il dialogo continuo ed il conseguente flusso di informazioni, tra RLS e lavoratori, è di fondamentale importanza. A titolo meramente d’esempio, se un dipendente nutre dei dubbi sull’esito della Valutazione del Rischio Stress lavoro-correlato, perché, per esempio, ritiene non sia stata adottata adeguatamente la metodologia prevista, oltre che esternarli allo stesso Dirigente scolastico/Datore di lavoro, deve anche segnalarli al RLS, che è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione di rischi.
Si reputa inopportuno, ma sicuramente non illegittimo, che il RLS sia un collaboratore del Dirigente scolastico. Per poter assolvere al proprio ruolo nel migliore dei modi possibili, il RLS, ai sensi nell’Art. 73, c. 2. lettera “g” del CCNL 2006/2009, ha a disposizione 40 ore annue di permesso retribuito.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata (il numero di ore previste non deve essere inferiore alle 32) e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono da effettuarsi nel rispetto dei seguenti contenuti minimi previsti dall’Art. 37 comma 11.
Formazione e aggiornamento
La formazione è regolata dall’ art. 37 c.11 D.lgs 81/2008 che stabilisce i contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Il medesimo comma 11 stabilisce che l’aggiornamento deve essere svolto annualmente per un numero di ore non inferiore a 4, se trattasi di aziende fino a 50 dipendenti, ovvero non inferiore ad 8, se trattasi di aziende oltre i 50 dipendenti.
Il processo d’aggiornamento del RLS costituisce contemporaneamente un diritto personale, ma anche un dovere morale nei confronti degli altri lavoratori. Infatti, in assenza o carenza d’aggiornamento, non può esercitare la propria funzione fino al completamento delle ore previste (Accordo Stato-Regioni del 7-7-2016, allegato A, punto 10).
Il Dirigente scolastico, pur non avendo alcun titolo ad individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione), ha la consapevolezza che il ruolo del RLS non può essere ridotto a mero adempimento normativo. Infatti il ruolo del RLS assurge ad importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell’Istituto, essenziale per una diffusa cultura della sicurezza tra i lavoratori, favorendo l’adozione di comportamenti fondati sulla consapevolezza dei rischi e sul senso di responsabilità individuale.
Di conseguenza, in quanto Datore di lavoro, il Dirigente scolastico deve vigilare sulla formazione e sull’aggiornamento del medesimo, rammentando la presenza di pesanti sanzioni qualora non assolvesse ad un simile obbligo[7].
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[1] Art. 47 c.7 D.lgs. 81/2008 – Numero degli RLS. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
[2] D.lgs. 81/2008, Art. 18, comma 1, lettera aa).
[3] Art. 18, comma 1, lett. o, del D.lgs. 81/2008.
[4] Interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014.
[5] Art. 18, comma 1, lettera aa, del D.lgs. 81/2008.
[6] Art. 37, comma 10 del D.lgs. 81/2008.
[7] Sanzioni per il Dirigente Scolastico per non corretta formazione del RLS – Art. 55, c. 5 lettera c), arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.