Un servizio scolastico in continuo cambiamento
In questi mesi, caratterizzati da una emergenza epidemiologica mai vissuta nel secondo dopoguerra, le scuole italiane sono costrette a riorganizzare il servizio, continuamente ed artatamente, a causa dei ripetuti DPCM e delle concomitanti Ordinanze Regionali: ciò è dovuto alla riforma del titolo V della Costituzione.
Lo scenario normativo con la riforma del titolo V
La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, al terzo comma dell’art. 117 attribuisce alla legislazione concorrente delle Regioni l’“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”.
Il secondo comma dell’art. 117, la lett. n) riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulle “norme generali sull’istruzione”, mentre la lettera m) riserva allo Stato la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Per completezza è opportuno ricordare che il terzo comma dell’art. 116 prevede che possano essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di legislazione concorrente e in alcune materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, tra cui anche le “norme generali sull’istruzione”.
Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni
Oggi le competenze legislative, relativamente alle materie “dell’istruzione” e “dell’istruzione e della formazione professionale”, sono ripartite come segue:
Competenza legislativa esclusiva dello Stato | • Norme generali sull’istruzione |
• Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale | |
• Principi fondamentali a cui si deve ispirare la legislazione concorrente | |
Competenza legislativa concorrente delle Regioni | • Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche |
Competenza legislativa esclusiva delle Regioni | • Istruzione e formazione professionale |
Le ultime disposizioni per le istituzioni scolastiche di secondo grado
Il DPCM impartisce, come è noto, disposizioni urgenti sui diversi settori della vita sociale e lavorativa. L’articolo 1 alla lettera s) regola le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Vengono individuati due periodi.
1° periodo dal 4 dicembre alle vacanze Natalizie
Il cento per cento delle attività devono essere svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. In questo periodo dovrà comunque essere garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Al tempo stesso dovrà essere garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
2° periodo dal 7 Gennaio 2021
Le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono garantire l’attività didattica in presenza al 75 per cento della popolazione studentesca.
Inoltre Le scuole secondarie di secondo grado dovranno modulare il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, e degli uffici amministrativi, per garantire quanto disposto dallo stesso DPCM.
Trasporto pubblico: “contesto a rischio”
A tal proposito l’INAIL, subito dopo l’emanazione del DPCM, ha pubblicato un documento in cui ricorda che tutti i documenti prodotti finora sul tema ribadiscono come l’intero sistema di trasporto pubblico “debba essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione”. Ricorda, inoltre, che secondo l’ultima indagine “Aspetti della vita quotidiana” realizzata dall’ISTAT nel 2019, 11,1 milioni di studenti si sono mossi quotidianamente sul territorio nazionale per raggiungere i luoghi di studio.
Secondo l’INAIL l’organizzazione del trasporto pubblico deve andare di pari passo con la differenziazione degli orari di ingresso e di uscita nelle scuole con l’obiettivo di attivare specifiche misure organizzative finalizzate a una «idonea differenziazione degli orari di accesso a scuola rispetto alle fasce orarie di punta, da realizzarsi anche tramite accordi tra scuole limitrofe, su casi mirati.
Con il DPCM del 3 dicembre viene istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Servizi educativi per l’infanzia, scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione
Nei Servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione l’attività didattica continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Altre disposizioni
– I corsi di formazione potranno essere svolti solo con modalità a distanza.
– Gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP potranno essere svolti a secondo delle disposizioni emanate dalle singole Regioni.
– Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado dovranno svolgersi esclusivamente con modalità a distanza.
– Il rinnovo degli organi collegiali, se non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
– Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio (articolo 1, Lettera t).
– È sospeso, inoltre, anche lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e quindi anche quelle relative al concorso straordinario docenti (articolo 1, Lettera z).
Cosa succede nelle zone rosse
Le attività didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e dei servizi educativi per l’infanzia. Dovrà comunque essere garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Al tempo stesso dovrà essere garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.