Domande e risposte sui comportamenti a scuola in fase di pandemia

Tutto quello che avreste voluto sapere e non avete mai osato chiedere

Premessa

Tra il 13 ottobre e il 3 novembre sono usciti quattro DPCM, compresi quelli del 18 e del 24 ottobre. L’ultimo, in ordine di tempo, in data 3 novembre, in vigore sino al 3 dicembre.

Siamo alla vigilia del prossimo anno, ormai imminente, di cui, peraltro, si discute animatamente da alcune settimane. A poche ore dal passaggio del testimone, può essere utile, per ciò che si riferisce alla scuola, come in un ultimo flash, riprendere gli aspetti salienti dell’ultima fase, in una materia tuttora segnata da una sperimentazione caratterizzata da continui aggiustamenti e messe a punto.

FAQ

Possono contribuire a chiarire i caratteri della situazione dell’ultimo mese le Frequently Asked Questions (FAQ) (in italiano Domande poste frequentemente, DPF) una formula semplice diretta e rapida, da qualche tempo utilizzata anche dalle istituzioni. Sul sito del Ministero dell’Istruzione (MI) ci sono domande e risposte che riguardano i nodi pandemia, precauzioni, didattica.

Misurare la temperatura a casa

Com’è noto, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), già nella primavera scorsa, sul finire del Lockdown, ebbe a ritenere non opportuna la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso delle scuole, né per gli alunni, né per il personale. Stabilì, al contempo, che alla scuola non possa accedere chi abbia una temperatura corporea oltre i 37,5° C (cfr. Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020).

La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Contribuisce a prevenire la possibile trasmissione del contagio nel tragitto casa-scuola, specie sui mezzi di trasporto (proprio quell’ambito di relazione sociale al centro di tante preoccupazioni, vero nodo da sciogliere in vista di un completo ripristino della didattica in presenza).

La mascherina

Dapprima, in posizione statica, l’alunno poteva non indossare la mascherina, purché fosse garantita la distanza di un metro tra le rime buccali. Con il DPCM del 3 novembre l’uso delle mascherine a scuola è diventato obbligatorio senza eccezioni correlate al distanziamento: “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina” (sul punto cfr. Nota n. 1994 del 9 novembre 2020).

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, per garantirne l’efficienza, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata.

Sempre il DPCM del 3 novembre 2020 ha prescritto che, oltre alla mascherina chirurgica, possono essere utilizzate “mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Gli alunni con disabilità – se la disabilità non è compatibile con l’uso continuativo della mascherina – non devono indossarla. Il personale che interagisce con gli alunni con disabilità, in aggiunta alla mascherina, può utilizzare ulteriori appropriati dispositivi di protezione individuali (DPI).

L’organizzazione scolastica

È necessario “assicurare l’aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni, avendo cura di garantire periodici e frequenti ricambi d’aria, cui si provvederà contemperando l’esigenza di costante aerazione dell’ambiente didattico con il diritto degli allievi a svolgere le attività didattiche in condizioni ambientali confortevoli”.

Contestualmente sono sospesi viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. A questo proposito rimane da chiarire cosa ne sarà del voucher pattuito lo scorso a.s., qualora, com’è verosimile, esso non sia fruibile nel corrente a.s.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) possono essere proseguiti, purché svolti garantendo il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti (cfr. Nota MI 1870 del 14 ottobre 2020).

I Referenti Covid

Già all’inizio dell’a.s. 2020/2021, ogni scuola ha individuato dei Referenti Covid, possibilmente per ciascun plesso, in grado di assumere il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria di riferimento. Necessario identificare un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

Di fronte a casi confermati di Covid a scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività di tracciamento, fornendo:

– l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

– l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

– gli elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della diagnosi);

– l’elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

La didattica digitale integrata

Di norma, nel primo ciclo, l’attività didattica avviene in presenza. La didattica digitale integrata (DDI) è utilizzata, in modo complementare e integrato, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado – quindi nei Licei, negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali – come previsto nel Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 e come ribadito nelle Linee Guida per la Didattica digitale integrata allegate al DM 89 del 7 agosto 2020.

La DDI è svolta da tutti i docenti della scuola, purché non si trovino in stato di malattia certificata. Anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria (cfr. Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020).

Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolge la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali (cfr. Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020).

Linee guida e Piano di ogni singola scuola

Le Linee guida per la Didattica digitale integrata, come già si è visto, sono allegate al DM 89 del 7 agosto 2020. È intervenuta una specifica ipotesi di contratto sottoscritta: per la parte pubblica, il Ministero dell’Istruzione, dal Capo dipartimento Marco Bruschi e dal direttore generale per il personale, Filippo Serra; per le OO.SS. da Francesco Sinopoli per la Flc-Cgil, da Maddalena Gissi per la Cisl-Scuola, da Marcello Pacifico per Anief.

Tale ipotesi di contratto per la DDI definisce le attività in modalità sincrona come caratterizzate da interazione, in tempo reale, tra docenti e studenti. Tali ore sono assicurate, per almeno i quantitativi minimi previsti, per l’intero gruppo classe, anche agendo con gruppi di alunni.

Quindi le attività in modalità asincrona, caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Anche in questo caso è fondamentale il Piano per la DDI, che avrebbe dovuto essere deliberato dal Collegio dei docenti come allegato al PTOF entro il 30 ottobre, scadenza ordinatoria, non perentoria, ma cogente nella situazione data.

Orario di servizio a distanza

Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente. Le ore settimanali per ciascun docente corrispondono a quelle relative alla didattica in presenza: 18 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 22 ore nella primaria, ferme restando le due ore di programmazione; 25 nell’infanzia.

Nella circostanza sono svolte in modalità mista, sincrona e asincrona. Precisamente: non meno di 20 ore per le scuole secondarie di secondo grado; non meno di 15 ore per le scuole secondarie di primo grado e le primarie; non meno di 10 ore per le prime classi della primaria.

Precisano ancora le FAQ: se un docente di scuola superiore, con 18 ore settimanali, in base al Piano per la DDI, è chiamato ad effettuare 12 ore settimanali di attività di insegnamento in modalità sincrona, il numero massimo di ulteriori ore che potrà svolgere in modalità sincrona o asincrona sarà pari a 6 ore settimanali.

Consigli di classe e/o Dipartimenti

C’è una tendenza a sopravvalutare i Dipartimenti e a sottovalutare i Consigli di classe. Invece, in forme diverse, ogni organo collegiale concorre a garantire un’ordinata programmazione favorendo partecipazione e condivisione.

Il Consiglio di classe, responsabile della collegialità nella progettazione didattica di ciascuna classe, è in grado di conoscere potenzialità e criticità, in riferimento al fabbisogno educativo e può essere meglio in grado di indicare attività e metodologie (per una un’adeguata distribuzione dei compiti, tenendo conto delle competenze maturate e delle esperienze praticate) al fine di predisporre un quadro orario dell’offerta formativa capace di contemperare la didattica in presenza insieme a quella a distanza nella prospettiva della didattica digitale integrata.

In attesa di una rivisitazione annunciata dalla legge 107/2015 ma sin qui ancora non realizzata, la scuola italiana dal 1994 si fonda su un testo unico degli organi collegiali che è il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, conseguenza, a sua volta, del DPR di vent’anni prima, il n. 416 del 31 maggio 1974, frutto di una riforma orientata ad aprire la scuola alle istanze democratiche della collegialità tra i docenti e della partecipazione dei genitori e degli studenti.

Il Consiglio di classe è obbligatorio da quasi mezzo secolo, fa parte della programmazione delle scuole di ogni ordine e grado, include i genitori e, nella secondaria di secondo grado, gli studenti.

I Dipartimenti si devono ai Regolamenti contenuti nei DPR 87, 88, 89 del 15 marzo 2010, rispettivamente per gli Istituti Professionali, per gli Istituti tecnici e per Licei. Si possono costituire, “nell’esercizio della autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”, come “articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa”. La costituzione è, comunque, facoltativa.

Il Consiglio di classe, analogamente al Collegio dei docenti, imposta la programmazione didattica e analogamente al Consiglio di Istituto si giova della partecipazione delle componenti dei genitori e degli studenti. È l’organo collegiale più prossimo alla dimensione autenticamente vissuta di ogni classe.

Il registro elettronico

Il coinvolgimento dei Consigli di classe è importante. Come spiegano le FAQ: una volta stabilito l’orario settimanale in modalità sincrona, le attività in modalità asincrona o sincrona, a completamento dell’orario d’obbligo del docente, sono programmate su mandato del Collegio dei docenti nei singoli Consigli di classe. Sulla base di tali programmazioni collegiali il singolo docente formula un piano individuale di lavoro, come già nella didattica in presenza, che comprende la declinazione delle attività sincrone o asincrone, autonomamente gestite e riportate sul registro elettronico.

La rilevazione delle presenze del personale e degli allievi avviene attraverso il registro elettronico (Ipotesi di CCNI del 25 ottobre 2020, art. 5, Rilevazione delle presenze: 1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico).

Una piccola chiosa

Forse è il caso di ricordare che su “Scuola7” il rilievo del registro elettronico, in riferimento alla emergenza determinata dal Covid-19, è stata sottolineato nel numero 178 del 30 marzo 2020, quando ancora ci si interrogava, tra mille incertezze, sul da farsi, a poche settimane dall’avvio della didattica a distanza.

Già allora si osservava come il registro elettronico sia “uno strumento a disposizione di un uso appropriato e di un esercizio responsabile della libertà di insegnamento” (cfr. La didattica della connessione, https://www.scuola7.it/2020/178).

Poche settimane più tardi, nel numero del 10 maggio 2020 di “Eduscuola”, titolo: La scialuppa della DAD, ad un certo punto si evidenziava l’utilità del registro elettronico sin dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, art. 7, comma 31, vale a dire dall’a.s. 2012-2013.

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione il nuovo strumento era impiegato, nell’a.s. 2014/2015, dal 73.6% dei docenti. Sono trascorsi altri cinque anni e questa modalità si è ulteriormente diffusa. All’inizio sembrò un impaccio; poi è diventato un indispensabile strumento di lavoro, il “cruscotto del docente” che consente di controllare la guida, per prestare ancor meglio attenzione alla direzione di marcia. Anche su questo aspetto le FAQ del Ministero dell’Istruzione concorrono a fare chiarezza sul suo corretto utilizzo.