Orientarsi tra le novità delle GPS
Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) hanno introdotto diverse novità nelle operazioni di assegnazione degli incarichi a tempo determinato (supplenze). La cornice normativa di riferimento è decisamente articolata ed a tratti di difficile interpretazione, tant’è che è accompagnata da svariate note di chiarimento da parte del M.I.
Ecco che non c’è convocazione di aspiranti ad una supplenza, sia docente che ATA, che non generi dubbi ed incertezze. Ed allora ecco che viene da chiedersi se “questa supplenza s’ha da fare o non s’ha da fare”!
Per orientarsi occorre necessariamente partire dall’Ordinanza Ministeriale numero 60 del 10 luglio 2020 (la norma che introduce le GPS), senza dimenticare il CCNL del Comparto scuola e le disposizioni introdotte dalla legge 107/2015 (La buona scuola). Inoltre, come ogni anno, anche questo anno all’inizio di settembre è stata emanata una nota ministeriale, la 26841 (ad essa ne sono succedute altre), riportante le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
Le tipologie di supplenze
L’O.M. 60 declina le seguenti tipologie di supplenze:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
Il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, all’art 231 bis, introduce poi la possibilità di attivare:
d) ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. (SUPPLENZE COVID-19)
I nodi principali
– Per tutte le tipologie di supplenza, l’ordinanza ministeriale n. 60 all’articolo 12 comma 8 chiarisce che l’accettazione di una supplenza rende definitiva l’operazione stessa.
– Il comma 9 dello stesso articolo chiarisce anche che la rinuncia ad una supplenza in una specifica classe di concorso rende impossibile l’accettazione di altra supplenza su quella classe di concorso. A tal proposito occorre precisare che la rinuncia da Gae o Gps per il sostegno non preclude la possibilità di accettare la nomina da Gae o Gps per il posto comune e viceversa, in quanto si tratta di diverso insegnamento.
– Il comma 10 dell’ordinanza ribadisce che l’aspirante ha diritto al completamento della cattedra.
– La nota 28725 del 21/09/20 chiarisce quanto disposto con il comma 2 dell’articolo 14 dell’ordinanza. Detto comma afferma che, il personale in servizio per effetto di una supplenza conferita da graduatoria d’istituto, ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare un incarico annuale per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili o per un incarico temporaneo sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, purché resisi tali entro la data del 31 dicembre.
– Nella scuola secondaria, i Dirigenti Scolastici, per coprire le supplenze brevi di durata inferiore a 15 giorni possono provvedere con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. (comma 9 art. 13 O.M. n.60).
– I Dirigenti Scolastici non possono conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi (comma 14 art. 13 O.M. n.60).
– In riferimento all’organico di potenziamento è consentito il ricorso alla nomina dei supplenti solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolare e solo per assenze superiori a 10 giorni (comma 15 art. 13 O.M. n.60).
– I dirigenti scolastici possono, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza (comma 16 art. 13 O.M. n.60).
Disposizioni particolari scuola primaria
Le ore di inglese non coperte da personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle GAE e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle GS e nelle GI in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13 comma 17 dell’Ordinanza.
Disposizioni in materia di contenzioso (diplomati magistrali)
I casi possibili:
1) supplenza conferita da GPS: il contratto di lavoro in essere non verrà risolto.
2) supplenza conferita da GAE: la sentenza negativa se notificata entro 20 giorni dall’inizio delle lezioni potrà comportare il depennamento dalle gae da parte del relativo usp e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro in essere.
Disposizioni particolari per gli insegnanti di religione cattolica
Potranno essere convocati per le supplenze, fino al termine delle lezioni, anche Docenti IRC non ancora qualificati se l’Ordinario diocesano non dovesse disporre di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare il fabbisogno orario nel territorio di competenza.
Disposizioni particolari per i licei musicali
Nomina dalle G.P.S. per incarichi annuali fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili o fino al 30 giugno per posti non vacanti, ma che si rendono disponibili entro il 31/12.
Nomina dalle G.I. per ricoprire i seguenti incarichi:
1. posti residui dalle nomine dalle GPS per incarichi al 30 giugno o al 31 agosto;
2. supplenze brevi e temporanee;
3. supplenza Covid-19 al massimo fino all’ultimo giorno di lezione.
Conferimento supplenze su posti part-time
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Conferimento delle supplenze al personale ATA (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430)
Le supplenze del personale ATA sono attribuite utilizzando le graduatorie di prima e seconda fascia, e, in subordine, le graduatorie ATA terza fascia.
La Nota 26841 del M.I. ha fornito anche i seguenti chiarimenti:
– i supplenti che accettano una supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica possono accettare anche altri incarichi di supplenza per profili professionali diversi, sia annuali che temporanei;
– è garantito il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro, ma solo tra posti dello stesso profilo professionale;
– è possibile lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, ma solo se al momento della convocazione per lo spezzone non erano disponibili posti con orario intero;
– in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio non sono applicate le sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430);
– i posti residui della procedura di mobilità straordinaria per gli ex LSU, finalizzata all’immissione in ruolo dei candidati con decorrenza 1° gennaio 2021, sono coperti mediante supplenze temporanee fino al 31 dicembre 2020;
Più disponibilità part time per uno stesso profilo professionale del personale ATA possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche se non si creano nella stessa istituzione scolastica.
Conferimento delle supplenze brevi e temporanee (art. 13 O.M. n. 60)
Attraverso la consultazione informatica delle graduatorie, le scuole verificano la situazione occupazionale degli aspiranti e, quindi, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati al fine di un eventuale completamento d’orario;
b) totalmente inoccupati.
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale. Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Il dirigente scolastico individua il destinatario della supplenza e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
Al fine di garantire la continuità didattica, la supplenza temporanea è prorogata se al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro. Ciò accade anche se l’interruzione è dovuta a:
a) giorno festivo;
b) giorno libero dall’insegnamento;
c) un periodo di sospensione delle lezioni.
Se la supplenza breve riguarda la sostituzione di un docente con cattedra orario esterna, ciascuna istituzione scolastica provvederà autonomamente alla nomina del supplente.
Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si convoca nel seguente ordine:
a) aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto;
b) aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
c) aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
d) aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia;
e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia.
Le domande di Messa a Disposizione (MAD)
Esaurita la graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza. Dovrà essere data precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
Le supplenze covid (personale docente ed ata)
Le supplenze conferite da “organico Covid” sono assimilabili alle supplenze temporanee ai sensi dell’articolo 3 dell’OM 83/2020.
In quanto assimilabile a supplenza breve è possibile lasciarla per accettare un incarico annuale per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili o per un incarico temporaneo sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili
– Decorrenza: giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.
– Risoluzione per giusta causa: in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
– Cessazione della sospensione: ai fini della continuità didattica, alla ripresa dell’attività didattica i contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili.
– Riconoscimento NASPI: non risulta che i contratti di supplenza breve stipulati su organico COVID non diano diritto al pagamento della NASPI.
– La convocazione: avviene dalle graduatorie d’istituto
• Personale docente: si procede alla chiamata attraverso le graduatorie d’istituto come disciplinato dall’ ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n.60.
• Insegnanti IRC: si procede alla chiamata in accordo con l’Ordinario Diocesano competente
• Personale ATA: si procede ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.
N.B. ULTIM’ORA: è stato approvato emendamento (prima firmataria Senatrice di LeU Loredana De Petris, Presidente del Gruppo Misto) per annullare licenziamento organico Covid. Con l’approvazione di tale emendamento viene cancellata la possibilità di licenziamento dell’organico Covid a scuola in caso di lockdown.
Nomina assistenti tecnici (contratti previsti dall’art.230 bis d.l.34)
La data di decorrenza del contratto deve cadere tra il 01/09/2020 e il 31/12/2020. Nel caso sia necessario coprire con una supplenza breve l’assenza del personale, la cui nomina è stata disposta in applicazione art.230 bis D.L.34/2020, potrà essere stipulato un normale contratto di supplenza breve.
Le sanzioni per il personale docente (commi 1 e 2, art.14, o.m. 60)
– Rinuncia ad una proposta di assunzione o assenza del candidato alla convocazione: l’aspirante supplente perderà la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GI per il medesimo insegnamento. Resta, comunque, la possibilità di essere convocati da GAE o da GPS per un’altra classe di concorso oppure dalle Graduatorie di Istituto anche per la stessa CDC ‘rinunciata’ in precedenza. Anche in questo caso la sanzione è limitata all’anno scolastico in corso. Nel caso di convocazioni dalle graduatorie d’istituto, la sanzione della collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento, si applica già al primo rifiuto e non al secondo come previsto attualmente.
– Mancata presa di servizio dopo l’accettazione: l’aspirante supplente perderà la possibilità di ottenere supplenze, sia sulla base delle GAE, delle GPS e delle GI per il medesimo insegnamento. La sanzione viene applicata soltanto per l’anno scolastico in corso e solo al medesimo insegnamento.
– Abbandono del servizio: il docente perderà la possibilità di ottenere supplenze da GAE, da GPS e da GI, per tutte le graduatorie di tutti i posti o CDC ove risulta inserito. La sanzione viene applicata soltanto per l’anno scolastico in corso.
Sanzioni per il personale ata (dm 430 del 13 dicembre 2000)
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie provinciali o degli elenchi provinciali ad esaurimento si applicano le seguenti sanzioni:
– la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle stesse graduatorie, per l’anno scolastico successivo;
– l’abbandono del servizio comporta sia l’effetto di cui al punto precedente, sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.
Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto si applicano le seguenti sanzioni:
– la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
– l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie dei concorsi provinciali che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso;
– la mancata presa di servizio, sebbene il regolamento non stabilisca alcunché, sembra non generi sanzioni.