Dirigenti senza scudo, a difesa della scuola!

Interrogativi e inquietudini sulla pandemia

Ritorno a scuola difficile e complesso, quest’anno; metro, mascherine e mani pulite basteranno per ridurre i rischi da contagio, oppure le perplessità di molti saranno confermate da un aumento dei contagi, coincidente con l’inizio contrastato delle attività didattiche in presenza?

Quali saranno i comportamenti premianti? L’indugio sistematico oppure la convinta applicazione delle norme sanitarie e comportamentali del Comitato Tecnico Scientifico e dell’Istituto Superiore di Sanità?

Una normativa in continua evoluzione

Con la normativa che non riesce ad essere al passo con i tempi e che si arrocca in sterili contese giuridiche, senza produrre regole certe, corroborate da leggi approvate e pubblicate, siamo alle solite: i dirigenti scolastici si ritrovano in una situazione di involontaria responsabilità caricata ulteriormente dalla sensazione di essere stati individuati come capri espiatori, tali per il solo fatto di trovarsi all’ultimo anello di una catena di incertezze, cui chiunque può agganciare ogni pretesa risarcitoria civile e/o penale.

Il virus Sars-Cov 2, infatti, ha una natura non facilmente catalogabile in protocolli scientifici. La sua mutevolezza rimanda ad un vocabolo astratto ma terribilmente concreto, nella sua fumosità: “incertezza”.

Incertezza, ad esempio, nello stabilire quali siano le circostanze nelle quali possa essere avvenuto un contagio, senza poter definire tempo e luogo dell’evento nefasto.

Il Ministero era già intervenuto ma senza incidere più di tanto.

Il Capo dipartimento Max Bruschi, nella recente nota MIUR, nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001466.20-08-2020 stigmatizza le diffide ai dirigenti scolastici, inviate da gruppi di genitori che li avevano individuati, come direttamente responsabili di qualsiasi accadimento epidemiologico in danno agli utenti della scuola, ancor prima che l’anno scolastico avesse inizio e solo sulla base dei primi provvedimenti adottati.

In attesa della ripresa delle lezioni, che in una qualsiasi scuola, esigeva già in fase progettuale ed esige ogni giorno una straordinaria attenzione nei confronti di ogni attimo della vita sociale, perfino i primi atti organizzativi, pubblicati sui siti, hanno provocato ritegno, proteste e contrarietà.

Scudo penale sì, ma non per trasgredire!

La richiesta di “scudo penale” pervenuta da alcune parti sociali ed in particolare da una nutrita rappresentanza di dirigenti scolastici, non si riferisce ad una volontà di vedere sanata la trasgressione delle norme, in base ad un privilegio di casta, ma nasce, in particolare, dal bisogno di gestire, senza ansie e preoccupazioni estreme, una situazione dalla complessità mai registrata prima.

Le conoscenze e le competenze, da mobilitare per contrastare i contagi in tempo di pandemia, sono di enorme portata tecnico-scientifica, non rinvenibili nel profilo professionale del dirigente scolastico benché egli possa essere supportato da figure come il RSPP o il medico competente. Il capo d’istituto appare più efficacemente valorizzato se dedito al controllo ed alla corretta applicazione di protocolli e dispositivi al contesto di particolare complessità costituito da una scuola in pieno funzionamento.

Un emendamento non andato a buon fine

Gli esperti di diritto rinvengono una duplice difficoltà interpretativa nella situazione che si verifica in tempo di pandemia: una normativa che non può essere di riferimento poiché in continua evoluzione ed una carenza di giurisprudenza, relativa a fattispecie pandemiche, nella storia contemporanea del nostro ordinamento.

Per tali motivi, in sede di conversione in legge del decreto “Semplificazioni”, era stato proposto il seguente emendamento:

“Fino al 31 agosto 2021, ove l’organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, nell’osservanza delle prescrizioni del CTS implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave“.

Purtroppo il dibattito parlamentare non ha accolto l’emendamento lasciando nella delusione e nello sconforto i Dirigenti scolastici ed il personale della scuola che, pur consapevoli degli enormi oneri a carico delle loro funzioni, hanno constatato con amarezza l’assenza del tanto atteso provvedimento[1].

Cosa succede adesso nelle scuole ?

L’ipotesi avanzata nella nota 1466/2020 che analizza distintamente i vari livelli di responsabilità del Dirigente scolastico rimane pienamente valida. Ai Capi di Istituto sono caricate, senza alcun dubbio:

– la responsabilità in materia di infortuni sul lavoro;

– la responsabilità civile dettata dall’art. 2087 del codice civile sulle cautele e misure organizzative da parte del datore di lavoro ;

– la responsabilità penale così come ipotizzata dall’ art. 51 del codice penale.

La sottolineatura del Capo Dipartimento sulla punibilità dell’agente che è esclusa laddove «l’esercizio del diritto o l’adempimento del dovere» derivi direttamente da un’imposizione di natura giuridica o, quantomeno, da un legittimo ordine appartenente alla Autorità pubblica, non tranquillizza nessun preside in tempi di pandemia.

Troppe disposizioni, spesso contraddittorie, anche in tempi di COVID – 19

Siccome il giudice, in caso di chiamata in giudizio, non legge quasi mai una circolare a conforto delle proprie delicatissime valutazioni, viene spontanea una preoccupazione, non poco significativa, che nasce dalla congerie di norme e disposizioni che caratterizzano l’ordinamento legislativo italiano e che, in materia di diritto scolastico è ancor più complicata. Inoltre, durante il periodo del pericolo sono stati prodotti documenti con disposizioni relative alle modalità di gestione dei servizi pubblici dai vari enti interessati alla gestione dell’emergenza oppure da comitati appositamente istituiti e convocati.

I dirigenti scolastici o i semplici cittadini, scorrendo l’apposita area del sito web ministeriale, possono trovare una corposa sezione di disposizioni relative all’emergenza COVID-19, con raccomandazioni e note, talvolta contraddittorie. Inoltre, sugli stessi argomenti si sono espressi, in maniera non sempre coordinata, il Comitato tecnico scientifico, l’Istituto Superiore di Sanità, l’INAIL e lo stesso ministero. A questo si aggiungano le disposizioni dei governatori delle Regioni e le varie disposizioni locali che ingombrano la scrivania di ogni Capo di Istituto alimentando il clima di incertezza e di vulnerabilità istituzionale della scuola. Peraltro la nota 1466/2020 non contempla le pur esistenti e sostanziose responsabilità degli operatori scolastici che hanno dei compiti derivati dall’”effetto cascata” per cui, dal dispositivo organizzativo del dirigente scolastico fluiscono compiti obbligatori per il docente (possibile culpa in vigilando) e per gli altri operatori, a vario titolo coinvolti nella pulizia e nell’organizzazione (possibile accertamento di imprudenza, negligenza, imperizia)[2].

Una situazione incerta, anzi aleatoria

La situazione che ne deriva, con effetto non ultimo, in ordine di importanza, produce un disagio esistenziale notevole, per ogni lavoratore della scuola. Non è peraltro infondato il timore di incorrere in conseguenze civili, erariali e penali, qualora, pur avendo applicato con diligenza ogni disposizione, la scuola dovesse trovarsi di fronte ad una diffusione del contagio tra i propri frequentanti. Di fronte alla pressoché certa denuncia dei genitori verso l’istituzione scolastica, laddove avvenisse un contagio dei figli, occorrerà difendersi e dimostrare, carte alla mano, quali provvedimenti siano stati adottati per prevenire ogni diffusione della malattia. Ci troviamo di fronte ad un contesto nel quale il rapporto causale tra gli eventi è terribilmente aleatorio.

È molto recente la notizia che alcuni Dirigenti delle scuole, visitate dagli ispettori ASL per casi di contagio, hanno ricevuto una nota di diffida, da questi ultimi, poiché il gel per disinfettare le mani non conteneva la prescritta percentuale di alcool, indispensabile all’effetto virucida. Il disappunto dei Capi di Istituto, che hanno ricevuto quel prodotto sanitario direttamente dall’autorità governativa per l’emergenza, non è servito agli inflessibili funzionari per riflettere sull’inopportunità della diffida.

Culpa in “eligendo”?

Le lezioni sono riprese da poco in moltissimi luoghi del Paese e, proprio a confermare la traballante relazione tra le cause e gli effetti, in queste circostanze, stanno risaltando alcune situazioni di grave contraddizione in moltissimi contesti:

– Gli studenti, pur propensi ad accettare e seguire le regole scolastiche in materia di prevenzione, non si comportano in maniera sicura fuori dalle mura scolastiche. All’entrata e all’uscita gli assembramenti sono quasi automatici e le regole vengono immediatamente avversate. Si immagini il resto della giornata sociale e familiare.

– Il personale della scuola, che di buon grado si sottopone a test per accertare la propria negatività al contagio, spesso è portatore di altre patologie pregresse e di condizioni di salute precarie che, nell’insieme, contribuiscono a rendere difficile la relazione lavorativa e accrescono le situazioni di ansia e preoccupazione; in molti lavorano male e questo non appare il migliore dei modi.

– I dirigenti scolastici, non riescono a controllare contemporaneamente l’applicazione delle disposizioni in decine di contesti aula/laboratorio che funzionano simultaneamente nei luoghi diversi delle loro scuole. Risponderanno però di “culpa in eligendo” in presenza di addetti impreparati al peggio e poco pronti di spirito di fronte all’emergenza. Qui però i motti latini aiutano molto poco[3].

Le risorse della scuola

Non resta che utilizzare le risorse di ogni genere che si mobilitano normalmente negli operatori della scuola spesso costretti a gestire difficoltà più grandi delle loro possibilità.

Lo “scudo penale” era un rimedio per evitare alla scuola di doversi appoggiare su un substrato di inquietudine o addirittura di angoscia che non sono sentimenti compatibili con i contesti educativi. Le prime impressioni di chi vive nella scuola ogni giorno sono molto positive, comunque. L’appagamento dato dalla ripresa delle attività in presenza sembra vuotare ogni sentimento negativo. Vedremo, con il tempo, se la scuola riuscirà a riappropriarsi pienamente della propria funzione educativa e sociale, senza timori ed incertezze.

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[1] Legge 120 del 11 settembre 2020, conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale,

[2] La colpa nel diritto civile designa una forma di imprudenza, negligenza o imperizia compiuta nel porre in essere un atto da parte del danneggiante.
Tutti i soggetti, infatti, sono tenuti ad usare la normale diligenza (quella del buon padre di famiglia ex art. 1176 del c.c.) e quando non lo fanno sono assoggettabili a responsabilità civile per colpa, con nascita dell’obbligazione di risarcimento del danno. Cfr. Dizionario Giuridico www.brocardi.it

[3] Ex malis eligere minima oportere ! Occorre scegliere i minori tra i mali!