PIA e PAI: indicazioni operative
Durante l’emergenza epidemiologica legata al Covid 19 le scuole hanno attivato la didattica a distanza (DaD) al fine di garantire, seppure in una situazione drammatica, il diritto all’istruzione.
La DaD ha richiesto sforzi enormi da parte del personale docente, delle famiglie e degli allievi stessi ed anche se numerose sono state le esperienze brillanti tuttavia non sempre gli alunni sono riusciti a conseguire gli obiettivi prefissati e non tutte le attività didattiche sono state svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno. Si rende, pertanto, necessario assicurare un riallineamento degli apprendimenti.
A tal fine, come ben noto, l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 11, applicativa del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto due nuovi dispositivi di progettazione didattica: il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) e il Piano di apprendimento individualizzato (PAI).
Che cosa è il PIA?
Come previsto dall’art. 2 art. della succitata O.M., “I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano (…) le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.”
Il PIA si configura, quindi, come una vera e propria riprogettazione disciplinare in cui saranno inserite tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico.
È opportuno che questo documento, unitamente ai tempi ed alle modalità di svolgimento, sia socializzato dall’istituzione scolastica alle famiglie, entro l’inizio del mese di settembre, per un avvio regolare dei lavori.
Nel caso del trasferimento di un alunno tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
Che cosa è il PAI?
Dalla succitata ordinanza si evince che “Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi (…) i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.”
Il PAI va allegato al documento di valutazione e consegnato alle famiglie.
Realizzazione del PIA e del PAI: chi fa, che cosa e quando?
Il PIA ed il PAI consentono ai docenti di effettuare un vero e proprio bilancio a consuntivo del lavoro svolto durante il peculiare anno scolastico appena trascorso, al fine di individuare quegli obiettivi di apprendimento bisognosi di consolidamento sia a livello di classe (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) sia a livello di recupero individuale, per gli allievi che hanno manifestato carenze apprenditive (Piano di Apprendimento Individualizzato).
Innanzitutto per la pianificazione e l’attuazione del PAI e del PIA è necessario che le istituzioni scolastiche si avvalgano di tutti i modelli di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal D.P.R. n°275 del 1999 (Regolamento sull’autonomia). Le scelte educative e didattiche maggiormente funzionali sono, ovviamente, quelle derivanti dall’esercizio della principale forma di autonomia riconosciuta alle scuole ovvero l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo disciplinata dall’art. 6 del citato DPR. Nello specifico le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, possono esercitare tale profilo di autonomia, promuovendo, per esempio, percorsi di formazione-azione aventi per oggetto l’individuazione di prassi didattiche ed organizzative innovative e maggiormente rispondenti ai bisogni formativi emergenti e rilevati dai docenti.
La differenziazione didattica
La chiave di volta decisiva sarà sicuramente la differenziazione didattica che, riconoscendo e valorizzando la diversità nel contesto della classe, consente di rispondere efficacemente ai diversi bisogni educativi.
Come disposto dalla più volte richiamata OM le strategie e le modalità di attuazione delle attività previste dal PAI sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. I suindicati percorsi rientrano nell’attività ordinaria e sono implementati mediante l’organico dell’autonomia a decorrere dal 1° settembre 2020, proseguendo, se necessario, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.
Sarà cura delle istituzioni scolastiche far convergere le diverse iniziative progettuali previste sul prioritario sostegno agli apprendimenti.
È evidente che, soprattutto nell’attuale scenario determinato dall’emergenza sanitaria internazionale, le scuole sono chiamate a riprogettare il proprio servizio avendo cura di far confluire tutto quanto verrà adottato all’interno del PTOF.
Una nota ministeriale per fugare i diversi dubbi…
Che cosa significa attività ordinaria? Ordinaria solo per gli studenti o anche per i docenti? I docenti che saranno impegnati nella realizzazione del PIA e del PAI potranno essere retribuiti?
Questi alcuni dei dubbi sollevati da dirigenti scolastici e docenti relativamente alla realizzazione del PIA e del PAI.
La nota MIUR n. 1494 del 26.08.2020 avente per oggetto “Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato. Indicazioni tecnico operative”, ha chiarito che le attività in parola, per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e l’inizio delle lezioni ordinamentali rientrano negli adempimenti contrattuali ordinari connessi alla professione docente e non automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con compensi di carattere accessorio. Per le attività che invece debbano svolgersi nel prosieguo dell’anno scolastico 2020/2021, lo stesso DL 22/2020, all’articolo 1, comma 9, ha destinato parte dei risparmi, dovuti alla diversa configurazione delle Commissioni degli esami di Stato, “al recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021”.
Pertanto nel caso in cui non fosse possibile realizzare i percorsi progettati nella modalità dell’ordinaria attività didattica all’interno dell’orario di cattedra spettante al singolo docente e, comunque, qualora tali attività dovessero proseguire dopo l’inizio delle lezioni, con il ricorso alla prestazione di ore aggiuntive da parte del personale interessato, i dirigenti scolastici, sulla base della contrattazione integrativa di istituto, attingeranno per il pagamento di tali prestazioni in eccedenza sia alle eventuali economie del FIS riconosciuto per l’anno scolastico 2019-2020, sia al MOF ordinario 2020-2021. Ai sensi dell’articolo 22 del CCNL vigente, il CCNI annuale interverrà su questi ultimi aspetti specifici.
Per ripensare la didattica
La nota ha più volte sottolineato che i due dispositivi di progettazione didattica in parola, lungi dall’essere un mero adempimento formale, costituiscono una preziosa occasione per ripensare la scuola, la didattica, la modalità di presa in carico e gestione pedagogica delle carenze apprenditive e motivazionali degli studenti affinché sia garantita a ciascun alunno l’attenzione educativa di cui necessita per la miglior riuscita negli apprendimenti e nella partecipazione sociale.
“ Se non imparo nel modo in cui tu insegni, insegnami nel modo in cui io imparo” (Harry Chasty, 1984)
Per ulteriori approfondimenti si rinvia a:
Notizie della scuola n. 1 2020/2021: Idee per una ripartenza intelligente, TECNODID