1. Adozione del decreto di riparto del Fondo zero – sei. La tempistica e la distribuzione delle risorse
È stato adottato dalla Ministra dell’istruzione il decreto n. 53 del 30.6.2020 inerente il riparto del Fondo zerosei istituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Per l’anno 2020 agli ordinari 249 milioni si sono aggiunti, per effetto delle previsioni del Decreto Rilancio (articolo 233, commi 1 e 2, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) altri 15 milioni di risorse statali dovute all’esigenza di fronteggiare l’emergenza causata dalla diffusione del COVID 19.
L’adozione del decreto ministeriale non ha atteso i tempi di conversione in legge del decreto legge n. 34 del 2020, ciò al fine di accelerare i tempi di predisposizione delle programmazioni regionali e della successiva erogazione delle risorse in favore degli enti locali da parte del Ministero dell’istruzione.
Sul piano della tempistica, nell’anno dell’emergenza sanitaria, i diversi attori istituzionali in campo (Ministero, Regioni, ANCI e UPI) hanno risposto positivamente arrivando alla definizione dell’Intesa in Conferenza Unificata (l’Intesa è del 18 giugno 2020) e del successivo decreto ministeriale prima dell’avvio dell’anno educativo e scolastico, in anticipo rispetto agli ultimi anni in cui l’intesa e il decreto veniva definita nel mese di dicembre (per l’anno 2019 e 2017) e nel mese di ottobre (per l’anno 2018) .
Si è cosi raccolta la richiesta proveniente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (allegata all’intesa del 18 dicembre 2019, n. 138) di anticipare ai primi mesi dell’anno 2020 il riparto delle risorse relative al suddetto anno, incrementante, come anticipato, a fine maggio 2020, con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio.
La stesura finale del decreto è stato il frutto di una positiva interlocuzione tra il Ministero dell’istruzione, il coordinamento tecnico delle Regioni e l’ANCI e l’UPI.
2. La distribuzione delle risorse
In ragione dell’incremento del Fondo per 15 milioni di euro sono stati ripartiti per il 2020 tra le Regioni e le Province Autonome 264 milioni di euro.
In particolare, tenuto conto dell’ultima indagine ISTAT del 12 dicembre 2019, relativa all’anno scolastico 2017/2018, denominata “Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia” si è tenuto come punto di riferimento il parametro della copertura dei servizi educativi per l’infanzia (posti offerti) in rapporto alla popolazione residente che per l’anno oggetto di indagine corrisponde alla media nazionale del 24,7%.
A favore delle Regioni che non raggiungono la media nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia) sono stati destinati i 15 milioni di euro aggiuntivi del 2020, cui si aggiungono i 30 milioni di euro destinati con la medesima finalità in occasione del decreto di riparto delle risorse del 2019 e mantenuti secondo quella distribuzione anche per l’anno 2020.
Le quote perequative, come in passato, sono state calcolate in ragione dello scostamento tra i posti di servizi educativi presenti nelle regioni e il raggiungimento della media nazionale del 24,7%, una volta definito il valore economico del posto standard aggiuntivo da attivare ricavato dividendo la quota perequativa nazionale (15 milioni) per il valore assoluto dei posti che nelle suddette regioni si sarebbero dovuti attivare per raggiungere la media nazionale del 24,7% (59.292 posti).
I restanti 249 milioni sono stati distribuiti secondo il riparto delle risorse afferenti l’esercizio finanziario 2019 (D.M. n. 1160 del 19.12.2019) all’interno dei quali era presente, come anticipato, una quota perequativa di 30 milioni di euro.
Sostanzialmente possiamo dire che 45 milioni (15 milioni del 2020 e 30 milioni del 2019) del Fondo totale di 264 milioni (per l’anno 2020) sono stati destinate a fini perequativi. Parliamo quindi del 17,04% delle risorse in totale (una percentuale superiore a quella del 2019 pari al 12,04% del fondo totale del 2019 corrispondente a 249 milioni).
3. La programmazione regionale in due tempi e il monitoraggio delle risorse
Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DM n. 53 del 2020 la programmazione delle regioni perverrà al Ministero dell’istruzione in due fasi. Una prima fase, con scadenza ravvicinata del 15 luglio, nella quale le regioni comunicheranno al Ministero dell’istruzione la distribuzione delle risorse tra i comuni compilando il modello allegato al decreto di riparto.
Una seconda fase nella quale perverrà al Ministero una programmazione più dettagliata nella quale saranno specificate le tipologie di interventi che verranno realizzati nei singoli comuni.
La definizione della scheda recante la programmazione dettagliata degli interventi e della scheda di monitoraggio sull’impiego delle risorse del 2020 per espressa previsione del decreto (articolo 4, comma 5) saranno definite in sede di conferenza unificata entro il 30 settembre 2020.
E’ stato anche stabilito nel decreto che entro il 30 agosto 2023 le regioni trasmetteranno le schede di monitoraggio sull’impiego delle risorse del 2020 e che l’invio della scheda di monitoraggio costituisce condizione essenziale per l’erogazione del fondo afferente l’esercizio finanziario dell’anno 2024.
4. L’entità del cofinanziamento regionale e le risorse agli enti locali anche in assenza della programmazione regionale
Accogliendo una richiesta coltivata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome già in occasione dell’Intesa del 18 dicembre 2019, n. 138 e ribadita nella recente Intesa del 18 giugno è stata ridotta la quota di cofinanziamento a carico delle Regioni dal 30 % al 25% (art. 2, comma 4, del decreto di riparto).
Il decreto ministeriale n. 53 del 2020 inoltre ha introdotto un meccanismo volto a garantire la distribuzione di risorse in quei territori nei quali non dovesse essere effettuata una programmazione regionale (articolo 4, comma 4).
La disposizione prende atto di ritardi o mancati invii delle programmazioni regionali avvenuti in passato e punta a non penalizzare gli enti locali, diretti beneficiari delle risorse, cui spetta realizzare gli interventi previsti dal decreto.
Nello specifico la norma prevede un’interlocuzione tra il Ministero e le Regioni che non dovessero far pervenire le programmazioni nel termine fissato e l’eventualità che, in caso di persistente inadempienza da parte delle regioni, il Ministero eroghi le risorse direttamente ai Comuni, distribuendo l’importo regionale tra i Comuni in proporzione all’ultima programmazione regionale disponibile.
Il Ministero in questo modo, per salvaguardare l’equa e progressiva diffusione del sistema, si fa carico di un onere non previsto espressamente dal decreto legislativo n. 65 del 2017, ma desumibile dallo stesso impianto del decreto legislativo.
Viene al contempo salvaguardata l’opzione metodologica prevista dal d. lgs. n. 65 del 2017 di distribuire le risorse in base alle scelte effettuate in sede di programmazione regionale (seppure relativa agli anni passati).
5. Riflessioni a margine.
Possiamo dire che nell’anno dell’emergenza sanitaria, con il decreto di riparto delle risorse del 2020, sono state date delle nuove risposte ad esigenze connesse alla strutturazione e al consolidamento del sistema zerosei.
Si ritiene importante, anche al fine dell’aggregazione e comparabilità dei dati e della conoscibilità del sistema zerosei, nelle more dell’attivazione del sistema informativo previsto dallo stesso decreto legislativo n. 65 del 2017 (art. 5, comma 1, lett. e), lavorare su modelli uniformi utilizzati da tutte le regioni e gli enti locali secondo gli stessi criteri metodologici.
E’ altresì importante che contestualmente all’erogazione delle risorse sia noto ai beneficiari, con congruo anticipo, quali siano i meccanismi di monitoraggio sull’impiego delle stesse a cui dovranno sottoporsi così come le tempistiche di acquisizione delle schede di monitoraggio.
Con riferimento alla riduzione della quota di cofinanziamento regionale, si ritiene che la stessa sia stata di lieve entità (del 5 %) e ciò appare anche giustificato dal fatto che negli ultimi anni le risorse statali hanno sempre subito un incremento (15 milioni per il 2020; e a regime, dal 2019, 10 milioni in più). Al netto delle valutazioni sulla congruità del cofinanziamento, sarebbe opportuno specificare effettivamente le caratteristiche che lo stesso debba avere, e un’occasione in tal senso può essere rappresentata dalla definizione della scheda di programmazione dettagliata degli interventi oltre che la redazione del nuovo Piano pluriennale.
Quanto alla distribuzione delle risorse, come anticipato, si registra il valore in assoluto e in percentuale più alto rispetto agli anni passati della quota perequativa (17,04%).
Rispetto all’introduzione del meccanismo sostitutivo nel caso di mancato invio da parte della Regione della programmazione, si ritiene che questa scelta operata dal decreto ministeriale, che parte da una legittima esigenza degli enti locali interessati a strutturare o consolidare nei rispettivi territori il sistema zerosei, rappresenti una sorta di clausola di salvaguardia da applicare in casi eccezionali, con la finalità di fungere da stimolo per le regioni a predisporre nelle modalità e tempi previsti le rispettive programmazioni.
Il Ministero in questo modo, per salvaguardare l’equa e progressiva diffusione del sistema, si fa carico di un onere non previsto espressamente dal decreto legislativo n. 65 del 2017, ma desumibile dallo stesso impianto del decreto legislativo.
Viene al contempo salvaguardata l’opzione metodologica prevista dal d. lgs. n. 65 del 2017 di distribuire le risorse in base alle scelte effettuate in sede di programmazione regionale (seppure relativa agli anni passati).
Potrebbe essere opportuno definire con i successivi provvedimenti, ad esempio all’interno del prossimo Piano pluriennale, le modalità attraverso cui sarà assicurato, nelle regioni che non fanno pervenire la programmazione regionale delle risorse del Fondo statale, il cofinanziamento regionale nonché le opportune azioni anche di supporto volte a scongiurare l’intervento sostitutivo dello Stato.
Considerato che il decreto di riparto del 2020, per espressa previsione derogatoria introdotta dall’articolo 233 del Decreto rilancio, è stato adottato in assenza del Piano pluriennale (l’ultimo piano copriva la triennalità 2017, 2018, 2019) possiamo considerare lo stesso un prolungamento attuativo del Piano previgente.
Sarebbe opportuno già nei successivi mesi del 2020 un confronto sul nuovo Piano Pluriennale per avere un quadro di regole certe prima dell’anno 2021 e perfezionare alcuni dei meccanismi già introdotti con il decreto n. 53 del 2020, oltre che per delineare l’orizzonte strategico del sistema dopo il suo primo avvio corrispondente alla precedente triennalità.