Il Decreto Legge in Gazzetta…
Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa del giorno 13 Maggio 2020 ha testualmente dichiarato: “Sapevamo che il paese è in attesa. Ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo, ma non un minuto di più dello strettamente necessario. Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza delle difficoltà in cui si trova il Paese. Una manovra con delle prospettiva di ripresa economica e sociale. Ora la parola al Parlamento, alla maggioranza ma spero anche all’opposizione con il cui contributo il testo può essere migliorato. Ci sono 25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi”.
Con il “Decreto Legge Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata odierna (Domenica 17 Maggio 2020), il Governo, sempre a detta del Premier, vuole intraprendere un percorso eccezionale per il comparto dell’istruzione, considerando i grandi sconvolgimenti causati dalla pandemia da Covid-19 ancora in atto, nella gestione pratica della vita scolastica.
Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19
Per quanto riguarda l’intervento economico che lo Stato intende assumere nei confronti della scuola, è necessario ricordare, innanzitutto, l’art. 225-bis del Decreto Legge, che istituisce il “Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19” presso il Ministero dell’istruzione. Tale strumento consiste nello stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali.
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
Strettamente collegato a questo neonato fondo, all’art. 222 del D.L. Rilancio, è l’incremento, per il solo anno scolastico 2020/2021, di 331 milioni di euro per il già noto “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” di cui alla L.296/2006. Fondamentalmente, i due fondi si distinguono perché il primo ha un’utilità tutt’ora “aperta” a quanto può essere necessario per potenziare la pubblica istruzione, mentre il secondo si riferisce, più che altro, alle misure di igiene, sanificazione, distanziamento, didattica a distanza.
Le spese ammissibili
Le scuole dovranno provvedere entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi finanziabili, secondo le proprie esigenze. Le spese ammissibili risultano essere le seguenti:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
c-bis) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;
d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;
e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.
Esami di Stato
Più avanti, al comma 6 del medesimo articolo, compaiono le prime misure per gli Esami di Stato “in presenza”: 39,23 milioni di euro sono stanziati al fine di permettere alle istituzioni scolastiche ed educative statali e alle scuole paritarie, di predisporre gli ambienti scolastici al fine di prevenire il contagio.
16mila assunzioni in più di personale docente
Una novità molto importante riportata dall’art. 121-bis, già in discussione da alcune settimane, riguarda l’incremento dei posti messi a concorso con le procedure indette a fine aprile. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria viene elevato a trentaduemila. Per quanto riguarda il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria invece, l’incremento è pari ad ottomila posti.
Complessivamente, quindi, fra i posti già messi a concorso e quelli aggiunti col D.L. Rilancio, circa 80mila nuovi docenti potranno accedere al ruolo anche se, appare improbabile viste le procedure adottate, che i posti in questione siano ricoperti a partire dal prossimo primo settembre.
Sistema integrato 0-6 anni
Per quanto riguarda il sistema integrato 0-6 anni, all’art. 224, 1° co., il D.L. Rilancio stabilisce che “Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19”. Al 3° comma del medesimo articolo, si stabilisce l’erogazione di un contributo complessivo di 65 milioni di euro per i soggetti gestori di servizi educativi e di istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 65/2017. Tale somma funge da sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte degli utenti delle suddette strutture, a causa della sospensione dei servizi a seguito delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
Edilizia scolastica
In ultimo, l’art. 223 interviene sull’edilizia scolastica, strutturando procedure semplificate per accelerare il più possibile la messa in sicurezza delle strutture che, da settembre, ospiteranno di nuovo docenti e studenti.