Scuola, arrivano i concorsi ordinari

È uscito il Decreto

Con il Decreto Ministeriale 20 aprile 2020 n. 201 “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, il Governo disciplina le procedure concorsuali per gli aspiranti insegnanti.

Innanzitutto, è necessario ricordare che i concorsi sono indetti su base regionale con cadenza biennale, tenendo fermo il regime di autorizzazioni previsto dalla L. 449/1997 e, su base previsionale dei posti che si renderanno vacanti in un biennio; in caso di un numero troppo basso di posti conferibili, le procedure concorsuali si svolgeranno a livello interregionale. Il superamento di tutte le prove concorsuali consente comunque il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento.

La commissione nazionale di esperti

Con successivo decreto del Ministro si provvede all’individuazione dei membri della commissione nazionale di esperti cui spetta la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonché la validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva.

I requisiti di accesso

Posti comuni

Alle procedure previste dal decreto possono partecipare, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.

Posti di sostegno

Per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o di secondo grado, possono partecipare i candidati in possesso di uno dei tre titoli summenzionati, congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Ammissione con riserva

Alle procedure concorsuali sono ammessi con riserva coloro che hanno conseguito i titoli all’estero e abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento del titolo entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso, e l’Ufficio Scolastico Regionale può riservarsi di escludere i candidati in ogni momento della procedura, qualora sia acclarata la caducità dei titoli di ammissione.

Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.

Il bando di concorso

I programmi concorsuali e l’articolazione delle prove scritte sono indicati nell’all. A, mentre i criteri di valutazione per le prove orali e le prove pratiche ove previste, sono indicati negli all. B1, B2, B3, B4. I titoli valutabili, invece, sono indicati nell’all. C, e la tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti il medesimo grado e delle attestazioni è indicata nell’all. D.

I bandi possono prevedere lo svolgimento di un test preselettivo, precedente all’iter di cui all’art. 1 qualora a livello regionale, per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia almeno uguale al quadruplo del numero dei posti messi a concorso, e comunque mai inferiore a 250.

Il bando di concorso definisce le modalità attuative delle disposizioni del decreto, in particolare: i requisiti generali di ammissione al concorso; le eventuali ammissioni con riserva; il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; l’articolazione dell’eventuale prova preselettiva, le modalità di svolgimento delle prove scritte, il contingente dei posti disponibili con eventuale aggregazione interregionale ed organizzazione delle prove d’esame, con informazione ai candidati.

La domanda di partecipazione

I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso in un’unica regione e per un’unica classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, a pena di esclusione dal medesimo, indicando il contingente dei posti per il quale si concorre giacché in possesso dei titoli richiesti. È possibile concorrere, contemporaneamente, alle procedure concorsuali per la propria classe di concorso di riferimento e la classe di concorso del sostegno.

La prova preselettiva (eventuale)

La prova di preselezione, ove necessaria, è in modalità computer-based e volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese (livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). Il mancato superamento della prova preselettiva causa l’esclusione dalla procedura concorsuale e il punteggio della medesima prova, in caso di ammissione, non concorre alla valutazione finale di merito.

Le prove scritte

Alla prima prova scritta avrà accesso un numero massimo di candidati pari al triplo del numero dei posti messi a concorso nella singola regione.

Per i posti comuni, la prima prova scritta distinta per classe di concorso è disciplinata dall’all. A, e consente di valutare le conoscenze e le competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa e ha la durata di due ore. La valutazione è in quarantesimi, da attribuirsi secondo la media aritmetica dei punteggi assegnati ai singoli quesiti, con punteggio minimo 28/40. Tale prima prova scritta, ove superata, permette di accedere alla seconda prova scritta, articolata in due quesiti a risposta aperta volti all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche e all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alla disciplina in oggetto di insegnamento. Tale prova, invece, dura un’ora, con i medesimi criteri di valutazione della prima prova scritta. Superata la seconda prova scritta, si accede alla prova orale, che verte sui temi predisposti dalle commissioni giudicatrici. Della durata di massimo 45 minuti, la prova orale consiste nella progettazione di un’attività didattica in base alla classe di concorso di riferimento. La commissione, inoltre, accerta la conoscenza della lingua inglese di livello minimo B2. In tale sede è svolta, ove necessario, anche la prova pratica. La metodologia di valutazione è sempre quella in quarantesimi. Il superamento di tutte le prove, come già ricordato, è direttamente abilitante all’insegnamento.

Per i posti di sostegno, invece, la prova scritta distinta per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è articolata in due quesiti a risposta aperta sulla materia specialistica della classe di concorso, allo scopo di valutare le conoscenze delle procedure d’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

La commissione valuta ciascun quesito in quarantesimi, partendo da un minimo di 28. Il superamento di tale prova scritta è condizione necessaria per la partecipazione alla prova orale e verte sulle stesse materie della prova scritta, con particolare attenzione alla definizione degli ambienti di apprendimento e alla progettazione didattica e curricolare. Non manca neppure qui la verifica della conoscenza della lingua inglese minima di livello B2. Per la valutazione della prova orale vale sempre la regola dei quarantesimi.

La valutazione dei titoli

Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici e professionali presenti nell’all. C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.

La graduatoria di merito

La compilazione della graduatoria di merito regionale spetta alla commissione giudicatrice, fermo restando che in caso di aggregazione interregionale le graduatorie rimangono sempre regionali. Tali graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente dell’USR di riferimento e vengono pubblicate nell’albo o sul sito dell’USR. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, per scorrimento, per le immissioni in ruolo.

Una volta immessi in ruolo, i docenti intraprendono un percorso di formazione e di prova, ad esclusione dei docenti che abbiano già superato tale periodo di prova a pieno titolo o con riserva e che sono stati semplicemente confermati in ruolo. Nel caso in cui si rinunci al ruolo, si decade automaticamente dalla graduatoria.

Le commissioni giudicatrici

Sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

Ai fini dell’accertamento dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento della lingua inglese.

Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore.

Se il numero dei concorrenti è superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti.

Regioni bilingui

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano, alla Regione Val d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, l’USR competente provvede a indire i concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno. Per quanto riguarda, altresì, la Regione autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento.

Ricorsi

Per i soli vizi di legittimità delle procedure concorsuali in oggetto, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni o al TAR di competenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato dei provvedimenti.