Ă uscito il Decreto
Con il Decreto Ministeriale 20 aprile 2020 n. 201 âDisposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegnoâ, il Governo disciplina le procedure concorsuali per gli aspiranti insegnanti.
Innanzitutto, è necessario ricordare che i concorsi sono indetti su base regionale con cadenza biennale, tenendo fermo il regime di autorizzazioni previsto dalla L. 449/1997 e, su base previsionale dei posti che si renderanno vacanti in un biennio; in caso di un numero troppo basso di posti conferibili, le procedure concorsuali si svolgeranno a livello interregionale. Il superamento di tutte le prove concorsuali consente comunque il conseguimento dellâabilitazione allâinsegnamento per la classe di concorso di riferimento.
La commissione nazionale di esperti
Con successivo decreto del Ministro si provvede allâindividuazione dei membri della commissione nazionale di esperti cui spetta la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonchĂŠ la validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva.
I requisiti di accesso
Posti comuni
Alle procedure previste dal decreto possono partecipare, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.
Posti di sostegno
Per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o di secondo grado, possono partecipare i candidati in possesso di uno dei tre titoli summenzionati, congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito allâestero e riconosciuto in Italia.
Ammissione con riserva
Alle procedure concorsuali sono ammessi con riserva coloro che hanno conseguito i titoli allâestero e abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento del titolo entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso, e lâUfficio Scolastico Regionale può riservarsi di escludere i candidati in ogni momento della procedura, qualora sia acclarata la caducitĂ dei titoli di ammissione.
Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali di ammissione.
Il bando di concorso
I programmi concorsuali e lâarticolazione delle prove scritte sono indicati nellâall. A, mentre i criteri di valutazione per le prove orali e le prove pratiche ove previste, sono indicati negli all. B1, B2, B3, B4. I titoli valutabili, invece, sono indicati nellâall. C, e la tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piĂš classi di concorso afferenti il medesimo grado e delle attestazioni è indicata nellâall. D.
I bandi possono prevedere lo svolgimento di un test preselettivo, precedente allâiter di cui allâart. 1 qualora a livello regionale, per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia almeno uguale al quadruplo del numero dei posti messi a concorso, e comunque mai inferiore a 250.
Il bando di concorso definisce le modalitĂ attuative delle disposizioni del decreto, in particolare: i requisiti generali di ammissione al concorso; le eventuali ammissioni con riserva; il termine, il contenuto e le modalitĂ di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; lâarticolazione dellâeventuale prova preselettiva, le modalitĂ di svolgimento delle prove scritte, il contingente dei posti disponibili con eventuale aggregazione interregionale ed organizzazione delle prove dâesame, con informazione ai candidati.
La domanda di partecipazione
I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso in unâunica regione e per unâunica classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, a pena di esclusione dal medesimo, indicando il contingente dei posti per il quale si concorre giacchĂŠ in possesso dei titoli richiesti. Ă possibile concorrere, contemporaneamente, alle procedure concorsuali per la propria classe di concorso di riferimento e la classe di concorso del sostegno.
La prova preselettiva (eventuale)
La prova di preselezione, ove necessaria, è in modalitĂ computer-based e volta all’accertamento delle capacitĂ logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonchĂŠ della conoscenza della lingua inglese (livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). Il mancato superamento della prova preselettiva causa lâesclusione dalla procedura concorsuale e il punteggio della medesima prova, in caso di ammissione, non concorre alla valutazione finale di merito.
Le prove scritte
Alla prima prova scritta avrĂ accesso un numero massimo di candidati pari al triplo del numero dei posti messi a concorso nella singola regione.
Per i posti comuni, la prima prova scritta distinta per classe di concorso è disciplinata dallâall. A, e consente di valutare le conoscenze e le competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa e ha la durata di due ore. La valutazione è in quarantesimi, da attribuirsi secondo la media aritmetica dei punteggi assegnati ai singoli quesiti, con punteggio minimo 28/40. Tale prima prova scritta, ove superata, permette di accedere alla seconda prova scritta, articolata in due quesiti a risposta aperta volti allâaccertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche e allâaccertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alla disciplina in oggetto di insegnamento. Tale prova, invece, dura unâora, con i medesimi criteri di valutazione della prima prova scritta. Superata la seconda prova scritta, si accede alla prova orale, che verte sui temi predisposti dalle commissioni giudicatrici. Della durata di massimo 45 minuti, la prova orale consiste nella progettazione di unâattivitĂ didattica in base alla classe di concorso di riferimento. La commissione, inoltre, accerta la conoscenza della lingua inglese di livello minimo B2. In tale sede è svolta, ove necessario, anche la prova pratica. La metodologia di valutazione è sempre quella in quarantesimi. Il superamento di tutte le prove, come giĂ ricordato, è direttamente abilitante allâinsegnamento.
Per i posti di sostegno, invece, la prova scritta distinta per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è articolata in due quesiti a risposta aperta sulla materia specialistica della classe di concorso, allo scopo di valutare le conoscenze delle procedure dâinclusione scolastica degli alunni con disabilitĂ .
La commissione valuta ciascun quesito in quarantesimi, partendo da un minimo di 28. Il superamento di tale prova scritta è condizione necessaria per la partecipazione alla prova orale e verte sulle stesse materie della prova scritta, con particolare attenzione alla definizione degli ambienti di apprendimento e alla progettazione didattica e curricolare. Non manca neppure qui la verifica della conoscenza della lingua inglese minima di livello B2. Per la valutazione della prova orale vale sempre la regola dei quarantesimi.
La valutazione dei titoli
Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici e professionali presenti nellâall. C un punteggio massimo complessivo di 20 punti.
La graduatoria di merito
La compilazione della graduatoria di merito regionale spetta alla commissione giudicatrice, fermo restando che in caso di aggregazione interregionale le graduatorie rimangono sempre regionali. Tali graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente dellâUSR di riferimento e vengono pubblicate nellâalbo o sul sito dellâUSR. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, per scorrimento, per le immissioni in ruolo.
Una volta immessi in ruolo, i docenti intraprendono un percorso di formazione e di prova, ad esclusione dei docenti che abbiano giĂ superato tale periodo di prova a pieno titolo o con riserva e che sono stati semplicemente confermati in ruolo. Nel caso in cui si rinunci al ruolo, si decade automaticamente dalla graduatoria.
Le commissioni giudicatrici
Sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
Ai fini dellâaccertamento dellâabilitĂ di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) nella lingua inglese, si procede alla nomina, in qualitĂ di membri aggregati, di docenti titolari dellâinsegnamento della predetta lingua che svolgono le proprie funzioni limitatamente allâaccertamento delle competenze linguistiche, salvo che tra i componenti della Commissione stessa non vi sia un soggetto in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A-24 o A-25 per lâinsegnamento della lingua inglese.
Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.
A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore.
Se il numero dei concorrenti è superiore alle 500 unità , la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500 concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri aggregati e ai supplenti.
Regioni bilingui
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano, alla Regione Val d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano
Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, lâUSR competente provvede a indire i concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno. Per quanto riguarda, altresĂŹ, la Regione autonoma Valle dâAosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento.
Ricorsi
Per i soli vizi di legittimitĂ delle procedure concorsuali in oggetto, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni o al TAR di competenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica allâinteressato dei provvedimenti.