Il secondo tempo della DAD

Da un DPCM all’altro

Dall’avvio della didattica a distanza è trascorso un tempo che, grosso modo, fatto salvo il periodo pasquale, corrisponde a quello che, da ora, manca alla fine dell’a.s. Facendo ricorso ad un’immagine calcistica, potremmo considerarli il primo e il secondo tempo, augurandoci non vi siano i supplementari, di una partita che si sta giocando più grazie alle buone pratiche che ai modelli astratti.

Il secondo tempo fa parte della stessa partita, ma è anche un’altra partita, che dovrebbe tener conto dei limiti emersi nei primi 45 minuti. Siccome non sappiamo da quando esattamente potrà esserci un ritorno alla didattica in presenza, dobbiamo ragionare con la filosofia del come se – come se, per un certo periodo, le cose proseguissero in questo modo.

Il prossimo step è previsto a partire dal 4 maggio p.v. (come preannunciato dal premier Conte nella serata di domenica 27 aprile, ove ha mostrato notevole cautela proprio sulla scuola).

In effetti, il quotidiano “la Repubblica”, domenica 26 aprile, in apertura di prima pagina, con seguito dell’intervista al Presidente del Consiglio dei Ministri in seconda e in terza, ha titolato Conte: “Le scuole aperte già a settembre”.[1]

Regole del gioco: un nuovo Testo Unico?

L’emergenza sanitaria ha indotto le autorità di governo ad assumere dei provvedimenti sulla base di alcune presupposti: distanziamento sociale e svolgimento delle attività da remoto. Una fonte legislativa preesistente sulla DAD, purtroppo, non esiste. Questo non rende meno significativa la normativa prodotta a causa della pandemia.

Tra le questioni di cui tener conto per il secondo tempo, non vi è dubbio che forte è l’auspicio di linee-guida, snelle e chiare, non prontuari di carattere precettistico di sapore burocratico, ma indirizzi affidati all’esercizio dell’autonomia.

Il contesto è propizio per assumere, finalmente con coraggio, il compito rimosso nel corso dell’ultimo quarto di secolo: mettere mano al Testo Unico, il D.Lgs. 297/1994 – erede, a sua volta, dei decreti delegati del 1974, come si vede, facendo la somma degli anni, sfioriamo il mezzo secolo – il pezzo mancante tra i nove decreti legislativi previsti dal comma 181 della legge 107/2015, cogliendo l’occasione perché il nuovo Testo Unico, a seguito dell’esperienza tuttora in divenire sia improntato anche alla cultura del lavoro a distanza per rivisitare la filiera degli organi collegiali rendendo la loro attività non estranea ma compatibile alla competenza digitale, in coerenza con l’art. 73 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, senza con questo far fare passi indietro alle istanze della partecipazione, anzi, rendendole più forti efficaci e incisive.

Quindi, a livello di singola istituzione scolastica, occorre dotarsi di un maggiore coordinamento nell’approccio, in relazione al valore, fuori discussione, della libertà di insegnamento, con la sua varietà di accenti, non senza un’indispensabile dose di collegialità. Fissando alcune regole del gioco, tenendo conto soprattutto di una valutazione di tipo formativo. L’altro aspetto è estendere alla DAD, per quanto possibile, le garanzie della didattica in presenza.

Combinato disposto tra Decreti-legge e DPCM

Il DPCM del 10 aprile 2020 (art. 1, comma 1, lettera m) ha ribadito che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità”.

Una consegna diretta dal governo ai dirigenti scolastici. A maggior ragione i compiti che ne discendono vanno esercitati con una particolare cura. Per il valore dell’obiettivo: garantire il diritto all’apprendimento degli studenti.

Non c’è libertà senza responsabilità: ed è questo connubio che ha portato tanti docenti ad affrontare il terreno incognito della DAD con spirito aperto al nuovo, anche se non vi è dubbio che fare DAD è più impegnativo che fare didattica in presenza.

Lavoro agile o a distanza

Ora, come il comma 1 dell’art. 87 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 legittima il lavoro agile quale “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”, analogamente il comma 3 dell’art. 2 del Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 sulla DAD chiarisce che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”.[2]

Il dirigente scolastico è anche la figura più prossima alla professione docente, da cui proviene e di cui conosce fatiche e soddisfazioni. Non a caso presiede il Collegio dei docenti. Spiega il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – da circa vent’anni – ai commi 2 e 3 dell’art. 25, che, da un lato, il dirigente scolastico “assicura la gestione unitaria dell’istituzione”, dall’altro esercita “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”.

Gestire o dirigere?

Il verbo gestire viene utilizzato a proposito dell’istituzione scolastica, ma non della comunità professionale dei docenti. Per la quale si ricorre ad altri tre termini – direzione, coordinamento, valorizzazione – dal cui insieme risulta la sensibilità del Legislatore verso il valore costituzionale della libertà di insegnamento. Il dirigente scolastico non gestisce i docenti. Dirige, coordina, valorizza il concerto delle attività che riguardano l’attività didattica nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001).

Nel passaggio del testimone che si è verificato dal D.Lgs. 165/2001 alla Legge 107/2015 questo punto è stato meglio chiarito, laddove, alla lettera e) del comma 93, è stata abbandonata la dizione di gestione unitaria, a favore di quella, più pertinente, di direzione unitaria.

Dare un “senso” alla relazione educativa

La DAD, nella vulgata, rischia di ridursi a delle procedure. Invece non è mera dattilografia o estetica del multimediale: ma deve diventare una nuova cultura della conoscenza interattiva, capace di suscitare e apprezzare le competenze formali, non formali e informali.

Si tratta di qualcosa che, nell’esperienza agita e vissuta, in taluni casi è in grado di rimettere al centro il rapporto docente-alunni. Qualità del lavoro, “diligenza tecnica”, nel senso indicato dell’articolo 2104 del Codice Civile, lavoro da remoto, non sono in contrasto.

Forse è un paradosso: ma, attraverso le nuove tecnologie, si sta reinventando e risignificando la relazione educativa, non senza un margine di rottura della routine, di apertura all’inedito e quindi alla ricerca e alla scoperta, ritornando a ciò che passa e a come passa tra chi insegna e chi apprende.

Certo, dobbiamo essere consapevoli che i cambiamenti troppo repentini possono comportare disorientamento e disagio. Devono mettere radici e sedimentarsi attraverso un’opera incessante di correzione e messa a punto.

Cambiamento non banale

Non bisogna trascurare la differenza possibile tra chi ha più confidenza con i nuovi strumenti online e chi, invece, non ne ha.

Peraltro, un conto è la competenza digitale, nella scuola in presenza, all’interno di nuovi ambienti di apprendimento, altra cosa una DAD fatta nelle forme possibili. 

Siamo, tuttavia, di fronte ad un cambiamento rilevante, nell’impostazione delle relazioni sociali e nell’idea stessa di formazione, a cui non è esente l’organizzazione del lavoro, né il funzionamento di una istituzione importante, delicata e complessa, come quella educativa.

Prevenzione e protezione

Vi sono questioni da non sottovalutare. In particolare, il temadell’esposizione allo schermo e dell’impegno cognitivo richiesto con le video-lezioni. I riferimenti che dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità sui tempi massimi di esposizione agli schermi meritano attenzione.

Questo non già per inibire una pratica che si sta rivelando indispensabile. In questione non è il “se” ma il “come”. Però, tra le azioni che i dirigenti scolastici attivano, nell’ambito dell’incarico ricevuto dai DPCM, non possono non esserci quelli che attengono alla funzione “datoriale”, specie in riferimento al rapporto tra competenza digitale, privacy, salute e sicurezza.[3]

AD, PDO, RSPP

È bene tener presente l’opportunità di un lavoro di squadra con le risorse di cui le scuole già ora dispongono.

Come conseguenza del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), la figura dell’Animatore digitale, docente che, in collaborazione con DS e DSGA, ha un ruolo nella diffusione dell’innovazione digitale.

Come conseguenza del Regolamento UE 679/2016, recepito nel nostro Paese con il D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, quindi del GDPR (General Data Protection Regulation), quella del DPO (Data Protection Officer), ovvero il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD).

Come conseguenza del D.Lgs. 81/2008, quella dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), insieme al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e al Medico Competente (MC)

AD, DPO e RSPP, in una fase più matura dell’autonomia scolastica, possono, insieme, grazie alla competenza digitale, sovraintendere ad un lavoro capace di attraversare l’emergenza, guardando, al contempo, oltre.

Valutazione dei rischi

Qui si pone l’opportunità di una specifica valutazione dei rischi in relazione alla DAD. L’uso di videoterminali (VDT), espressione antica, risalente ad un’era geologica di appena dodici anni fa, è stato regolato dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. Precisamente nel titolo VII, Attrezzature munite di videoterminali, capo I, Disposizioni generali, art. 175, Svolgimento quotidiano del lavoro, comma 3.

Ecco: “In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale”.

Siccome il videoterminale è un’attività che implica l’esposizione a possibili rischi, sono opportuni interventi volti a proteggere la salute e la sicurezza sia degli studenti sia dei docenti.

Conseguenze sul piano contrattuale

Per non dire dello stress lavoro-correlato (CCNL 2016-2018, previsto dal “confronto” a livello di “istituzione scolastica ed educativa”, lettera b4).

O del rischio dell’iper-connessione, per il quale occorre una valutazione dei criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione, CCNL 2016-2018, nell’ambito della “contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa”, lettera c8).

O dell’“eccessivo carico cognitivo” per gli studenti (opportunamente segnalato nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020, a firma del Dr. Marco Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione).

La coscienza del rischio – per quanto eventuale – comporta misure orientate a prevenirlo.

Per esempio, può essere utile fissare un tetto massimo di ore da svolgere, quindi è ragionevole che le lezione online non vadano oltre un certo margine temporale, prevedendo una pausa fra un modulo e l’altro, vigilando perché non vi siano interferenze esterne, siccome nella DAD, come nella didattica in presenza, la valutazione su chi possa parteciparvi spetta al docente.[4]

Nostalgia del futuro

Questa esperienza di sospensione della didattica in presenza unita ad una condizione oggettivamente straniante sta producendo un duplice sentimento, di nostalgia e, insieme, di attesa.

Nostalgia della normalità, anche se sappiamo che non si potrà più tornare completamente a prima. Giocando con le parole, ma sino ad un certo punto, si potrebbe dire nostalgia del futuro.

Quindi attesa di ricominciare, con un po’ più di coscienza del limite e senso delle autentiche priorità.

Valori che dovremo porre a fondamento anche di una fase nuova del fare scuola. Avendo sperimentato sul campo la capacità di utilizzare meglio, non senza tener conto di alcune opportune avvertenze, la competenza digitale come arricchimento dell’esperienza formativa.

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[1] Sul tema della predisposizione delle condizioni per la sicurezza è doverosa un’attenta lettura del Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL; autori Sergio Iavicoli, Fabio Boccuni, Giuliana Buresti, Diana Gagliardi, Benedetta Persechino, Bruna Maria Rondinone, Antonio Valenti; con prefazione del Direttore Generale Giuseppe Lucibello e del Presidente Franco Bettoni.

[2] Cfr. Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”, serie generale n. 93 dell’8 aprile 2020, in vigore dal giorno successivo (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg); importante anche l’art. 1, comma 1: “Con una o più ordinanze del Ministro dell’Istruzione possono essere adottate, per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato…”.

[3] Cfr. Didattica a distanza e diritti degli studenti. Mini-guida per docenti, 6 aprile 2020, documento elaborato dai componenti del Comitato paritetico tra Ministero dell’Istruzione e Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, istituito nell’ambito del relativo Protocollo d’intesa. Sul tema DAD e valutazione formativa, cfr. anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali (in data 30 marzo 2020) e il contributo di LexforSchool, a cura di Valerio De Feo, Didattica a distanza, valutazione d’impatto e utilizzo del registro elettronico. Ancora: Non solo privacy, Zoom nella bufera, sul “Sole 24 Ore” (https://www.ilsole24ore.com/art/non-solo-privacy-zoom-bufera-elon-musk-vieta-l-utilizzo-dipendenti AD2whdH?utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook#Echobox=1585842151); e l’articolo di Daniela Di Donato, su “Agenda digitale”, Didattica a distanza, come organizzare le lezioni (https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/didattica-a-distanza-come-organizzare-le lezioni /?fbclid= IwAR3g OZAN7yD82Xl3Jo9x1o6bZSOzWzMzR93N6bZuSMJL4PGiU45BiSLXCTE).

[4] Su Prof Digitale sono videotutorial a cura di Alessandro Bencivenni sia su Google Meet, sia su come registrare le presenze degli alunni su Google Meet, sia ancora su come disabilitare la possibilità per chi non è autorizzato di creare Meet. Devo queste informazioni, con un’utile indicazione su come approfondirle, al Professor Roberto Gaudio, che ringrazio, Dirigente Scolastico dell’USR per il Veneto.