Emergenza COVID-19: gli interventi normativi

Esigenza di un coordinamento nazionale

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 – più comunemente conosciuto con il nome di “Coronavirus” – non è terminata. Le misure e le disposizioni atte a prevenirne la diffusione necessitano di continui interventi normativi urgenti che, sovente, generano interpretazioni discordi.

Istruzione e salute sono materie a competenza concorrente tra Stato e Regioni, e il susseguirsi di decreti, ordinanze nazionali, regionali, comunali e a volte anche provinciali, ha oltremodo disorientato i cittadini italiani e l’intero mondo della scuola. Secondo l’art. 117 della Costituzione la competenza concorrente deve presupporre una solida ed efficiente collaborazione con il coordinamento dello Stato e ciò vale a fortiori in caso di emergenza sanitaria nazionale. Tuttavia, il testé citato articolo va letto accanto al dispositivo dell’art. 120 Costituzione in ragione del quale il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni in caso di pericolo grave per l’incolumità, la salute e la sicurezza pubblica.

Di seguito una sintesi cronologica dei provvedimenti nazionali con particolare riferimento alla scuola.

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Comuni o aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione (zona rossa).

L’art. 1 comma 2 alla lettera c) impone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, all’aperto o al chiuso, anche di carattere culturale, quindi di fatto sospende la formazione e tutta l’attività di convegnistica.

L’art. 1 comma 2 alla lettera d) impone la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza.

L’art. 1 comma 2 alla lettera f) impone la sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero.

L’art. 1 comma 2 alla lettera g) impone la sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale ma nulla dice in merito alle procedure concorsuali per la scuola ivi compreso il TFA.

L’art. 1 comma 2 alla lettera K) impone la chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e quindi anche delle scuole di ogni ordine e grado.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278)

Il decreto recepisce le varie ordinanze del Ministero della Salute emanate di intesa con i Presidenti delle Regioni e adotta ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, come previsto dal decreto Legge 6/2020.

L’art. 1 comma 2 alla lettera b) impone che i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado siano sospese fino al 15 marzo 2020.

Tale disposizione ha preoccupato tantissimo la dirigenza scolastica ed a poco è servito il richiamo all’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore.

L’art. 1 comma 2 alla lettera c) chiarisce che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni dovrà avvenire, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

L’art. 1 comma 2 alla lettera d) suggerisce ai dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza.

L’art. 2 si occupa del LAVORO AGILE

In riferimento alla scuola il lavoro agile è richiamato nel nuovo contratto collettivo di lavoro per consentire la conciliazione dei tempi fra vita privata e vita professionale delle dipendenti e dei dipendenti.

Per effetto della citata disposizione, negli uffici scolastici delle regioni interessate, fino al 15 marzo p.v., possono essere autorizzate forme di “smart working” direttamente da parte dei dirigenti e, per questi ultimi, da parte dei Direttori Generali.

Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità:

  • assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
  • esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali;
  • possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

DIRETTIVA 1/2020 del 26 Febbraio 2020

Indirizzi operativi di carattere precauzionale al di fuori delle così dette “aree rosse”

Il punto 5 regola lo svolgimento degli eventi aggregativi di qualsiasi natura e delle attività di formazione. In particolare, le amministrazioni e, quindi anche le istituzioni scolastiche dovranno realizzare formazione, convegni, seminari etc, privilegiando modalità telematiche. Nel caso in cui le attività dovessero svolgersi in presenza dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali previste dall’istituto superiore di Sanità e, nella fattispecie dovrà essere garantito il distanziamento di 2 metri tra i partecipanti. Stessa cosa per i servizi di mensa; per essi si dovrà ricorrere alle misure di distanziamento.

Il punto 7 indica le prescrizioni da adottare per lo svolgimento delle procedure concorsuali compreso quelle per le quali è stato solo stabilito il calendario di alcune prove. Nella fattispecie sarebbe auspicabile un rinvio delle prove preselettive del TFA, specie negli atenei che riceveranno un gran numero di istanze di partecipazione.

Il punto 8 impone alle amministrazioni pubbliche di procedere ad una disinfestazione degli edifici compreso le scuole; queste, come tutti gli uffici pubblici, dovrebbero essere dotate di dispensatori di disinfettanti oltre che di detergenti antisettici per le mani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 1 Marzo 2020

Contenente ulteriori disposizioni volte a contenere il contagio da “coronavirus”.

Il decreto precisa le prescrizioni da adottare in ciascuna zona del territorio nazionale.

Zone Rosse (art. 1)

  • Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al giorno 8 marzo;
  • sospensione fino al giorno 8 marzo dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dalla zona rossa.

La mancata prestazione lavorativa deriva da un provvedimento dell’autorità preposta e non dipende dalla volontà del lavoratore. Da ciò deriva che il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile.

Zone gialle (art. 2)

  • Sospensione attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino all’8 marzo;
  • sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali per la Regione Lombardia e per la provincia di Piacenza.

I docenti, per disposizione contrattuale, non devono recarsi a scuola, tranne che per lo svolgimento di eventuali attività funzionali programmate. Al fine di contenere le occasioni di contagio, è opportuno che gli incontri non urgenti ed indifferibili siano rinviati, anche in relazione alle responsabilità del dirigente scolastico nella qualità di datore di lavoro ai sensi del Dl.gs. 81/2008.

Il personale ATA è tenuto a recarsi regolarmente a scuola. Tuttavia, la Direttiva 1/2020 della Funzione Pubblica prevede che siano privilegiate modalità flessibili di prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari di tali misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrazione dei servizi di asilo nido e scuola dell’infanzia.

Intero territorio nazionale (art. 4)

  • Sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche fino al 15 marzo 2020;
  • la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva, soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo;
  • i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza “Lavoro agile”.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)

  • Nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al giorno 8 Marzo, devono essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico e di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione;
  • nelle pubbliche amministrazioni e quindi anche nelle scuole, fino al giorno 8 marzo 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.