Stato dellâarte e problemi aperti
Il 28 dicembre scorso, un articolo a tutta pagina su diversi quotidiani (edizione online di Repubblica) riporta la notizia di un docente sanzionato (piĂš volte) per essersi (ripetutamente) rifiutato di utilizzare il registro elettronico.
Eppure, sullâargomento sembrava ormai da anni calata una sorta di pax digitalis: nel 2015, il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) prevedeva lâazione #12 âRegistro elettronicoâ con lâobiettivo di raggiungere il 100% delle classi di scuola primaria, dando evidentemente per scontato che la diffusione nelle scuole secondarie fosse giĂ , se non consolidata, fortemente avviata.
Secondo il MIUR (comunicato stampa del 26/7/2017), âlâ82% delle scuole utilizza strutturalmente il registro elettronico di classeâ. Il rapporto âEducare Digitaleâ di AGCom, del febbraio 2019, riporta una percentuale lievemente superiore, 84%.
Il registro elettronico pareva quindi essere entrato nella routine, al pari della tradizionale strumentazione scolastica.
Evidentemente, non era cosĂŹ: continua a serpeggiare, tra alcuni docenti, un certo malcontento.
Soprattutto, sembra che non sia ancora chiaro se lâutilizzo del controverso (a questo punto, bisogna definirlo cosĂŹ!) strumento sia o meno âobbligatorioâ.
LâobbligatorietĂ del registro elettronico
La disamina del problema si può sviluppare su almeno due traiettorie: da un lato la questione dellâobbligatorietĂ , dallâaltro la riflessione sullâutilitĂ , sui pregi e difetti e sulle opportunitĂ e i rischi che derivano dal suo impiego.
LâobbligatorietĂ del registro elettronico rientra nelle piĂš ampie misure rivolte alla dematerializzazione, contenute nel DL 95/2012 recante âDisposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblicaâ, convertito con L. 135/2012.
Lâart. 7, comma 31, recita: âA decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.â In un comma precedente (il 28) si tratta delle iscrizioni online, andate a regime dallâa.s. 2013/14, nel 29 si parla delle pagelle ma (attenzione!), il comma 27 prescrive lâemanazione, da parte del MIUR, di un âpiano per la dematerializzazioneâ, entro 60 giorni dallâentrata in vigore della legge di conversione.
Stiamo parlando ormai al passato remoto, trattandosi dellâanno 2012, tuttavia il fatto rilevante è che, ad oggi, dopo sette anni, di questo âpianoâ non si è avuta ancora alcuna notizia!
La diffusione di diverse âapplicazioniâ
Ă importante ricordare la nota MIUR prot. 1682 del 3/10/2012, con la quale si impartivano le prime indicazioni operative alle scuole, rivolgendosi prioritariamente alle scuole secondarie di primo e secondo grado, le quali avrebbero potuto richiedere un personal computer per le aule che ne fossero ancora sprovviste.
Nella nota si evidenziava giĂ che il MIUR non avrebbe fornito direttamente unâapplicazione (come, invece, è avvenuto per le iscrizioni) ma che le scuole avrebbero dovuto ricorrere al mercato nel quale, comunque, gli operatori avrebbero dovuto concordare criteri di interoperabilitĂ dei dati con i sistemi ministeriali, che si realizzeranno poi con la âconformitĂ â al cosiddetto Progetto SIIS.
Le scuole, nella loro autonomia, hanno quindi proceduto, negli anni, a implementare lâinfrastruttura necessaria, dalla connettivitĂ via cavo o wi-fi alla dotazione di PC o tablet per le aule o direttamente per i docenti, fino ad arrivare alle alte percentuali di utilizzo, indicate dalle rilevazioni sopra citate.
Insomma, la questione sembrava pacifica, anche se, soprattutto nei primi anni, non sono mancate le prese di posizione contrarie, soprattutto da parte di alcune sigle sindacali.
Dotazioni informatiche e adozione del registro on line
Le argomentazioni principali erano legate alla dubbia obbligatorietĂ , in assenza del prescritto piano del MIUR, le questioni legate alla privacy, anchâesse mai affrontate in modo esplicito dal Garante, i problemi legati alla natura di atto pubblico dei registri di classe, rispetto a quanto previsto dal Codice dellâAmministrazione Digitale e la presunta necessitĂ di delibere degli organi collegiali (in particolare del Collegio dei Docenti), per sancirne lâadozione.
Sullo sfondo, lâeterno problema delle dotazioni informatiche a disposizione dei docenti, sempre e tuttora molto variabili, talvolta anche allâinterno dei singoli istituti (si pensi agli Istituti Comprensivi, spesso costituiti da molti plessi localizzati su territori anche vasti).
La âquestione registriâ è stata anche oggetto di diverse interrogazioni parlamentari. Nella risposta alla piĂš recente, nellâagosto 2018, lâallora sottosegretario Giuliano forniva ulteriori dati sullâadozione, provenienti dallâOsservatorio Scuola Digitale âda cui risulta che, su 4.740 scuole, lâ87 per cento delle scuole del I ciclo e il 94 per cento delle scuole del II ciclo adotta il ÂŤregistro elettronico di classeÂť e che lâ89 per cento delle scuole del I ciclo ed il 94 per cento delle scuole del II ciclo adotta il ÂŤregistro elettronico personale del docenteÂťâ.
Le pronunce della Magistratura
Oltre alla presa di posizione del docente sardo, ripresa da Repubblica, è interessante un passaggio di una recente sentenza della Corte di Cassazione, nella quale si ricorda che il previsto piano per la dematerializzazione da parte del MIUR non è mai stato emanato âvanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio lâutilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronicaâ.
In sintesi, ad oggi, sul piano strettamente giuridico, risulta impossibile una parola definitiva sullâobbligatorietĂ !
Probabilmente, però, il discorso andrebbe condotto su un altro piano, quello dellâopportunitĂ .
Ha senso opporsi in modo frontale alla digitalizzazione della gestione scolastica, quando in ogni altro settore di attivitĂ , inclusa la Pubblica Amministrazione, al contrario, sono in atto processi opposti, con lâobiettivo di offrire ai cittadini servizi di sempre migliore qualitĂ , attraverso sistemi informatici?
Le categorie di obiezioni contro il registro elettronico, tuttavia, non si limitano alla contestazione dellâobbligo giuridico di adozione ma si estendono a questioni di tipo giuridico, pedagogico e di tutela della privacy, oltre che sulle condizioni dâuso, stante la situazione non sempre ottimale delle dotazioni informatiche nelle scuole.
La coesistenza digitale-cartaceo
Le perplessitĂ giuridico-formali sono legate alla natura di atto pubblico dei registri di classe e alla contestuale assenza di vera e propria firma digitale da parte dei docenti i quali accedono al sistema con una semplice coppia username-password equiparabile ad una firma elettronica, un livello inferiore a quella che, secondo alcuni, sarebbe invece necessaria per dare pieno valore legale alla âfirmaâ. Per ovviare a questa incongruenza, alcune scuole mantengono forme di registro cartaceo, per le firme di presenza dei docenti e la gestione delle assenze degli studenti, anche per poter avere un supporto di facile accesso in caso di emergenza (ad esempio evacuazione dellâedificio).
Le potenzialitĂ pedagogiche dello strumento
Dal punto di vista pedagogico, invece, si evidenzia spesso come il registro elettronico conduca (troppo?) facilmente i docenti ad un uso indiscriminato della âmedia aritmeticaâ nelle pratiche valutative, vanificando in qualche modo i processi di innovazione che, anche per via legislativa (si pensi al D.Lgs. 62/2017) si cerca di introdurre nella pratica didattica.
A questa osservazione si può naturalmente rispondere che non dovrebbe essere certo uno strumento a indirizzare le modalità di valutazione!
Ulteriori perplessitĂ sono relative ai rapporti con le famiglie e tra famiglia e alunni: secondo alcuni, con lâuso del registro elettronico si deresponsabilizzano gli studenti, a partire dalla necessitĂ di prendere nota dei compiti per casa (âtanto si trovano sul registro onlineâ), ma anche nella comunicazione con i genitori, che avverrebbe per via diretta e non piĂš mediata (si pensi alla possibilitĂ di vedere i voti e le assenze, praticamente in tempo reale).
Va da sĂŠ che queste funzionalitĂ sono proprio quelle che rendono il registro elettronico un sistema di comunicazione potenziato, rispetto al passato, da intendere e praticare non come sostituzione delle interazioni in presenza ma come nuove opportunitĂ . Ad esempio, la possibilitĂ da parte dei genitori di essere aggiornati quotidianamente sulle attivitĂ svolte può costituire lâinnesco per una migliore condivisione in famiglia. Si può forse superare, insomma, lâantico scambio di battute tra ragazzi e genitori, al rientro da scuola: âcomâè andata oggi?â âBeneâ âCosa avete fatto?â âNiente!â.
Diritto alla privacy e diritto allâaccesso
Le questioni relative alla privacy attengono, da un lato, la gestione dei dati, dallâaltro il tipo di comunicazioni che possono essere accessibili da parte del pubblico. Per il primo punto, è da notare che, come giĂ accennato, i sistemi di registro elettronico non sono gestiti direttamente dal MIUR ma sono offerti alle singole scuole da operatori di mercato i quali sono, di volta in volta, nominati quali responsabili del trattamento dei dati personali. Si tratta di una prassi consolidata e prevista dalla normativa (art. 28 del Regolamento UE 2016/67 – GDPR) che quindi non dovrebbe allarmare nessuno.
Per quanto riguarda i dati gestiti, tutti i sistemi prevedono che alcune informazioni siano ad accesso pubblico (ad esempio circolari e comunicazioni generali, peraltro un ulteriore esempio dellâutilitĂ del registro elettronico, dal momento che la maggior parte dei genitori vi accede tramite app installata sui propri smartphone e può cosĂŹ ricevere notifiche allâarrivo di una comunicazione) mentre altre, come quelle relative alle valutazioni e a note individuali, rimangano strettamente riservate ai singoli interessati.
Tuttavia, è di pochi giorni la notizia che il Garante della Privacy âvuole vederci chiaroâ e chiede chiarimenti alla scuola protagonista del contenzioso iniziale!
NecessitĂ di orientamenti nazionali
In conclusione, ritengo che si possa convenire sul fatto che âindietro non si tornaâ: sarebbe davvero surreale immaginare che il lavoro svolto in questi anni possa essere vanificato. Tuttavia, non si può negare che vi siano questioni aperte alle quali potrebbe rispondere efficacemente lâagognato âpiano per la dematerializzazioneâ. Dopo quasi otto anni, con alcuni nodi che sembrano ormai venire al pettine, le scuole non possono essere lasciate sole a rispondere, paradossalmente, della âcolpaâ di essere andate (troppo?) avanti, sulla strada della digitalizzazione.