Motivi di preoccupazione per i finanziamenti e per i tempi di erogazione
Il 2019 è stato un anno eccezionalmente positivo per i finanziamenti destinati alla messa in sicurezza, alla riqualificazione e all’efficientamento del patrimonio di edilizia scolastica (1). In tale anno sono giunti alla meta numerosi provvedimenti che hanno permesso l’avvio di erogazioni, per importi anche rilevanti, già previste da misure adottate e finanziate negli anni precedenti e in particolare nel 2016, 2017 e 2018.
L’onda lunga di tali annualità si fa sentire ancora oggi e permette (la politica degli annunci plurimi, qualunque sia il Governo in carica, è dura a morire…) un atteggiamento trionfale (2).
In realtà, in queste ultime settimane, i segnali non sono positivi e vi sono motivi di preoccupazione sia per quanto riguarda l’entità delle risorse sia per i tempi che saranno necessari all’impiego delle stesse.
Lo stato degli edifici e le stime del fabbisogno
Come noto, oltre 8.000 istituzioni scolastiche statali operano in quasi 40.000 edifici dei quali oltre il 60% sono stati costruiti prima del 1976, le mancanze nelle certificazioni di legge sono notevoli e la maggioranza delle scuole sono collocate in zona sismica.
Fonte: Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica. Dati resi noti dal MIUR il 26 settembre 2018.
Non c’è una stima puntuale del fabbisogno finanziario per la completa messa a norma, riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, sostituzione ove necessaria, dell’intero patrimonio scolastico (3); nel 2015 è stata ipotizzata la necessità di circa 50 miliardi di euro (4) e quindi, sottraendo i circa 10 miliardi assegnati in questi ultimi anni, si può ritenere necessario un’ulteriore stanziamento per circa 40 miliardi di euro.
Il Fondo per gli investimenti e la legge di bilancio 2020
Da alcuni anni, la principale fonte di finanziamento per l’edilizia scolastica è il “Fondo per gli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese” istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e finanziato in tale prima annualità con l’importo di euro 46.044 milioni, dei quali, nel riparto tra i diversi ministeri e le varie finalità (5), 1.310 milioni sono stati destinati all’edilizia scolastica. L’anno successivo, l’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 215, ha finanziato lo stesso fondo con l’importo di euro 35.530 milioni, dei quali, nel successivo riparto (6), 3.119 milioni sono stati destinati all’edilizia scolastica. In seguito, l’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stanziato complessivamente euro 42.700 milioni, dei quali sono stati destinati all’edilizia scolastica, nel successivo riparto (7), 2.957 milioni.
Si tratta di cifre importanti che non hanno precedenti nella storia dei finanziamenti per le strutture delle scuole. Purtroppo, la legge di bilancio 2020 (8) ha apportato una forte riduzione al “Fondo per gli investimenti…” prevedendo uno stanziamento complessivo di 20.812 milioni che saranno ripartiti, nei prossimi mesi, tra i vari Ministeri e le diverse finalità ma che, com’è facile intuire, produrranno una riduzione anche sullo stanziamento per l’edilizia scolastica.
Fonte: I dati fino all’anno 2018 sono tratti da Fare Scuola, pubblicazione a cura della ex Struttura di missione per l’edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 19 dicembre 2018. La freccia rossa, inserita dall’autore, rappresenta la riduzione di risorse che potrebbe conseguire al definanziamento, previsto dalla legge di bilancio 2020, del Fondo per il rilancio degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
La partita è ancora aperta e sarà importante che il Ministero dell’Istruzione, le Province e i Comuni esercitino una forte pressione, verso il Governo centrale, per chiedere di destinare alla sicurezza delle scuole una percentuale più grande, di quella assegnata negli anni precedenti, sul totale del fondo, al fine di evitare una pericolosa inversione di tendenza relativamente alle risorse per le scuole (9).
Sempre nella legge di bilancio 2020, deve essere rilevato un altro segnale non positivo: una tendenza all’abbandono della scelta del “Fondo unico per l’edilizia scolastica”, istituito nello stato di previsione del MIUR nel 2012 (10) per raccogliere tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, e comunque stanziate, al fine di realizzare interventi sugli edifici delle scuole statali. Di fatto, invece, le linee di finanziamento sono rimaste numerose, assegnate a diversi altri Ministeri e, con la legge di bilancio 2020, in particolare al Ministero dell’Interno (11).
Tra queste, il “Fondo per gli edifici degli asili nido e delle scuole dell’infanzia di proprietà comunale” finanziato con cifre rilevanti ma solo a partire dal 2021 (12) ed un finanziamento per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico delle scuole di Province e Città Metropolitane (13).
La frammentazione delle risorse e dei soggetti che gestiscono le diverse procedure produce iniquità e inefficienze nell’individuazione delle priorità e nella programmazione e attuazione degli interventi.
Tempi più lunghi per le assegnazioni delle risorse
Il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, ha istituito i due Ministeri dell’Istruzione e dell’Università
Non sono pochi, comunque, i procedimenti in itinere e la macchina ministeriale ha prodotto nelle settimane appena trascorse alcuni decreti, firmati dal Ministro Fioramonti prima delle dimissioni, che potranno portare all’assegnazione di nuove rilevanti risorse.
Entro i primi mesi del 2020, in particolare, dovrebbero essere erogati almeno 800 milioni per finanziare gli interventi in graduatoria nei piani regionali di edilizia scolastica, relativi all’annualità 2019, nell’ambito della programmazione unica nazionale 2018-2020 come recentemente aggiornata (14).
Su tutti questi provvedimenti incombono i ritardi che saranno causati dallo spacchettamento del Miur, adesso suddiviso in Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca (15), cui dovranno seguire i decreti che ripartiranno le risorse, le funzioni amministrative e che disporranno in merito alle nomine dei Capi Dipartimento. Gli osservatori più pessimisti prevedono una paralisi che potrà durare diversi mesi.
Ma per i progetti ci saranno procedure più semplici
Da segnalare due novità rilevanti sul fronte delle procedure necessarie alla progettazione degli interventi:
– per il periodo 2020-2023 gli incarichi di progettazione potranno essere assegnati con affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici (16) fino alle soglie comunitarie individuate per tali servizi dall’art. 35 del Codice dei Contratti (17) e quindi fino all’importo di 209.000,00 euro;
– da adesso in poi, e quindi senza una scadenza temporale, i pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica dovranno essere resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, s’intenderanno acquisiti con esito positivo (18).
Queste due “piccole” incisioni normative porteranno grandi benefici in termini di semplificazione e di accelerazione nelle fasi iniziali di progettazione degli interventi.
Il tempo massimo per tutti i pareri è adesso di 30 giorni ed è previsto anche il silenzio assenso.
1) M.Nutini, L’anno d’oro dell’edilizia scolastica, Scuola7 n. 133, 15 aprile 2019 (https://www.scuola7.it/2019/133/);
2) Conferenza Stampa I piani BEI per l’edilizia scolastica, Roma, 16 dicembre 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=Veblm3pAgz8);
3) Purtroppo, l’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica, prevista dall’art. 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, non ha mai operato a pieno regime;
4) Consiglio Nazionale dei Geologi, Convention di Campobasso, 15 gennaio 2015 (http://www.cngeologi.it/2015/01/19/scuole-i-geologi-per-renderle-sicure-servirebbero-25-anni-e-50-miliardi/);
5) D.P.C.M. 21 luglio 2017, in Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226;
6) D.P.C.M. 28 novembre 2018, in Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2019, n. 28;
7) D.P.C.M. 11 giugno 2019, in attesa di pubblicazione;
8) Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n.304 – Suppl. Ordinario n. 45;
9) Per mantenere il livello raggiunto sarebbe necessaria un’assegnazione di almeno il 15% del totale del fondo;
10) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 11, comma 4-sexies, in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245;
11) Si vedano i commi da 29 a 39, da 44 a 46, 258 e da 261 a 264 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che riguardano anche l’edilizia scolastica;
12) Si vedano i commi da 59 a 61 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
13) Si vedano i commi 63 e 64 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
14) Decreto del Ministero dell’Istruzione 30 luglio 2019, n. 681;
15) Decreto Legge 9 gennaio 2020, n. 1, in Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n.6;
16) Si veda il comma 259, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
17) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
18) Si veda il comma 260, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.