Decreto legislativo 96/2019: inclusione o solo integrazione?

Quali novità per i disabili a scuola?

Il 28 agosto 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 96 che contiene “Disposizioni integrative e correttive” al decreto legislativo n. 66/2017, come reso possibile, entro due anni dalla sua emanazione, dalla Legge 107/2015. L’entrata in vigore del decreto è prevista per il 12 settembre 2019, ma in realtà sono previsti diversi decreti attuativi che di fatto rinviano nuovamente l’applicazione delle norme più significative.

A una prima lettura gli interventi di modifica sembrano molti, ma un’analisi più attenta e comparata con il precedente decreto 66/2017 evidenzia che quelli incisivi risultano essere piuttosto pochi. Intanto resta inalterato l’articolo 1, ovvero che il principio di inclusione riguarda tutti e si persegue intervenendo soprattutto sul contesto e sulle potenzialità di ognuno. I successivi articoli 2, 3 contengono alcune precisazioni lessicali tra cui un’importante sottolineatura laddove si sostituisce “disabilità certificata” con ” accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica“, specificazione che si coglie meglio se letta in combinato disposto con quanto previsto nelle modifiche all’articolo 5 relativo alle modalità di accertamento e certificazione. L’articolo 3 interviene anche su alcuni commi inserendo il ruolo dei CCNL nella definizione delle competenze dei soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nel progetto inclusivo. Entro 120 giorni dovranno essere definite in un Accordo in Conferenza Unificata le modalità attuative degli interventi e dei servizi relativi alle competenze degli Enti Territoriali in relazione all’assistenza educativa, ai trasporti e all’adeguamento degli spazi.

Dalla certificazione al profilo di funzionamento

L’articolo 4 relativo alla valutazione della qualità dell’inclusione nella scuola resta invariato, mentre l’articolo 4 del nuovo decreto apporta cambiamenti all’articolo 5 “Commissioni mediche” che si occupa anche di ridisegnare i passaggi che portano alla certificazione. Se gli obiettivi del decreto 66/2017 erano stati quelli di rendere meno burocratico e più attento alla peculiarità dei minori il percorso certificativo, modificando ad esempio la composizione della commissione medica, gli interventi sul processo previsti dal nuovo decreto 96/2019 potrebbero essere utili per perseguire meglio quei risultati. Per chiedere l’accertamento all’INPS è necessario un certificato medico diagnostico-funzionale a cura dell’ASL; contestualmente la famiglia può richiedere anche l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, passaggio propedeutico alla redazione del Profilo di funzionamento elaborato sulla base dell’approccio previsto da modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF). Il Profilo di funzionamento, come già nel decreto 66/2017, è elaborato dall’Unità Multidisciplinare ai fini della definizione del PEI e del Progetto individuale. L’Unità Multidisciplinare è resa più flessibile in quanto può contare su professionalità diverse e questo forse potrebbe renderne più fattibile la realizzazione. Nella nuova versione si chiarisce che dell’Unità Multidisciplinare fa parte il dirigente scolastico o un docente di sostegno della scuola frequentata dal/la bambino/a, probabilmente con l’obiettivo di attribuire responsabilità più dirette.

Sono 180 i giorni per il decreto che conterrà le Linee Guida attuative su tutti questi passaggi fondamentali e che continuano a essere i nodi nevralgici per una vera attuazione della norma.

L’articolo che tratta del Piano Individuale, a cura dell’Ente Locale, esplicita l’intesa con ASL e sostituisce la collaborazione con la partecipazione della scuola.

La richiesta di personale di sostegno

Altri interventi minimi sono nell’articolo che tratta del Piano di Inclusione: aggiunge le ore di utilizzo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI, considerando il principio di accomodamento ragionevole. Questo chiarimento potrebbe risolvere definitivamente il dubbio che ha portato molte scuole ad elaborare anche il Piano Annuale per l’Inclusione, che non poteva essere abrogato dal decreto 66/2017 in quanto era un’indicazione contenuta in una circolare ministeriale.

Sicuramente gli interventi più sostanziali, ma forse anche più contraddittori, sono quelli relativi al (PEI articolo 7 del decreto 66/2017 modificato dall’articolo 6 del decreto 96/2019), con la previsione delle ore di sostegno. È comprensibile che le famiglie abbiano come prima preoccupazione il fatto che a garantire il benessere del/la proprio/a figlio/a a scuola ci sia qualcuno che se ne occupa e che questo sia anche definito in termini di “copertura”. Ma ciò significa che non ci si fida della reale possibilità di cambiare strada e di fare davvero inclusione e, nei fatti, si continua a fare integrazione. Ciò è ancora più evidente laddove si afferma (articolo 10 come modificato dall’articolo 9) che il dirigente scolastico richiede le ore di sostegno come risultano dai singoli PEI. Se il riferimento è davvero l’ICF è evidente che non possono essere solo le ore di sostegno “didattico” (l’aggettivo è fondamentale) la risorsa da considerare per un Piano di inclusione che metta a frutto tutte le risorse presenti nella scuola.

Anche per il PEI che entra in vigore dal 1 settembre 2019 (ma se la legge è in vigore dal 12 settembre 2019?) è previsto un decreto entro 60 giorni per “le modalità di assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e del modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”. La proposta di modelli è un modo che Il Miur utilizza per dare indicazioni che spesso però si trasforma in un adempimento per le scuole che blocca la ricerca e la riflessione sul senso delle proposte.

Gruppi territoriali e centri di supporto

Non è chiaro peraltro a quali modalità di assegnazione delle misure di sostegno si faccia riferimento: le ore da inserire nel PEI? l’assegnazione dell’organico di sostegno? Non pare questo il senso in quanto nell’articolo 8 del decreto 96/2019, che modifica l’articolo 9 del decreto 66/2017, si dà il compito al GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) di “confermare” la richiesta del dirigente scolastico. GIT che diviene provinciale e assume una funzione piuttosto notarile e quindi sostanzialmente inutile. Infatti, cambia il ruolo di questo Gruppo di lavoro, a partire dalla nuova dimensione territoriale (avere come riferimento le scuole della città metropolitana di Milano, di Roma, di Napoli, non è certo la stessa cosa che della provincia di Lecco, di Chieti o di Ravenna), non volendo utilizzare l’idea di una governance territoriale già disegnata (anche se non sempre bene dagli USR)[1]. Nel GIT disegnato dal decreto 66/17 i docenti che ne avrebbero fatto parte a tempo pieno o parziale avrebbero potuto lavorare anche a fianco delle scuole per la promozione della progettualità sull’inclusione, cosa prevista anche ora ma con l’assegnazione di docenti che parteciperanno a una selezione. Ancora aspetti non chiari perché ci vorrà anche in questo caso un decreto entro 60 giorni. Si norma anche la presenza sui territori (con un altro decreto) dei CTS per attività che in parte si sovrappongono con quelle che potrebbe svolgere il GIT, che avrebbe professionalità selezionate, almeno nelle intenzioni, mentre per i CTS si chiarisce che non devono esserci nuovi e maggiori oneri. Si è persa l’occasione per fare chiarezza ed evitare ciò che il decreto 66/2017 ha di fatto complicato, cioè la presenza di troppi centri di intervento[2].

La progettazione educativa

Una certa involuzione verso un’idea più individualistica delle scelte pare confermata da come viene modificato l’approccio alle funzioni del Consiglio di classe/team dei docenti contitolari in termini di responsabilità nelle decisioni e nelle realizzazioni del PEI. “Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.” (comma 10 aggiunto all’articolo 9). Resta la partecipazione dei genitori, di figure professionali, il supporto dell’Unità Multidisciplinare. Di fatto non cambia nulla rispetto alla situazione attuale.

La formazione del personale

Nessun intervento sulla formazione in servizio, mentre un po’ di confusione sulla formazione iniziale dei docenti (della scuola dell’Infanzia e Primaria, in quanto per la scuola secondaria di primo e secondo grado vi erano specifici interventi nel decreto 59/2017 che è stato di fatto bloccato) che potrebbe essere modificata con un decreto entro 180 giorni.

Nell’art. 14 al comma 3 sulla continuità dei supplenti introduce il vincolo della specializzazione, spesso non sufficienti, e fa riferimento all’articolo 12 del decreto stesso, quindi quanto previsto sarà possibile solo alla scuola infanzia e primaria? Restando in attesa per l’attuazione del decreto di modifica del Regolamento sulle supplenze n. 131/2007.[3]

Poco chiaro l’intervento sull’istruzione domiciliare che, sulla base di un decreto da formulare entro 120 giorni, dovrebbe definire le modalità del servizio dei docenti di sostegno impegnati in questa attività, senza nuovi oneri e, forse è sfuggito, senza un richiamo agli aspetti contrattuali.

Sono previste misure di accompagnamento per le scuole[4] con la previsione di azioni di formazione e l’attuazione di progetti e iniziative per il supporto alle istituzioni scolastiche, proposte da un Comitato costituito al MIUR. Non sono previste risorse. Questo delle risorse è un leitmotiv che accompagna tutte le modifiche apportate, con l’esplicitazione dell’impossibilità di intervenire sull’organico oltre a quanto attribuito a livello regionale[5].

Un’occasione persa?

Siamo in presenza di un decreto che poteva davvero affrontare meglio alcune delle questioni aperte e che anche il precedente decreto 66/2017 non era riuscito a risolvere in modo da andare oltre quella vecchia idea che siano le ore di sostegno a consentire di fatto l’inclusione.

Ci sono nove decreti attuativi, con tempi in qualche caso poco coerenti nella successione temporale.

E poi c’è un nuovo Ministro.

—–

[1] Gli ambiti territoriali sono stati superati dal CCNI 2018/2019 per quanto riguarda la titolarità dei docenti e anche nel DDL Granato (che non ha terminato il suo iter parlamentare) l’intervento è in relazione alla chiamata diretta e agli incarichi e ai trasferimenti dei docenti, non pare intervenga su tutti gli altri aspetti relativi agli ambiti ovvero quelli che intendevano incentivare la collaborazione tra le scuole, la progettualità nelle reti, ecc.

[2] Erano stati introdotti anche i poli per l’inclusione, che ora non dovrebbero esserci più, ma che sono ancora chiamati in causa per varie attribuzioni di risorse ministeriali.

[3] Bozza di decreto restituita con parere interlocutorio dal CSPI nel 2017 e non più modificato dal Ministero.

[4] Ma sono anche gli altri soggetti coinvolti in questo processo (Asl ed Enti Locali soprattutto) che dovrebbero essere informati e formati

[5] Come conciliare questo vincolo con l’introduzione della previsione delle ore di sostegno nel PEI? .