Vent’anni (anzi cinquant’anni) dopo
Con la nota 04.10.2018, prot. n. 3050 e il decreto 26.11.2018, n. 769, il Miur ha apportato significativi cambiamenti agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, che si terranno il prossimo mese di giugno. In primo luogo va precisato e sottolineato che, malgrado tali esami vengano ancora chiamati “di maturità”, le loro finalità sono altre. E non solo da oggi.
È opportuno ricordare che valutare la maturità di uno studente giunto alla fine di un percorso di studi della durata di ben 12 anni (dai 6 ai 18 anni di età) significa e comporta la considerazione e la valutazione in primo luogo delle modalità con cui “utilizza” le conoscenze acquisite. In tal senso si esprimeva, infatti, la legge 119 del 1969 (art. 5): “L’esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato”. Ma con la legge 425 del 1997 – sono trascorsi quasi trent’anni dal varo della precedente – si apportarono sostanziali modifiche. In effetti, l’articolo 6 di tale legge, concernente le certificazioni, così recita: “Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell’esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea”.
Ce lo chiede l’Europa?
In effetti il concetto stesso di maturità (saper pensare) nel corso del tempo è stato superato dal concetto di competenza (saper fare). E ciò in ordine alle trasformazioni in atto anche nelle scuole dell’Unione Europea. È opportuno ricordare che con il Trattato di Maastricht, sottoscritto nel 1992, la Comunità Economica Europea, nata nel lontano 1957 con i Trattati di Roma, ha compiuto un “salto di qualità”: è diventata Unione Europea, ben altra cosa rispetto ad un semplice insieme interattivo di economie nazionali. E ciò ha comportato anche una forte accentuazione culturale, civica e politica. Pertanto, in un’ottica e in una prospettiva così ampia, le finalità stesse dei percorsi di studio nei Paesi facenti parte dell’Unione Europea hanno acquisito contenuti e significati di più alto profilo. Pertanto occorre adottare corrette chiavi di lettura per comprendere le innovazioni via via apportate al “nostro” esame di Sato conclusivo dell’intero percors0 degli studi scolastici.
Il nuovo esame di Stato in sintesi
Per quanto riguarda il merito dei contenuti e delle finalità del “nuovo” esame, le innovazioni più significative sono le seguenti. Per quanto riguarda l’ammissione all’esame, il voto in condotta non dev’essere inferiore al sei. Per quanto riguarda le assenze, la frequenza deve aver coperto almeno tre quarti del monte-ore annuale. Per quanto riguarda il voto relativo alle singole materie, secondo il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo”.
Per quanto riguarda la prima prova scritta, il maturando, qualsiasi percorso di studi abbia seguito, sceglierà una traccia tra tre tipologie offerte dal Miur, da affrontare e svolgere in un massimo di sei ore. Le tracce riguardano:
1) analisi del testo: il candidato può scegliere tra due proposte relative a un testo, di prosa o di poesia, di un autore italiano;
2) testo argomentativo: scelta fra tre tracce di ambito artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico;
3) traccia relativa a un tema di ordine generale.
Le seconde prove
Quest’anno, secondo il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, n. 62 e la nota del 4 ottobre, la seconda prova può essere multidisciplinare e comprendere, quindi, tutte o quasi le materie caratterizzanti un indirizzo di studio. Anche quest’anno, entro la fine di gennaio, il Miur ha scelto le materie della seconda prova scritta.
I maturandi del liceo scientifico dovranno affrontare una seconda prova sia di matematica che di fisica; quelli del classico una prova mista di latino e greco. Nel DM del 26 novembre 2018 il Miur ha illustrato le novità della seconda prova scritta, che non riguardano solo le materie, ma anche la struttura. Per esempio, la prova del liceo classico sarà divisa in due parti, la prima di traduzione e la seconda di comprensione. Anche la prova relativa agli istituti tecnici cambierà sia nella struttura che nelle tracce. Quella degli istituti professionali sarà divisa in due parti: una ministeriale, uguale per tutti gli studenti di un determinato indirizzo di studi; la seconda, invece, stabilita dalla commissione. Inoltre, per garantire una valutazione più omogenea, il Miur ha pubblicato delle griglie di valutazione, che i commissari useranno in sede di correzione degli scritti.
La prova orale
Per quanto riguarda il colloquio, l’alternanza scuola-lavoro, non obbligatoria per l’ammissione, ne sarà parte integrante. Per quanto riguarda la tesina, anche se è stata abolita, spetterà sempre alle commissioni chiedere al candidato se ha da avanzare dei lavori eseguiti nel corso degli studi. È consigliabile che il candidato presenti l’esito di una ricerca mirata, eventualmente supportata da una presentazione in Power Point e/o da altri prodotti multimediali e/o documenti cartacei. Anche le problematiche relative a Cittadinanza e Costituzione potrebbero essere oggetto del colloquio.
I punteggi d’esame
Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi ai fini della valutazione delle singole prove, parziale e finale, la scelta del Miur è la seguente. Per quanto riguarda il credito degli ultimi tre anni di studio, i punteggi massimi sono: 12 + 13 + 15 = 40. Per quanto riguarda le prove: punteggio massimo 20 per la prima, 20 per la seconda, 20 per il colloquio. Il totale è 100. I punteggi minimi che garantiscono la sufficienza sono 12, 12 e 12. La commissione dispone di altri 5 punti, qualora il candidato vanti un creduto minimo di 30 punti e un minimo di 50 punti per le tre prove. È prevista la lode: può essere attribuita ai candidati che vantano 40 punti di credito ed abbiano ottenuto 40 punti alle prove scritte e 20 al colloquio.