Esami di Stato: storia sì o storia no?

«L’ignoranza del passato non solo nuoce alla conoscenza del presente, ma compromette, nel presente, l’azione medesima» (Marc Bloch)[1]

Cenni sulla storia dell’esame di Stato

L’esame di Stato al termine dell’istruzione secondaria di secondo grado viene introdotto nel 1923 con la riforma Gentile, inizialmente per i soli corsi con accesso all’università, e prevede una prima prova scritta di italiano. In quasi un secolo le modalità di svolgimento sono state più volte riviste, in alcuni casi con semplici ritocchi, sospensioni o restaurazioni (Bottai 1940, Gonella 1952 Legge 1059, D’Onofrio 1994 Legge 724, Moratti 2001 Legge 448, Fioroni 2007 Legge 1, Gelmini 2009 DPR 122, Profumo 2012 attuazione DPR 323/1998), in altri casi con interventi più incisivi.

Nel 1969 la Legge 119 del 5 aprile (Sullo) prevede, in via sperimentale, solo due prove scritte e due materie per il colloquio (una a scelta del candidato); poco dopo la Legge 754 del 27 ottobre 1969 istituisce corsi post qualifica ed esami di Stato anche nell’Istruzione Professionale (il DPR 253/1970 ne prevede la sperimentazione); infine la Legge 910 dell’11 dicembre 1969 consente l’accesso all’università a chi ha seguito un percorso quinquennale di scuola superiore, anche avvalendosi di appositi corsi integrativi. La legge 146 del 15 aprile 1971 proroga le modalità della Legge 119 «sino all’entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria», di fatto per un trentennio.

Nel 1997 la Legge 425 del 10 dicembre (Luigi Berlinguer), resa operativa dal DPR 323/1998 (regolamento), sancisce modalità del tutto nuove: l’esame ha «come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi» (L. 425), ed esse «tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite» (DPR 323). Prevede 3 prove scritte, un colloquio su tutte le discipline dell’ultimo anno, la valorizzazione del credito scolastico e formativo. Viene precisato inoltre che «il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell’esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea». I primi esami di Stato nuovi si svolgono nell’estate 1999.

La prima prova scritta e il ruolo della storia dal 1999 al 2018

Le tipologie della prova di italiano sono sempre le stesse: A. Analisi del testo; B. Saggio/articolo di ambito B1. artistico-letterario, B2. socio-economico, B3. storico-politico, B4. tecnico-scientifico; C. Tema di argomento storico, D. Tema di ordine generale; questo in perfetta coerenza con le finalità dell’esame e delle prove sopra citate, e quindi per consentire a tutti di valorizzare conoscenze, abilità, competenze acquisite nel proprio specifico indirizzo di studi. Ma c’è di più.

La scelta risente dell’acceso e serrato dibattito sull’educazione linguistica, che critica pesantemente il tema come esercizio che non corrisponde a nessun modello di comunicazione scritta che si usa nella vita reale, e auspica la pratica di tipologie più consone; sicché si opta per un compromesso tra vecchio (2 temi) e nuovo (1 analisi di testo e 4 saggi/articoli).

Inoltre risente della consapevolezza diffusa che alla fine del «secolo breve» (che è però ormai il secolo scorso) sia più che necessario potenziare lo studio della storia del Novecento e innovare l’educazione alla cittadinanza (Storia del Novecento, Direttiva 681 del 4 novembre 1996, e Programmi di insegnamento di educazione civica, Direttiva ministeriale 58 dell’8 febbraio 1996), e prevede quindi, tra le 7, ben 2 prove di storia (il saggio storico-politico e il tema di argomento storico).

Infine la letteratura è presente in due prove, anche se in modo peculiare, nell’analisi del testo e nel saggio artistico-letterario, che consente di valorizzare quanto appreso negli istituti di indirizzo artistico.

Le modifiche in corso dal 2015 al 2017

La Legge 107 del 13 luglio 2015 (Giannini), al comma 181 lettera i), prevede «l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti» e «la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado». Dunque l’obiettivo è semplicemente la revisione delle modalità di esame e delle prassi di valutazione/certificazione.

Il Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017 (Fedeli), all’art. 17, stabilisce che l’esame consiste in due prove scritte e un colloquio. «La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato». «Con decreto del Ministro  … sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove  … in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali», e «sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi previsti. … Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari». Infine «il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti».

Dunque l’obiettivo è la definitiva eliminazione della tipologia del tema, sostituita dalla redazione di un elaborato in più ambiti; purtroppo, non si sa se per semplice refuso tipografico (anziché trattini ci sono virgole) o altro, al posto degli ambiti precedenti ce ne sono 8, tra cui anche quello storico e quello artistico, ma compare per la prima volta quello filosofico. Infine è previsto un Decreto per la definizione delle prove e delle griglie di valutazione.

Le modifiche in corso nel 2018

La nota prot. 3050 del 4 ottobre 2018 ha per oggetto Prime indicazioni operative sugli esami di Stato, con 2 Allegati. Il testo mette a disposizione:

– una sintesi di quanto stabilito dal Decreto legislativo 62/2017, ricordando che per le prove d’esame e le griglie di valutazione è previsto un Decreto del Ministro che uscirà a breve, e dalla legge 108/2018 (milleproroghe), che differisce il riconoscimento della partecipazione alle prove INVALSI e dello svolgimento dell’alternanza;

– una presentazione degli Allegati, con la precisazione che il Documento di lavoro «costituirà la base per la definizione del quadro di riferimento e delle griglie di valutazione per la prima prova scritta», e le Indicazioni metodologiche «sono state fornite ai gruppi di lavoro ministeriali incaricati di elaborare i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la seconda prova scritta»;

– un elenco delle disposizioni applicative da emanare entro i prossimi mesi, e un’indicazione delle misure di accompagnamento previste.

L’Allegato 1Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, del Gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017, prevede tre tipologie di prova in 7 tracce, «con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale» (sono 8); le prime due «sono di tipo strutturato, cioè si compongono di una prima parte di analisi e comprensione (anche interpretativa) del testo, e una seconda parte di produzione libera (riflessione e commento) a partire dalle tematiche sollevate nel testo proposto»:

  1. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (2 tracce). Il testo è «compreso nel periodo che va dall’Unità ad oggi», e «non è necessario che … rientri nelle letture effettivamente svolte» a scuola;
  2. Analisi e produzione di un testo argomentativo (3 tracce): interpretazione/comprensione di «un singolo testo», «commento» e «riflessioni … anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio»;
  3. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (2 tracce), che «potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca … spunti di riflessione», con la possibilità di «richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo».

Si precisa che «nel caso di un elaborato vincolato a un testo la valutazione del contenuto riguarda principalmente la pertinenza dell’analisi e del commento con il testo di partenza, la selezione e la gerarchizzazione degli argomenti, la presenza nel commento di elementi che attestino le conoscenze del candidato e un certo grado di rielaborazione critica personale».

Dunque 2 prove di letteratura, 2 di attualità e solo 3 per gli altri ambiti, per i quali non è chiaro con quale criterio possono essere scelte le prove, in modo che tutti i giovani possano valorizzare quanto hanno appreso nello specifico indirizzo seguito. Si ha quasi l’impressione di una sottovalutazione del fatto che oggi il 49,1% degli studenti frequenta i licei, il 31,4% i tecnici, il 19,5% i professionali, e che nelle classi V ci sono 228.240 giovani nei licei, 147.719 nei tecnici, 93.840 nei professionali[2].

Inoltre non si può non rilevare il raddoppio della letteratura e dell’attualità, il dubbio sul destino della storia (che prima poteva giovarsi di ben 2 prove), la scomparsa di qualsiasi riferimento all’arte (dal 2000 al 2018 si chiedeva in una prova di ragionare su arte e letteratura insieme). Queste scelte pongono grossi problemi, dal momento che la storia è indispensabile per sapere chi siamo, chi eravamo e chi saremo, e non a caso, insieme con geografia, diritto ed economia, è compresa in una competenza chiave (competenza in materia di cittadinanza, UE, 22 maggio 2018), e l’arte dovrebbe essere sempre presente in un paese come l’Italia, che ha un patrimonio artistico invidiabile e un settore dell’istruzione superiore dedicato all’arte.

Tutte questioni che potrebbero agevolmente essere corrette in sede di stesura del Decreto.

Accanto alle perplessità ci sono anche aspetti del documento che non possono che essere accolti con favore: la scomparsa della tipologia del tema, la drastica riduzione dei documenti messi a disposizione per ciascuna prova, la struttura in due parti delle prove (analisi e comprensione del testo e poi produzione libera a partire dal testo proposto).

L’Allegato 2 reca Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del II ciclo.

Commenti sul ruolo della storia e dell’arte nelle modifiche in corso

Numerosi testi hanno presentato i lavori in corso per la revisione delle modalità di svolgimento degli esami; tra questi anche alcuni molto critici a proposito del ruolo della storia nella prima prova scritta[3].

Il più pesante nei contenuti, e significativo per le sigle, è quello del Coordinamento della Giunta centrale per gli studi storici e delle Società degli storici, Sulla rimozione della traccia di storia dall’esame di Stato, nel Documento di lavoro 8 ottobre 2018. Il testo afferma che «la scomparsa della tradizionale traccia di Storia dalle tipologie previste per l’esame di maturità sembra seguire un percorso di marginalizzazione della storia nel curriculum scolastico, già iniziato con la diminuzione delle ore d’insegnamento negli istituti professionali», «riduce di fatto la rilevanza della Storia come disciplina di studio in grado di orientare i giovani nelle loro scelte culturali e di vita», e il «significato dell’esperienza del passato come patrimonio di conoscenze per la costruzione del futuro». Chiede pertanto «con fermezza una rapida revisione del Documento», e propone «al competente Ministro un incontro immediato per illustrare le ragioni e le modalità mediante le quali emendarlo».

Firmano il Documento: Giunta Centrale per gli Studi Storici, Coordinamento delle Società degli storici, CUSGR – Consulta universitaria Storia greco-romana, SIS – Società italiana delle storiche, SISEM – Società italiana per la storia dell’età moderna, SISi – Società italiana di storia Internazionale, SISMED – Società italiana degli storici medievisti, SISSCO – Società italiana per lo studio della Storia contemporanea, Associazione Italiana di Public History, CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa), Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”- rete degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea.

C‘è infine anche un accorato appello di Cesare de Seta[4], che, commentando il Documento degli storici, si chiede: «non è forse la storia dell’arte una parte essenziale della nostra civiltà?», e si risponde che «essa è la forma vivente non solo per le opere d’arte, ma pure per il paesaggio e il contesto dei centri storici che sono scena essenziale della nostra civiltà», ricordando che «la recente raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sull’apprendimento permanente presta una particolare attenzione al tema della consapevolezza culturale: si sottolinea la necessità di forti radici identitarie per ispirare una progettualità virtuosa, interculturale e sostenibile», evidenziando che «a parole se ne celebra “l’eccellenza”, ma di fatto essa è la Cenerentola della scuola». Rilancia quindi con queste parole: «se il ministro Bussetti avesse il buon senso di modificare il testo della Commissione Serianni, non potrebbe lasciare fuori dalla porta la storia dell’arte».

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[1] Marc Bloch, Apologia della storia o mestiere di storico, Einaudi, Torino, 1978, p. 51.

[2] MIUR – Gestione Patrimonio Informativo e Statistica, Focus Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018/2019, settembre 2018, pp. 8 e 10.

[3] Ilaria Venturi, Nessuno tocchi la nostra maestra Storia; Umberto Gentiloni, Rinnovare non significa cancellare il sapere; Michela Bompani, Intervista a Liliana Segre Lotterò per cambiare la riforma, «la Repubblica», 10 ottobre 2018.

[4] Cesare de Seta, Salviamo la storia dell’arte, «la Repubblica», 12 ottobre 2018.