Un problema sempre “caldo”
Nonostante l’istituzione del Piano Nazionale per la scuola digitale (comma 56, art. 1, L. 107/2015) “al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze”, e l’elaborazione di un decalogo per l’uso dei dispositivi mobili a scuola, secondo il quale “proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione”, in attesa della costituzione delle commissioni parlamentari già si annunciano iniziative dirette a vietare per legge l’utilizzo dei cellulari a scuola, come di recente avvenuto in Francia.
Il divieto di uso per i docenti
Già vent’anni fa la circolare ministeriale 25 agosto 1998, n. 362 non consentiva l’utilizzo del “telefonino” da parte dei docenti per “attività personali” durante le ore di lezione, costituendo tale utilizzo “una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni” e ragione di disturbo all’attività di insegnamento.
La direttiva del 2007 estende il divieto agli studenti
La direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 e le contestuali linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti, nel confermare tale limitazione, estendono il predetto divieto agli studenti, per arginare un uso “improprio” e non “riconducibile allo svolgimento di attività didattiche” del cellulare, per “carpire dati” (audio, video, immagini) relativi ad un qualsiasi soggetto appartenente alla comunità scolastica.
La direttiva in particolare esprime la preoccupazione per la divulgazione attraverso la rete internet, in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali, di filmati e registrazioni impropriamente acquisiti durante l’attività didattiche “anche con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, anche minori di età, e docenti”.
Comunque anche in tal caso l’interdizione riguarda il solo uso personale durante le lezioni ed improprio.
Regolamenti di istituto e sanzioni disciplinari: proibire l’uso o il cellulare
La direttiva in realtà, più che stabilire un esplicito rigoroso divieto, individuandone i contenuti, attribuisce espressamente all’autonomo potere organizzativo-regolamentare delle istituzioni scolastiche la disciplina “delle sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli studenti per la violazione del divieto di utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di attività didattiche”. Le scuole quindi possono decidere “nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre opportunamente a determinate cautele, l’utilizzo di videotelefoni e di MMS all’interno delle scuole stesse e nelle aule di lezione”, anche “vietando l’utilizzo delle fotocamere, delle videocamere o dei registratori vocali, inseriti all’interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato dall’interessato”.
Più esplicite le linee di indirizzo, per le quali è “del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza” codificata “nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti”, in quanto elemento di distrazione e mancanza di rispetto per il docente.
L’impianto normativo delineato appare piuttosto flessibile, in quanto vieta l’uso improprio, durante le ore di lezione, ovvero l’utilizzo degli accessori del cellulare. Dunque non è escluso l’utilizzo a scopi didattici, sebbene ancora probabilmente poco prevedibile al tempo.
Nella prassi tuttavia accade più di frequente che i regolamenti, piuttosto che precisare analiticamente divieti e possibilità di utilizzo, vietino tout court il cellulare, pena le sanzioni espressamente individuate.
Più che una legge è necessario promuovere l’autonomia e sostenere la corresponsabilità educativa
Se circolare, direttiva e linee guida non hanno l’efficacia normativa di una disposizione di legge, la previsione di un divieto assoluto di uso del cellulare, oltre che palesemente non necessaria, in quanto il medesimo obiettivo può essere raggiunto con una disposizione regolamentare, potrebbe contrastare non solo i principi posti dalla L. 107/2015, ma altresì l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche.
Inoltre, se si è fatto un gran parlare del divieto tassativo posto in Francia quale modello da emulare, in realtà anch’esso fa salvi scopi didattici e regolamenti.
Il menzionato decalogo non può né deve essere considerato una liberatoria all’uso indiscriminato. Una scuola che si limita a vietare rinuncia a promuovere “l’autonomia delle studentesse e degli studenti”, ad educarli ad “un approccio consapevole al digitale” e ad un “uso critico delle fonti di informazione” e delle tecnologie. Soprattutto indebolisce “l’alleanza educativa con le famiglie”, che necessariamente dovrebbe estendersi “alle questioni relative all’uso dei dispositivi personali” per favorire “la crescita di cittadini autonomi e responsabili”.
Per ogni studente, scuola e famiglia sottoscrivono un patto, ma il rischio è di non credere più al principio della corresponsabilità educativa.