Dopo otto anni, la nuova direttiva per gli Ispettori
A conferma di quanto già preannunciato in occasione dell’incontro di presentazione dell’interessante ricerca di TreeLLLe, la Ministra Fedeli ha firmato il nuovo atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva, che, dopo qualche ritardo dovuto ai meccanismi non semplici di registrazione, è stato diramato dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione in data 11 aprile 2018.
L’atto di indirizzo, che è stato rubricato come Decreto Ministeriale n. 1046 del 28 dicembre 2017, arriva a quasi otto anni dal precedente (D.M. 60/2010), in una situazione del sistema scolastico che ha risentito di grossi cambiamenti (basti pensare alla Legge 107/2015, ma anche, e per alcuni versi soprattutto, al D.P.R. 80/2013, cioè al Regolamento sul sistema nazionale di valutazione).
Erano quindi più che mai necessarie sia una riflessione approfondita, sia l’introduzione di nuovi elementi.
Entro la cornice dell’amministrazione scolastica
Prima di analizzare in sintesi i contenuti del Decreto, è però doverosa una precisazione: dal punto di vista organizzativo, l’Atto di Indirizzo si pone nei limiti dettati dal regolamento di riorganizzazione del Miur, di cui al DPCM 98/2014 e al successivo Decreto che concerne l’organizzazione degli uffici dirigenziali di seconda fascia (DM 753). Non ci si poteva aspettare di più, da questo punto di vista, e quindi rimane confermato che il servizio ispettivo tecnico è collocato, a livello di amministrazione centrale, in dipendenza funzionale dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in dipendenza funzionale dal Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali.
Siamo ancora decisamente lontani dalle ipotesi che erano state messe in campo nel convegno del 5 dicembre 2017 (Ispettorato come Direzione Autonoma, o altro); d’altra parte neanche si poteva andare oltre, tenuto conto del momento politico e della necessità di una riflessione approfondita sull’intera organizzazione del Ministero. È anzi da leggere positivamente la volontà della Ministra di tener fede all’impegno, accogliendo peraltro molte delle proposte avanzate dal Corpo Ispettivo.
Autonomia delle scuole e servizio ispettivo
L’atto di indirizzo è organizzato in tre parti.
Nella premessa si inquadra sinteticamente l’identità del Servizio Ispettivo Tecnico, sottolineandone il contributo alla realizzazione delle finalità del sistema di istruzione e formazione. Il Servizio Ispettivo costituisce parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione, di cui al DPR 80/2013, anche al fine di realizzare una valutazione di sistema, basata su un’analisi della situazione della scuola italiana e della sua evoluzione, e sull’individuazione dei punti di forza e di debolezza.
Oltre a ciò si sottolinea come, nel contesto dell’autonomia, l’attività ispettiva si riveli fondamentale strumento conoscitivo, valutativo e di miglioramento delle diverse realtà scolastiche.
I compiti degli ispettori, oggi
Nella seconda parte dell’Atto di indirizzo, denominata proprio “la funzione ispettiva tecnica”, viene affrontato il tema delle diverse attività che i dirigenti tecnici sono chiamati a svolgere. Tuttavia non si tratta di un elenco esaustivo/analitico (non si tratta, per dirlo chiaramente, di una “liste de commissions”, che sarebbe comunque difficile da definire), ma di una focalizzazione dei principali campi di azione.
Naturalmente viene ribadita la funzione specifica degli Ispettori nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione: coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole, coordinamento dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici, partecipazione ai gruppi tecnici e ai nuclei di supporto al SNV, contributo alle attività di formazione.
In questa parte vengono riportati anche gli altri importanti campi di azione:
- supporto tecnico-scientifico per le tematiche e i processi definiti dall’Amministrazione;
- assistenza, consulenza e formazione alle istituzioni scolastiche autonome;
- raccordo tra l’Amministrazione centrale e periferica e le scuole autonome;
- partecipazione a gruppi di lavoro ed organismi tecnici per l’efficace attuazione delle misure previste da PNSD e PON;
- predisposizione delle prove d’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- assistenza e vigilanza agli esami di Stato;
- monitoraggio, controllo e verifica dei requisiti delle scuole paritarie.
Non poteva essere sottaciuta la questione concernente gli accertamenti ispettivi, che riguardano aspetti didattici ed organizzativi, contabili e amministrativi. A questo proposito, l’Atto di indirizzo prevede che gli organi dell’Amministrazione centrale e periferica conferiscano incarichi ispettivi ai dirigenti tecnici, sentiti i coordinatori delle segreterie tecniche e tenendo conto della specifica professionalità e del criterio di rotazione degli incarichi. Tali organi informano i dirigenti tecnici incaricati dei provvedimenti adottati rispetto al contenuto dell’incarico.
L’organizzazione del servizio ispettivo, al Miur e nel territorio
La terza parte dell’Atto di indirizzo riguarda l’organizzazione dei dirigenti tecnici: pur se non vi sono – né vi potevano essere – elementi di profonda innovazione, essendo tale atto stato emanato “a legislazione vigente”, in questa parte possono essere comunque rinvenuti alcuni elementi interessanti, concernenti soprattutto il potenziamento degli organi di coordinamento e le segreterie tecniche.
In particolare, la Segreteria Tecnica nazionale predispone il Piano Ispettivo Nazionale Triennale, da proporre al Capo Dipartimento che lo adotta, coordina l’attuazione di tale Piano Ispettivo, coordina i lavori finalizzati alla predisposizione delle tracce degli esami di Stato.
I coordinatori del Servizio Ispettivo regionale predispongono il Piano di lavoro triennale e il Piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici, adottati con provvedimento del Direttore scolastico regionale.
Un importante accenno viene inoltre dedicato alla formazione dei dirigenti tecnici: infatti la Segreteria tecnica centrale si raccorda con i coordinatori regionali per l’esame dei problemi generali concernenti la funzione, e per proporre e realizzare il piano di formazione.
I nodi critici
Benché l’emanazione dell’Atto di indirizzo vada giudicata positivamente, per gli elementi di adeguamento alla nuova situazione e per qualche interessante spunto di innovazione, non possiamo nascondere che permangono ancora molti interrogativi e molti nodi da sciogliere.
Tali questioni, alle quali per motivi di spazio possiamo ora solo accennare, vanno ricercate principalmente (ma non solo) in alcuni aspetti nodali, sia sotto il profilo organizzativo e logistico, sia per il posizionamento del servizio ispettivo nell’ambito del sistema educativo nazionale. Li presentiamo in sintesi.
La questione dei numeri
Ormai da qualche anno siamo abituati ad ascoltare “lamentationes” varie, assolutamente legittime e giustificate, sulla necessità che il corpo Ispettivo sia oggetto di un significativo investimento in termini di reclutamento, al fine di avvicinare progressivamente i “numeri” degli ispettori ai fabbisogni del sistema.
L’ultimo concorso, come sappiamo bene, non ha dato una risposta numericamente significativa in termini di reclutamento; peraltro la Legge 107/2015 ha scelto una via temporanea e quantitativamente insufficiente.
Oggi il numero degli ispettori con incarico a tempo indeterminato (quelli di ruolo, per intenderci) è largamente inferiore a quelli reclutati – con incarichi a termine – con l’art. 19, commi 5 bis e 6; siamo a circa il 40% del totale.
Si tratta di una tematica molto delicata, rispetto alla quale urgono decisioni politiche importanti, anche perché non ci sarebbe bisogno di risorse finanziarie particolarmente cospicue. Non entro nel merito delle modalità di reclutamento: mi limito ad osservare che, con poche decine di milioni di euro, una goccia nel mare rispetto al bilancio complessivo del settore istruzione, si potrebbero dare risposte importanti.
L’autonomia del corpo ispettivo
Sebbene la necessità di un corpo ispettivo autonomo e indipendente sia un’esigenze riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, appare chiaro che, anche per questo aspetto, sarà necessaria un’iniziativa politica importante e coraggiosa.
Al momento, non esistendo un vero e proprio Ispettorato, si può ritenere che la situazione sia molto differenziata nei territori: in alcune parti d’Italia (fortunatamente maggioritarie a livello quantitativo) la funzione ispettiva è riconosciuta a pieno titolo, e partecipa e contribuisce ai processi decisionali, soprattutto quelli che richiedono una specifica competenza tecnica. In altri territori, invece, la situazione non è così “rosea”, dato che l’Ispettore viene considerato quasi un “braccio” armato dell’Amministrazione, e la sua attività è molto centrata sulle “patologie” e sul controllo.
La valutazione degli ispettori e la titolarità degli uffici
Pur ripromettendomi di approfondire tali questioni, molto delicate per la verità, la valutazione della performance individuale dei dirigenti tecnici rappresenta un nodo importante, anche perché viene effettuata con modalità e strumenti che risalgono al 2005, ben precedenti l’entrata in vigore dalla Legge 15/2009 e del D.Lgs. 150/2009.
Per non parlare della cosiddetta “pesatura” degli Uffici, rispetto alla quale le sperequazioni nei confronti della Dirigenza Amministrativa sono palesi e ingiustificabili.
Infine l’Amministrazione attualmente ritiene di non poter conferire agli ispettori la titolarità di Uffici amministrativi (per esempio U.A.T.), anche in territori dove le carenze di organico sono causa di situazioni ingestibili: o si ricorre a “reggenze” o ad incarichi con comma 5 bis o 6 (e non entro nel merito). Sta di fatto che un dirigente tecnico, pur rientrando a pieno titolo nella dirigenza pubblica, viene escluso da tale titolarità, che invece viene affidata a dirigenti scolastici o a funzionari amministrativi).
Il Sistema Nazionale di Valutazione
IL DM n. 1046 ha finalmente messo in evidenza che il Servizio Ispettivo tecnico costituisce parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione, in collaborazione con gli altri soggetti individuati dal DPR 80/2013.
Anche questo aspetto andrebbe adeguatamente approfondito.
Per non rischiare di essere tacciato di corporativismo o di superficialità, mi limito a osservare che ancora oggi, forse, si rileva una distanza troppo ampia tra chi la valutazione (delle scuole o delle professionalità) la esercita sul campo, e altri soggetti che prendono le decisioni o predispongono modelli e strumenti.
Nel quadro normativo ed organizzativo esistente bisognerebbe rivalutare e potenziare le attività della Conferenza nazionale di coordinamento dell’SNV (ove sono presenti i vertici di Invalsi, Indire e Servizio ispettivo), e restituire vigore all’Osservatorio per la valutazione dei dirigenti scolastici.
In prospettiva sarà utile un ripensamento complessivo, perché il ruolo dei dirigenti tecnici nel Sistema Nazionale di Valutazione avrebbe bisogno di una riflessione condivisa su modelli, strumenti, compiti e responsabilità.