Gli organici per il 2018/19: le novità

Le dotazioni organiche del personale docente

Con la nota 29 marzo 2018, prot. n. 16041 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha  fornito le istruzioni operative per la gestione  delle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2018/2019, nelle more della trasmissione dello schema di decreto interministeriale sugli organici.

Nella suddetta circolare sono indicati i passaggi fondamentali e le novità,  unitamente alle norme che presiedono alla costituzione degli organici, alla luce della legge n. 107/2015, ma soprattutto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, attuativo della stessa.

I criteri per la ripartizione tra le regioni

Tra le principali novità che si rinvengono nella nota  ministeriale appare il caso di sottolineare anzitutto il fatto che la nuova ripartizione delle dotazioni organiche  tra le regioni  è stata effettuata, oltre che – come negli anni precedenti – tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto dell’anno scolastico pregresso e dell’entità della popolazione scolastica riferita al prossimo anno scolastico (rilevata sulla base dei dati forniti dal sistema informativo), anche prendendo  in considerazione altre variabili, tra le quali: lo scorrimento nell’anno di corso successivo degli alunni registrati in organico di fatto come frequentanti nell’a.s. 2017/18; l’applicazione, per anno di corso e grado di istruzione, di un tasso di correzione su base quinquennale che misura gli effetti, da una classe alla successiva, di abbandoni e ingressi e/o ripetenze in ogni anno di corso; il rapporto alunni/classi e classi/posti; la presenza di alunni con grave disabilità; la conformazione geomorfologica delle aree geografiche; le condizioni socio-economiche; l’offerta formativa delle varie regioni.

Gli effetti (positivi) della legge finanziaria

Quanto invece alle novità derivanti direttamente dai recenti provvedimenti normativi, occorre sottolineare in primo luogo che, in virtù di quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), vi sarà un consolidamento, e dunque un aumento in organico dell’autonomia di 3350 posti comuni. Conseguenza diretta di tale incremento dei posti nell’organico dell’autonomia sarà un maggior numero di posti disponibili per la mobilità dei docenti e per le  immissioni in ruolo (tanto da concorso quanto, nelle province ove sono ancora popolate, da graduatorie ad esaurimento), dato che –  come noto –  tali operazioni sono possibili solo su posti in organico dell’autonomia (ovvero ex organico di diritto + organico del potenziamento)  e non su posti in organico di fatto.

L’impatto della riforma dei professionali

Altra novità rilevante è l’avvio dell’attuazione della revisione dei percorsi di istruzione professionale di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61. Nello specifico è stato previsto un incremento di ulteriori 1161 posti nell’organico dell’autonomia, al fine di avviare la riforma degli istituti professionali. Con riguardo, invece, ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), verrà emanato un decreto interministeriale ad hoc, la cui elaborazione è in corso, e sarà pertanto necessario attendere ulteriori istruzioni ministeriali, peraltro già preannunciate nella nota summenzionata.

Nasce il potenziamento nell’infanzia

Ulteriore elemento di innovazione è costituito dall’istituzione di 800 posti comuni dell’infanzia nell’organico del potenziamento. Tale variazione è conseguenza di un’altra norma attuativa della legge 107/2015, ovvero il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Va rilevato, tuttavia, che i posti di scuola dell’infanzia – introdotti per la prima volta quest’anno nell’organico del potenziamento – sono ad invarianza di spesa. Ciò comporterà dunque un attento lavoro di cesello da parte degli Uffici scolastici regionali, che avranno il delicato compito di destinare alla scuola dell’infanzia i posti di potenziamento disponibili negli altri ordini e gradi di scuola. La rimodulazione dovrà avvenire, come da istruzioni ministeriali, andando ad attingere prioritariamente dai posti disponibili sul potenziamento nella scuola secondaria di secondo grado, successivamente da quelli della scuola primaria, e infine dai posti di scuola secondaria di primo grado, con un imperativo di non poco conto: non si potranno determinare esuberi nei ruoli regionali. In pratica, dunque, il totale dei posti del potenziamento previsti nella tabella allegata alla legge 107/2015 non subirà variazioni in aumento; vi sarà soltanto una rimodulazione dei posti,  con il coinvolgimento – per la prima volta – della scuola dell’infanzia.

La ripartizione tra province e gradi scolastici

Il contingente nazionale, come peraltro avvenuto nel decorso anno scolastico, è stato ripartito tra le diverse regioni in modo unitario, senza suddivisione per grado di istruzione. Come noto, la legge n. 107/2015, all’art. 1 comma 68, prevede che il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale ripartisca l’organico dell’autonomia tra gli ambiti territoriali della regione di competenza. Il Direttore Generale regionale  potrebbe comunque ritenere utile effettuare la ripartizione mantenendo la suddivisione per grado di scuola, fermo restando che gli Uffici periferici potranno poi, previa informativa alle OO.SS., operare le compensazioni tra le dotazioni organiche assegnate per i vari gradi di istruzione, ad esclusione dei posti assegnati per il potenziamento, comuni e di sostegno, che sono fissati nella tabella allegata alla legge 107/2015, con le modifiche già citate riguardo alla scuola dell’infanzia. Con particolare riferimento a tali posti di potenziamento si procederà come nei decorsi anni scolastici, fermo il contingente per grado di scuola e, con riferimento al I e II grado, per classe di concorso, alla ripartizione di detto contingente tra le istituzioni scolastiche autonome, sulla base delle richieste presentate dai Dirigenti Scolastici in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

I posti di sostegno

Per quanto attiene, infine, ai posti di sostegno, il contingente nazionale rimane invariato, anche con riferimento ai posti del potenziamento. Sarà tuttavia possibile, come nei precedenti anni scolastici, autorizzare posti di sostegno in deroga per i casi gravi, sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010. Con riguardo all’organico di sostegno è noto che, ai sensi dell’art. 15, comma 3 bis D.L. n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013, è stata prevista l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’art. 13, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed all’ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 78 del 23 marzo 1997. Tuttavia anche per quest’anno occorrerà tener conto di tale unificazione solo ai fini della mobilità del personale docente, secondo le regole contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. Gli organici dovranno invece ancora essere formulati tenendo conto delle 4 aree disciplinari, in funzione delle immissioni in ruolo da conferire con le graduatorie ad esaurimento.