Valutare le prestazioni o i processi?
Il D.Lgs. 62/2017 sulla valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di Stato, attuativo dei principi di delega contenuti nella L. 107/2015, costituisce un tentativo di sintesi dei due modelli che hanno caratterizzato la valutazione scolastica fino ad oggi: l’approccio funzionalista-quantitativo, prevalente nel DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione), centrato sull’accertamento con un criterio numerico dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun alunno in relazione ai traguardi nazionali comuni, e quello fenomenologico-qualitativo, prevalente nella L. 517/1977, focalizzato sulla valorizzazione del processo di apprendimento e dei progressi individuali, rilevati attraverso criteri descrittivi in relazione alla situazione di partenza, oltreché ai traguardi comuni.
Nella valutazione degli alunni con disabilità , e in più generale di coloro che a causa di funzionamenti problematici manifestano difficoltà , restano indietro e rischiano l’esclusione, la difficoltà maggiore consiste proprio nel trovare una sintesi equilibrata tra l’esigenza di accertare livelli essenziali di prestazione comuni («che cosa apprende») e la necessità di considerare il percorso di apprendimento individuale («come apprende»), così da recuperare la globalità e la complessità dell’esperienza di apprendimento individuale.
Lo sbilanciamento sui risultati raggiunti e misurati in relazione agli obiettivi comuni, secondo un criterio valutativo assoluto, fa scivolare nelle pratiche selettive del passato, mentre lo spostamento sul percorso e sui progressi individuali riduce le aspettative e l’investimento di risorse metodologiche e strategiche nel progetto di apprendimento dell’alunno.
Per gli alunni con disabilità , criteri valutativi peculiari
La valutazione degli alunni, e in particolare di quelli con disabilità , seguiti con un piano educativo individualizzato (PEI) che considera il profilo di funzionamento secondo una prospettiva bio-psico-sociale  (ICF), presuppone una mediazione didattica forte, ricca di possibilità di partecipazione, multidimensionale e multicanale, e richiede al team docenti o al consiglio di classe scelte unitarie, coerenti con l’istanza di individualizzazione (definizione degli obiettivi minimi irrinunciabili, riduzione quantitativa non sostanziale dei contenuti, strategie mirate, strumenti e tempi adeguati alle esigenze dei singoli) e con l’istanza di personalizzazione (pianificazione di percorsi elettivi per il raggiungimento di mete personali e per lo sviluppo di aree di eccellenza e talenti personali) di cui ogni alunno è portatore, al di là della presenza di bisogni educativi speciali o meno.
Nel nostro quadro giuridico-ordinamentale non sono mancati documenti e sentenze illuminati in tal senso. Un esempio riguarda il principio fondamentale fissato nella Relazione Falcucci del 1975, manifesto pedagogico dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità , per cui la frequenza di scuole comuni da parte di questi alunni non implica il raggiungimento di mete culturali comuni, e lo stesso criterio di valutazione dell’esito scolastico deve perciò fare riferimento al grado di maturazione raggiunto dall’alunno sia globalmente sia a livello degli apprendimenti realizzati, superando il concetto rigido del voto o della pagella. Principio che, ricordiamo, trova conferma nella sentenza costituzionale n. 215 del 1987, per cui capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive minorazioni.
Cosa cambia con i recenti decreti sulla valutazione?
Ebbene, le recenti norme sulla valutazione riprendono tale principio e lo sviluppano attraverso la regolamentazione di alcune situazioni specifiche. Pensiamo, ad esempio, alla questione della partecipazione degli alunni con disabilità all’esame di Stato del I ciclo e del conseguimento del titolo di studio, che non è stata mai regolamentata con chiarezza ed ha originato scelte e pratiche difformi nelle scuole del territorio nazionale.
Il comma 6 dell’art. 11 del D.Lgs. 62/2017, infatti, stabilisce che la sottocommissione, sulla base del PEI, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
Il comma 8 e la successiva nota ministeriale esplicativa 1865/2017 chiariscono che l’attestato di credito formativo viene rilasciato solo agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami per gravi e documentati motivi.
Un quadro di sintesi
Nella tabella che segue proponiamo una lettura integrata delle disposizioni attuative della delega sulla valutazione riguardanti la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.
Tab. 1 – La valutazione degli alunni con disabilità e DSA nel I ciclo di istruzione
Art. 11 D.Lgs. 62/2017 – Art. 14 D.M. 741/2017 – D.M. 742/2017– Nota Miur 1865/2017
Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità | Valutazione delle alunne e degli alunni con disturbo specifico di apprendimento | |
---|---|---|
Oggetto e finalità della valutazione | La valutazione è riferita ai traguardi formativi -comportamento e obiettivi di apprendimento disciplinari – e alle attività previsti nel PEI che viene redatto sulla base del Profilo di funzionamento dell’alunno.
Attraverso la valutazione i docenti promuovono lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. |
La valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, è coerente con il PDP. |
Ausili, strumenti e dispense | Ricorso ad attrezzature tecniche e a sussidi didattici, nonché ad ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per l’attuazione del PEI. | Adozione di modalità che consentono all’alunno di dimostrare il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle dispense e degli strumenti compensativi indicati nel PDP. |
Prova nazionale Invalsi | Il consiglio di classe può prevedere:
· adeguate misure compensative o dispensative; · specifici adattamenti della prova; · esonero della prova. |
Il consiglio di classe può disporre:
· adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova di inglese. |
Esame di Stato diploma e attestato di credito formativo | La sottocommissione, sulla base del PEI:
· predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. L’attestato di credito formativo, valido ai fini dell’iscrizione ai percorsi successivi, è previsto solo per gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali va prevista una sessione suppletiva. |
La sottocommissione, sulla base del PDP:
· stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera per i casi di dispensa previsti nella diagnosi; · riserva tempi più lunghi per le prove; · consente l’uso degli strumenti informatici impiegati in corso d’anno purché non venga pregiudicata la validità delle prove scritte; · predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale, nei casi di particolare gravità esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere. |
Certificazione delle competenze alunni con disabilità | ||
Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del I ciclo di istruzione | Per le alunne e gli alunni con disabilità , certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI (scuola primaria) e al profilo dello studente e agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato (I ciclo). |