Responsabilità all’uscita da scuola

Nuove apprensioni senza risposte

Una vicenda di quindici anni fa tornata di attualità

Si ripropone la questione dell’uscita autonoma degli allievi da scuola, a seguito dell’ordinanza della Cassazione n. 21593/2017, depositata il 19 settembre 2017.

Giacché la responsabilità va accertata con riferimento al caso concreto, non può prescindersi dalla narrazione sintetica di una vicenda giudiziaria che dura da quindici anni, sia in sede penale che civile, allorquando un ragazzo di 11 anni, alunno di prima media, all’uscita di scuola, al termine delle lezioni, veniva investito da un autobus sulla strada comunale antistante l’edificio scolastico, perdendo la vita.

In primo grado si riteneva avessero concorso, per un 20%, alla produzione dell’evento, anche la docente dell’ultima ora e la dirigente scolastica: l’insegnante  per violazione del contratto collettivo di categoria (art. 5), ma soprattutto del regolamento di istituto, che disponeva anche per gli alunni della scuola media l’assistenza sino alla salita sull’autobus e la vigilanza in caso di ritardo dei mezzi, ovvero, se notevole, la consegna alla forza pubblica; la dirigente scolastica per violazione del dovere (artt. 396 capi 1 e 2, lett. c), d) l), e 491, capo 2, D.lgs. 297/1994) di assicurare l’osservanza delle delibere collegiali (regolamento), e per aver omesso di far rispettare agli insegnanti gli obblighi previsti per garantire l’incolumità degli alunni, pur essendo a conoscenza della prassi per cui questi non erano accompagnati agli autobus.

Le diverse pronunce della Magistratura

Successivamente invece  la Corte d’appello ritenne che  “l’obbligo stabilito dal contratto collettivo, secondo cui l’insegnante ‘assiste’ all’uscita degli alunni, non esprimeva un concetto estensivo del compito dell’insegnante, e parlava solo di ‘uscita’ evidentemente dalla scuola, uscita che nulla consente di ritenere che non sia quella dalla porta dell’edificio…”, rilevando altresì anche scarsa chiarezza nella norma regolamentare, e successive ed ulteriori disposizioni interne che dimostravano un’alternativa tra  modalità di uscita, e non permettevano di comprendere con certezza a chi spettassero i compiti di vigilanza. Inoltre  condivise che fosse materialmente impossibile  per il docente vigilare  fino alla salita sull’autobus di ogni alunno, essendo la classe  composta di circa 20-25 ragazzi, con diverse modalità di rientro.

Tuttavia la sentenza Cassazione Penale, Sez. 4,  n. 17574 del 7 maggio 2010  (http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3457:cassazione-penale-sez-4-07-maggio-2010-n-17574-infortunio-ad-alunno-e-responsabilita-del-pers&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60)  ritenne sussistente in capo al docente l’obbligo giuridico di garanzia, protezione e controllo, non solo per quanto previsto dal regolamento di istituto, ma anche in virtù dell’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Categoria, che impone l’obbligo di “assistere” all’uscita della scuola, da interpretarsi nel senso di un dovere di vigilanza e controllo fino al passaggio di consegna del minore ad altro e diverso soggetto, ed essendo ormai pacifico nelle costanti pronunce della Suprema Corte che l’accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola e la conseguente ammissione dell’alunno minorenne determina l’instaurazione di un vincolo negoziale che impone necessariamente all’istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del medesimo, sorveglianza che in concreto viene esercitata attraverso gli insegnanti[1].

Le responsabilità della scuola evidenziate nelle sentenze

Sulla dirigente scolastica, nella sua qualità, incombeva altresì l’obbligo di adottare le misure organizzative e disciplinari necessarie quanto meno ad eliminare un’oggettiva situazione di rischio, rappresentata dalle modalità con cui avveniva l’uscita dalla scuola: coincidenza dell’orario di uscita e quello di arrivo degli autobus, mancanza di opportuna segnaletica stradale e controllo della polizia municipale  (fonti specifiche: D.Lgs. n. 626/1994, art. 4; D.P.R. n. 417/1974 artt. 3 e 6; D.P.R. n. 416/1974; D.Lgs. n. 297/1994, art. 396; Contratto Collettivo Nazionale di Categoria; Regolamento di Istituto).

Occorre evidenziare che la Cassazione nella sua decisione espressamente tenne conto della  singolarità e particolarità della situazione, essendosi verificato l’incidente al termine delle lezioni e dopo l’uscita da scuola.

La Suprema Corte quindi cassò con rinvio, ma ebbe modo di ritornare (Cass. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13349 Anno 2012) sulla vicenda, confermando la violazione del  vincolo negoziale contratto dalla scuola al momento dell’accoglimento della domanda di ammissione del minore, non giustificabile con la imprecisa formulazione del regolamento di istituto fermo  l’obbligo di vigilanza sugli alunni e di segnalazione della situazione di pericolo.

La recente ordinanza n. 21591/2017 della Corte di Cassazione Civile, in realtà, ha semplicemente confermato le precedenti pronunce, rigettando le eccezioni del Ministero per essersi l’incidente verificato fuori dai locali scolastici alla fine delle attività, e quindi in un luogo dove non si estendono gli obblighi di vigilanza della scuola, rilevando ancora una volta che il regolamento di istituto poneva a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere gli alunni dall’autobus scolastico, e l’attività di vigilanza doveva sospendersi solo allorquando gli alunni fossero presi in consegna da altri soggetti.

L’importanza dei regolamenti scolastici e l’uscita autonoma degli allievi

Stante l’impossibilità di escludere a priori ogni possibile forma di responsabilità all’uscita, è evidente che nel caso è stata considerata rilevante la specifica modalità scelta dalla scuola con il proprio regolamento.

Infatti l’art. 10 del Dlgs 297/1994 prevede espressamente che spetti al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, che deve fra l’altro stabilire … per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima.

Invero alla base dell’obbligo di vigilanza all’uscita si richiamano:

  • le responsabilità organizzative poste a carico del dirigente scolastico dal D.lgs 165/2001, per cui egli è chiamato ad intervenire per eliminare le fonti di pericolo a regolamentare l’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero a far approvare il regolamento di istituto dal consiglio d’istituto;
  • il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2006-2009 all’articolo 29, comma 5, per il quale per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi;
  • il CCNL 2006-09 alla Tabella A dei profili ATA per l’area A, per cui il personale è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico …;
  • vi si aggiunge la storica pronuncia della Cassazione Civile, Sezione I, che, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, ha affermato che la scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate.

Ipotesi di regolazione legislativa della questione

Considerata quindi l’importanza dei regolamenti, già con il Disegno di Legge S325 del 2013 si era proposta quale soluzione quella di determinare con esattezza il temine dell’obbligo di vigilanza degli alunni da parte dei docenti, ed il momento del passaggio reale o potenziale della responsabilità ai genitori, attribuendo ad essi piena validità giuridica così che, una volta autorizzata  l’uscita autonoma degli studenti, questi, una volta fuori dall’istituto, dovessero ritenersi sotto la diretta responsabilità delle proprie famiglie.

Il disegno di legge proponeva quindi di aggiungere un ultimo periodo al predetto testo della lettera a) dell’art. 10, Dlgs 297/94: Il rispetto del regolamento interno del circolo o dell’istituto esenta i docenti da qualsiasi responsabilità civile o penale nei confronti degli studenti.

Tale norma, generica e di rinvio, sebbene colga un aspetto determinante del problema, non potrebbe escludere comunque ogni responsabilità della scuola, o quanto meno la possibilità di un suo accertamento.

Del resto, come si è visto, nulla impedisce che di fatto una tale efficacia sia riconosciuta anche adesso ai regolamenti, a prescindere da tale previsione.

Possono gli studenti minorenni uscire autonomamente?

In realtà, paradossalmente, sono spesso proprio i regolamenti  fonte del limite all’uscita autonoma, allorquando, stante l’inefficacia di liberatorie (che in quanto tali implicitamente riconoscono una responsabilità), per evitare conseguenze in  caso di sinistro ed escludere un’eventuale accusa di abbandono (art. 591 c.p.)[2],  vietano l’uscita autonoma agli infraquattordicenni.

Ma si è visto come poi, una volta previsto tale divieto, esso debba essere rispettato, implicando diversamente violazione di un obbligo contrattualmente assunto.

Il dubbio è quindi che qualsiasi ipotesi di autorizzazione all’uscita autonoma di un minore possa concretare un’ipotesi di abbandono. Tanto però contrasta prevalentemente con le esigenze sia delle famiglie, che almeno dalla secondaria di primo grado prevalentemente lasciano che i figli ritornino in autonomia, sia degli stessi alunni che tale autonomia rivendicano.

Ma la norma suddetta ha la funzione di stabilire la pena per l’ipotesi di abbandono, mentre la sussistenza di questo va accertata caso per caso.

L’abbandono e la responsabilità anche all’ingresso

Invero la Corte di Cassazione (sez. V Penale, sentenza 8 febbraio – 27 marzo 2012, n. 11655) ha riconosciuto ad esempio sussistente il reato di abbandono in capo ai responsabili del servizio di trasporto scolastico e preposti alla custodia del minore[3] per omesso adempimento dei doveri di custodia e di cura incombenti in ragione del servizio prestato, con conseguente pericolo per l’incolumità della persona incapace.

Tuttavia la responsabilità della scuola è stata riconosciuta anche all’ingresso (Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 22752/2013), nel caso di una minore lasciata dallo scuolabus all’interno del piazzale antistante la scuola elementare, che cadeva da un muretto delimitante l’ingresso del seminterrato locale caldaia, sia in considerazione della situazione pericolosa del locale per riscaldamento seminterrato, non protetto da idonee recinzioni, sia perché la responsabilità contrattuale impone all’istituto l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile e cioè di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno che si è ciononostante verificato per un evento imprevedibile né superabile con la diligenza adeguata in relazione alle circostanze concrete (Cass., 24 maggio 1997, n. 4632), sia perché il rapporto si è ritenuto estendersi a tutto il tempo in cui l’alunno fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, e quindi sin dal momento in cui con l’apertura dei cancelli risulta consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni nel detto piazzale antistante la scuola.

Peraltro non si esclude che il reato di abbandono possa configurarsi persino durante la permanenza a scuola (Cass. Pen., Sez. V, ud. 10 febbraio 2011, dep. 21 giugno 2011, n. 24849, che però nel caso di specie l’ha escluso).

Possibili soluzioni: una buona regolamentazione e condivisione delle scelte

Non è superabile, in considerazione del rapporto contrattuale intercorrente tra scuola e famiglia, che la scuola regoli le modalità di uscita prevedendo ed adottando gli opportuni accorgimenti atti ad evitare ogni situazione di pericolo all’uscita. La responsabilità non si estende a tutta la durata del percorso.

Di recente è stato richiamato il portale ministeriale francese http://eduscol.education.fr/cid47767/fonctionnement-ecoles-primaires.html#lien3, nel quale si legge sostanzialmente che per la scuola elementare, anche qui in assenza di precise indicazioni in merito ad un obbligo di vigilanza che si estenda oltre la scuola, nulla osterebbe  che un alunno possa attendere i genitori all’esterno della scuola oppure rientrare da solo[4].

Alla luce delle questioni esposte, sebbene sia auspicabile una qualche indicazione ministeriale in merito alle modalità con cui avviene il passaggio di responsabilità, specie “potenziale”, dalla scuola ai genitori, così come maggiore chiarezza anche all’interno del contratto collettivo in merito al termine degli obblighi di vigilanza, il riconoscimento della possibilità di uscita autonoma non può escludere aprioristicamente ogni ipotesi di responsabilità.

In primo luogo tale scelta, di carattere educativo e riguardante minori, necessariamente dev’essere condivisa con le famiglie e tenere conto dell’età, del grado di maturità ed autonomia raggiunto dallo studente, nonché delle situazioni oggettive in relazione all’allocazione della scuola ed al percorso dello studente.

Importanti a tal fine sono quelle pratiche di avvio all’autonomia realizzate dalle scuole con i  progetti “pedibus”.

Sicuramente determinante è l’adozione di un regolamento interno chiaro, specifico ed esaustivo oltre che differenziato nel prevedere le modalità di uscita rispetto alle età, agli  ordini e gradi di istruzione, alle situazioni logistiche, nonché la predisposizione di un patto di corresponsabilità educativa che contrattualmente determini le scelte educative formulate dalle famiglie e condivise con la scuola.

[1] Tra le tante pronunce, Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751: la domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, … accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento…

[2] Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

[3] Lasciando che lo stesso scendesse dal pullman prima del pervenimento all’edificio scolastico e prima dell’affidamento al personale didattico, sì che il giovane – attese le condizioni precarie di viabilità per una recente nevicata – cadde per terra procurandosi lesioni al volto (analogamente Cass. n. 8833/2004).

[4] S’agissant des élèves en élémentaire, aucune disposition d’ordre réglementaire n’oblige les maîtres à veiller, à la sortie des classes et au-delà de l’enceinte scolaire, à la continuité de la prise en charge et de la surveillance des élèves rendus à leur famille. Rien ne s’oppose donc à ce qu’un élève d’école élémentaire attende ses parents à l’extérieur de l’école, ou, le cas échéant, puisse rentrer seul chez lui.