Sono molte le questioni che si addensano attorno al tema della valutazione degli allievi. I livelli di apprendimento sono oggetto di periodiche rilevazioni nazionali e internazionali (e ne parliamo nella voce INVALSI), i dati complessivi sul rendimento scolastico costituiscono un’informazione pregiata per esprimere una valutazione sul “valore aggiunto” di una scuola (e se ne parla nella voce SNV). Gli apprendimenti, inoltre, visti in una ottica trasversale rappresentano l’elemento portante delle competenze, che vengono certificate dalla scuola (v. la voce COMPETENZE). Si può ritenere che il tema della valutazione sia pervasivo di molta parte della vita scolastica, e rappresenti l’elemento regolatore di una corretta relazione educativa. Siamo dunque nell’ambito di una valutazione “formativa” che è orientata a conoscere, descrivere, documentare la progressiva acquisizione di conoscenza, abilità, competenze (cfr. Cerini, 31). Si tratta di una funzione pro-attiva, che ha l’obiettivo di migliorare l’apprendimento rendendo adattive e complementari alle diverse caratteristiche degli allievi le strategie di insegnamento. Lo stesso legislatore, nel conferire una ampia delega all’esecutivo in materia di valutazione e certificazione delle competenze, introduce come criterio ispiratore il rispetto di una funzione “formativa e di orientamento”. Certo, ci si poteva aspettare una scelta più incisiva per superare pratiche valutative ancora troppo pilotate da intenti selettivi (cfr. Muraglia, 41). Questo non significa che non vadano affrontati i numerosi aspetti connessi alla funzione “sommativa” della valutazione: ci riferiamo ai giudizi di sintesi, alle valutazioni di fine anno, al sistema degli esami, ai meccanismi di certificazione e al rilascio dei titoli di studio. Su questi aspetti interviene con molta puntualità il d.lgs 62/2017 che ridefinisce le modalità di valutazione e certificazione delle competenze (primo ciclo) e le procedure degli esami di stato (al termine del primo e del secondo ciclo). Si tratta di un articolato assai dettagliato, più vicino ad un regolamento che non ad una legge. D’altra parte introduce importanti modifiche al DPR 122/2009 (cioè al regolamento vigente in materia di valutazione degli alunni), per le quali però si rendono necessari ulteriori decreti applicativi. L’attuale sistema degli esami per il primo ciclo risale al lontano 1981 (cfr. Buonopane, 48) ed una rivisitazione è più che opportuna, non fosse altro che per alleggerirne il carico, a partire dalla eliminazione delle prove nazionali Invalsi, che troveranno un apposito spazio all’interno della certificazione. Anche l’esame di stato al termine della scuola secondaria di II grado risente degli acciacchi dei suoi anni (cfr. Tiriticco, 49), ma non è detto che le semplificazioni apportate con il d.lgs 62/2017 (due sole prove scritte, valorizzazione dei crediti, riferimento all’alternanza scuola-lavoro, ecc.) siano effettivamente in grado di trasformarlo in una efficace e moderna prova di accertamento delle competenze (cfr. Davoli, 48).
2017-08-07