Concorso dirigenti scolastici: prima dell’estate il bando?

Aspettando Godot

Docenti e scuole in reggenza aspettano Godot e pare proprio che “oggi non verrà, ma verrà domani”.

Non si tratta di una parodia della celebre opera teatrale di Samuel Beckett, ma di un dramma dell’attesa con continui annunci, rinvii, colpi di scena e smentite che tengono con il fiato sospeso decine di migliaia di docenti che attendono “laboriosamente” l’uscita del tanto agognato bando per il concorso per dirigente scolastico, più volte annunciato ma in questi anni ampiamente disatteso.

Ma vediamo i vari atti della stesura di un canovaccio in progress e a più mani, il cui finale ancora non vede la luce.

Il preludio: la legge 128/2013 (concorso annuale?)

Durante il primo atto, scritto dal governo Letta, con la regia del ministro del MIUR Carrozza, viene emanato il D.L. 104 del 12 settembre 2013 (convertito con modifiche nella Legge 128 dell’8 novembre 2013), il cui art. 17 rappresenta una pietra miliare per quanto riguarda le modalità di accesso alla dirigenza scolastica, la famosa e per tanti ambita area V.

Il citato articolo del decreto Letta-Carrozza stabilisce, modificando l’art. 29 del d.lgs. 165/2001 (c.d. decreto sul pubblico impiego, il cui nuovo testo è stato approvato in via definitiva in Consiglio dei ministri la scorsa settimana ed è in attesa di pubblicazione), che “il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione” e, novità rispetto al passato bando, che “il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti”.

Lo stesso provvedimento Letta-Carrozza stabiliva che il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici doveva essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 104/2013, ovvero  entro l’8 marzo 2014.

Prima proroga nell’emanazione del bando (2014)

Fine del primo atto: alla legge dello Stato (la citata 128/2013) non viene, però, data attuazione. Nel frattempo a palazzo Chigi cambiano regista e attori: Letta verrà disarcionato da Renzi e al ministero di viale Trastevere salirà la ministra Giannini.

Il nuovo ministro con le modifiche apportate dalla legge di conversione al c.d. decreto salva dirigenti (D.L. n. 58 del 7 aprile 2014), la Legge n. 87 del 5 giugno 2014, con l’art. 1, c. 2-ter interviene sui tempi di emanazione del bando, fissando al 31 dicembre 2014 la data entro la quale bandire la prima tornata del corso-concorso  nazionale  per  il   reclutamento dei dirigenti scolastici[1].

Il conteggio del servizio pre-ruolo

Intanto, a settembre 2014, arriva una storica sentenza su un ricorso presentato da alcuni candidati della tornata concorsuale del 2011 che non avevano maturato i cinque anni di ruolo per la partecipazione al concorso per Dirigenti Scolastici.

La sentenza n. 9729/14 sul ricorso n. 9261/11 evidenzia l’illegittimità della disposizione bandizia che escludeva dalla partecipazione alla prova preselettiva del concorso 2011 coloro che non avevano maturato cinque anni dopo l’immissione in ruolo. Il TAR del Lazio accoglieva il ricorso, dando piena adesione alle conclusioni cui era pervenuta la Corte di Giustizia europea, che con sentenza pubblicata in data 8/9/2011 aveva “inequivocabilmente sancito il principio secondo il quale il servizio pre-ruolo deve essere valutato come quello di ruolo e che tale principio è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali”.

A mettere fine a questo contenzioso è la sentenza n. 4724 del 2014, attraverso la quale il Consiglio di Stato rigetta l’appello del Miur, e dodici docenti neo-immessi in ruolo con anni di precariato alle spalle ottengono la nomina a dirigente, grazie alla disapplicazione della legge italiana in contrasto con la direttiva comunitaria.

Corsi di preparazione: falsa partenza…

A questo punto si è assistito ad un vero e proprio battage da parte di Enti, università private online e svariate associazioni (spesso sorte per l’occasione), per offrire simulatori random della prova selettiva, corsi di preparazione (di qualità assai diversa) ed anche master accademici di II livello. In base al precedente concorso per DS i Master avrebbero usufruito di un riconoscimento di 3,5 punti, mentre ora, in base all’ultima bozza di regolamento, ne verrebbero attribuiti 3 (con ulteriore proposta del CSPI di ridurli a 2 punti fino un massimo di due master).

E nell’attesa dell’imminente uscita del bando non rimaneva che scegliere una delle tante proposte formative da parte di enti di formazione, associazioni professionali e sindacali, cercando di evitare corsi “low cost” o “last minute”, magari con materiali di studio e proposte risalenti alla precedente tornata concorsuale del 2011. In questi casi è di tutta convenienza scegliere tra agenzie accreditate, enti di comprovata esperienza, case editrici con affidabilità nel settore specifico.

Ma nonostante questo dispiegamento di forze ed energie il concorso tarda a vedere la luce, e anche le più recenti pubblicazioni con estensioni e integrazioni online rischiano di diventare ben presto anacronistiche. Sarebbe poi utile affrontare il tema dei materiali bibliografici più utili per la preparazione al concorso, ma di questo aspetto parleremo in un’altra occasione.

Seconda proroga del bando (milleproroghe 2015)

Proseguiamo invece la nostra “narrazione”. Arriva il Natale 2014, ma sotto l’albero non v’è traccia del concorso per dirigenti scolastici.

Il 29 dicembre 2014, due giorni prima della scadenza prevista per l’emanazione del bando, durante  l’informativa ai sindacati, il MIUR illustra la bozza del nuovo schema di Regolamento, sulla base della quale la Scuola Nazionale dell’Amministrazione dovrà emanare il bando.

Tra le novità viene previsto il servizio pre-ruolo e la riduzione del valore dei titoli: si passerebbe dai 30 punti (su 120) del precedente regolamento (concorso 2011) a soli  20 punti per i titoli  su un totale di 320 punti complessivi.

Confermata, inoltre, la già annunciata proroga del termine previsto per dicembre 2014. Il c.d. decreto milleproroghe, il D.L. n. 192 del 30 dicembre 2014, rinvia al 31 marzo 2015 la data entro la quale emanare il decreto per “la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici”.[2]

Il governo rassicura: nel giro di poche settimane sarà pubblicato il DPCM; occorrono i tempi tecnici, dicono, per l’approvazione del decreto che deve essere inviato prima al Consiglio di Stato per il parere e successivamente sottoposto al Consiglio dei Ministri e inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Da quel momento cala il silenzio sul concorso e per un anno si susseguono solamente indiscrezioni, annunci, frenate e smentite. Una di queste voci che rimbalza sulla rete è la possibile eliminazione delle domande di inglese e informatica dal test preselettivo, e l’eliminazione della batteria di test sulla quale prepararsi. Ovviamente si tratta sempre di indiscrezioni che non trovano conferme.

Arriva marzo 2015, il governo è impegnato nella discussione del testo normativo sulla Buona scuola e la tanto attesa fumata bianca non arriva, anzi l’approvazione del decreto slitta ‘sine die’.

Arriva il colpo di scena: dalla SNA si torna al MIUR (… ed arriva la terza proroga)

Intanto la carenza di Dirigenti scolastici in Italia rischia di diventare strutturale, e nonostante i piani di dimensionamento le scuole senza direzione date in reggenza superano il 20% (oltre 1.500 scuole), mentre in altre parti d’Europa, come in Finlandia, si ha un dirigente scolastico ogni 350-400 alunni, e se gli studenti sono eccedenti la scuola ha due dirigenti[3]. Ovviamente è una questione di scelta, anche se diametralmente opposta rispetto alle politiche scolastiche del nord Europa.

Così, dopo un anno di assoluto silenzio, il governo torna sull’argomento con la legge di stabilità 2016: i commi 217 e 218 modificano parte dell’art. 17 del D.L. 104/2013. Ed ecco che arriva il colpo di scena: la gestione del concorso per DS passa nuovamente al MIUR; non sarà più la Scuola Nazionale dell’Amministrazione a gestire bando ed operazioni concorsuali. Siamo, dunque, al terzo rinvio.

Non viene fissata, però, la data entro la quale emanare decreto e regolamento.

Cambio di ministra: il mosaico si ri-compone

Con il governo Gentiloni, in  carica dal 12 dicembre 2016, alla guida di viale Trastevere sarà nominata la ministra Valeria Fedeli, che in più di qualche occasione annuncia l’avvio “prossimo e imminente” della selezione per il corso-concorso per i dirigenti scolastici, dichiarando poco più di un mese fa l’emanazione del bando entro l’estate[4].

E proprio in questi giorni è stato pubblicato sulla rete il nuovo “Schema di decreto del MIUR recante regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” e il richiesto parere da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) nella seduta del 10 maggio 2017.

I punti essenziali e le novità rispetto al precedente schema di regolamento

Rispetto al precedente schema di regolamento[5], trasmesso al CSPI per il parere il 14 giugno 2016, il nuovo Regolamento, anche se  ripropone la stessa architettura, presenta, però, alcune novità.

Confermata la procedura concorsuale nazionale, organizzata su base regionale e l’articolazione del corso-concorso in tre fasi:

a) eventuale prova preselettiva (in caso il numero dei candidati sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale);

b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;

c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

La prova preselettiva

A differenza del precedente schema di regolamento, per quanto riguarda la prova preselettiva si passa da 50 a 100 quesiti a risposta multipla da estrarre da una banca dati, e resi noti tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell’avvio della prova. Il punteggio è sempre espresso in centesimi, ma ora ogni risposta esatta varrà un punto anziché due, sempre zero punti per ciascuna risposta non data e 0,30 punti in meno per ciascuna risposta errata. Il punteggio della prova preselettiva, da svolgersi mediante l’ausilio di sistemi informatizzati, è restituito al termine della stessa.

Forti perplessità nel parere del CSPI vengono espresse sulla banca dati degli item, in quanto non solo in passato ha determinato una serie di lunghi contenziosi, ma anche perché una simile procedura “enfatizza la capacità di memorizzazione e la velocità nelle risposte  dei candidati a scapito della preparazione complessiva”.

Non si fa cenno, invece, sia nel presente schema di decreto che nel precedente, a una norma introdotta nel 2014 riguardante i soggetti con invalidità. In base al c.d. decreto semplificazioni (D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, art. 25)[6], che ha modificato l’art. 20 della legge 104/1992 (aggiungendo il comma 2-bis), è disposto che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico.

Il “peso” della lingua straniera

Altra novità riguarda la prova scritta: si passa dalle cinque domande a risposta aperta, delle quali una formulata e svolta in lingua straniera, a cinque quesiti a risposta aperta oltre a due quesiti in lingua straniera. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è a sua volta articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo (livello B2 del CEFR).

Più peso viene ora dato alla valutazione della lingua straniera: si passa infatti da 84 a 80 punti per i quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, mentre per la lingua straniera si passa da 16 a 20 punti.

I “contenuti” del concorso

Ulteriore elemento di novità riguarda le materie dei cinque quesiti a risposta aperta (computer based). Si passa da otto a nove lettere del c. 2 dell’art. 10, con l’introduzione di una nuova tematica proposta dal CSPI alla precedente bozza di regolamento: “processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del PTOF, all’elaborazione del RAV e del PdM, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio”.

“Particolare attenzione” si dovrà prestare, inoltre “ai processi di riforma in atto”, così come già suggerito dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

La prova orale, invece, consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione professionale del candidato e la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico (nel precedente concorso del 2011 la soluzione di caso faceva parte del secondo scritto).

Punteggio minimo e massimo prove

Prova preselettiva

(art. 9)

Novità rispetto al concorso 2011, in cui la prova preselettiva si intendeva superata con il punteggio minimo di 80/100: ora non vi è più un punteggio minimo da conseguire per superare la prova, in quanto alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale e tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile [gli ex aequo].
Prova scritta

(art. 10)

70-100 A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera punteggio massimo: 16 punti [16 x 5 = 80 punti]
A ciascuno dei quesiti in lingua straniera punteggio massimo: 10 punti, 2 punti per ciascuna risposta corretta [2 x 10 = 20 punti]
Prova orale

(art. 11)

70-100 Colloquio sulle materie d’esame: 82 punti [in precedenza 84 punti]
Accertamento conoscenza informatica: 6 punti [4 in precedenza]
Accertamento conoscenza lingua straniera: 12 punti [resta invariato]
Titoli 30 Tra titoli culturali (A) e titoli di servizio e professionali (B)

Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio

I candidati che superano le prove scritta e orale sono inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli (entro il numero di posti disponibili) per l’accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio, “finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute dai candidati, in relazione alle funzioni proprie del DS, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge 107/2015, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio”.

Il corso di formazione dirigenziale, composto da quattro moduli formativi, può essere organizzato a livello regionale, e comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da momenti di formazione erogabili anche a distanza. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio, proposta del CPSI accolta già nella precedente versione dello schema di regolamento.

Il tirocinio è svolto presso istituzioni scolastiche che abbiano presentato candidature, e appositamente individuate dagli UU.SS.RR. prima dell’inizio del corso di formazione e tirocinio, e può “anche” essere effettuato nelle scuole in reggenza al dirigente tutor. Un “anche” che non trova d’accordo il CSPI, che nel suo parere “propone di eliminare la possibilità che il tirocinio venga svolto nella scuola di reggenza del DS tutor perché il dirigente tirocinante si troverebbe di fatto a far fronte da solo alle criticità presenti nelle scuole prive di titolare, mentre il periodo di tirocinio dovrebbe essere caratterizzato da un’attività di affiancamento e osservazione del DS tutor nello svolgimento del suo lavoro ordinario”. Un passettino in avanti rispetto  al precedente schema di regolamento dove era previsto che “il tirocinio sia svolto prioritariamente presso le scuole affidate in reggenza”.

Superata quest’ultima fatica, gli aspiranti dirigenti scolastici dovranno presentare alla commissione una relazione scritta sulle attività svolte durante il tirocinio, e solo dopo aver superato il colloquio  sono inseriti nella relativa graduatoria generale di merito conclusiva, che ha validità sino all’approvazione della graduatoria successiva.

Un inseguimento senza fine?

Intanto ai docenti-aspiranti non resta che prepararsi per la “grande occasione della vita” e mettere in atto quella “legge della prontezza” che ci ha lasciato lo psicologo statunitense Thorndike: come dei predatori conviene continuare a inseguire la preda che a quanto pare è sempre più vicina, per saltarle addosso appena uscirà il tanto agognato bando.

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[1] Legge di conversione n. 87 del 5 giugno 2014, del D.L. 58/2014, art. 1, c. 2-ter: “Entro il 31 dicembre 2014è bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.  128,  la  prima tornata  del  corso-concorso  nazionale  per  il   reclutamento   dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di  cui  al  comma 1-bis del medesimo articolo 17”.

[2] Il nuovo testo dell’art. 1, comma 2-ter del D.L. 58/2014 risulta, pertanto, così modificato: “Entro il 31 marzo 2015 è bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici…”.

[3] Cfr. Il sistema finlandese: tutto quello che dovremmo imparare, di Marco Braghero, in http://www.tuttoscuola.com/sistema-finlandese-quello-dovremmo-imparare/

[4] In Sole 24 ore del 23 aprile 2017. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-04-22/fedeli-21mila-cattedre-il-turn-over-docenti–212036.shtml?uuid=AEFWQx9

[5] http://www.istruzione.it/allegati/2016/cs140616_all01.pdf

[6] Art. 25: Semplificazione per i soggetti con invalidità. 9) All’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma: “2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.”.