Dopo la legge 107/2015
In questi ultimi mesi, com’era prevedibile, le attenzioni e le preoccupazioni del governo erano tutte concentrate sulle otto deleghe della legge 107/2015, che dovevano essere approvate entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, quindi entro il 16 gennaio scorso, termine prorogato di 90 giorni in virtù del comma 182 della stessa legge.
Abbiamo assistito, pertanto, a un dibattito, parlamentare e mediatico, tutto incentrato sui testi degli schemi dei decreti legislativi in discussione presso le VII commissioni di Camera e Senato, mentre sono rimaste in sordina diverse parti della stessa legge, spesso “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, che attendono ancora attuazione.
Iniziative di formazione per gli studenti relative alle tecniche di primo soccorso
Il c. 10 della Legge 107 dispone che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado “sono” realizzate (nella legislazione il “sono” è un imperativo) iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, il tutto “nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Al di là della sottolineatura normativa, poco sembra sia cambiato, in quanto manca una “guida operativa” e rimangono ancora aperti i dubbi di fondo. Perché, vista l’importanza della tematica, il MIUR non procede a sottoscrivere un protocollo con il servizio addetto al soccorso (il 118) per la realizzazione dei corsi su tutto il territorio nazionale? E in che modo e in quali spazi (disciplinari o interdisciplinari? curricolari o extracurricolari?) gli studenti dovrebbero apprendere simili tecniche? E non sarebbe il caso di estendere questa specifica formazione anche ai docenti o addirittura ai genitori?
Monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività dei Centri per l’istruzione degli adulti
La novità introdotta dal c. 23 della Buona scuola, relativamente ai CPIA, è il monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, da effettuarsi con la collaborazione dell’INDIRE, ma senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Sembra proprio, ad oggi, che del suddetto monitoraggio non vi sia traccia.
Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro
Per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro, una novità è quella introdotta dal c. 37 che, rispetto al d.lgs. 77/2005, prevede la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, “con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio”.
La Carta, che come annunciato da tempo dal Ministero è in corso di approvazione, ha avuto il parere del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) più di un anno fa (20 aprile 2016), che ha suggerito diverse integrazioni e modifiche allo schema di Regolamento proposto.
Regolamento in materia di crediti formativi acquisiti a conclusione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS): entro novanta giorni
Doveva essere emanato entro novanta giorni (quindi non oltre il 16 ottobre 2015) dalla data di entrata in vigore della legge 107, ma a distanza di quasi venti mesi il Regolamento che doveva definire i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS ancora non vede la luce.
Nel frattempo i tetti fissati dal c. 51 sui CFU da riconoscere, non meno di 100 per i percorsi della durata di quattro semestri e di 150 per i quelli della durata di sei semestri (circa l’80% dei crediti necessari per il conseguimento di una laurea triennale), hanno innescato la dura reazione del mondo accademico, intento a difendere il proprio territorio e le proprie iscrizioni.
Così, alla luce del pressing del mondo universitario, con decreto-legge 42/2016, convertito in L. 89/2016 (art. 2 ter)[1], il Governo, ad otto mesi dalla pubblicazione della “Buona scuola”, è intervenuto modificando l’ultimo periodo del c. 51 della legge 107, diminuendo il valore minimo dei crediti da 100 a 40 Cfu per i percorsi biennali (corrispondenti a 6 esami), e da 150 a 62 Cfu per i percorsi triennali (corrispondenti a 8 esami).
Istituzione del Portale unico dei dati della scuola
Istituito ai sensi del c. 136 e con un’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro (c. 141), il Portale unico dei dati della scuola resta ancora una vetrina online, solo da guardare sul sito http://dati.istruzione.it/opendata/
Il portale unico dei dati, a regime, pubblicherà in formato open data i bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto. Non solo. Ci saranno i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione del sistema scolastico, la normativa, gli atti e le circolari adottate dal Ministero e infine, in accordo con il Garante per la protezione dei dati personali, anche i dati del curriculum dello studente e del curriculum del docente. Almeno questo nelle previsioni del c. 137.
Decreto di modifica al Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche: doveva essere emanato entro 180 giorni
Il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, emanato con DI 44/2001 e ormai sedicenne, necessita da tempo, alla luce della sopravvenuta normativa, di un profondo restyling che ancora non vede la luce.
Così nel 2014 erano state le parti sindacali a chiedere, in sede di tavolo tecnico, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento, gruppo costituito con Decreto Direttoriale nell’autunno dello stesso anno ma riunitosi solo due volte.
Sarà, però, il c. 143 della Legge 107/2015 a mettere nero su bianco e a prevedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 107 (quindi entro il 16 gennaio 2016), le necessarie modifiche al vigente Regolamento (DI 44/2001), provvedendo anche “all’armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell’attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati”.
Un ulteriore passo in avanti, tuttavia, viene compiuto con la nota n. 14302 del 30 settembre 2015 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR[2], con la quale si invitavano alla partecipazione attiva e propositiva i Dirigenti Scolastici e i DSGA (e p.c. i revisori dei conti), in merito alla revisione della contabilità per le istituzioni scolastiche.
Segnalazioni, suggerimenti, idee e proposte emendative/integrative del Regolamento n. 44/2001 da modificare dovevano pervenire entro il 12 ottobre 2015, utilizzando la specifica scheda allegata alla nota, tramite la casella di posta elettronica revisioneDI44@istruzione.it appositamente istituita.
Non ci resta che attendere.
Progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile
Sempre in tema amministrativo-contabile, il c. 142 prevedeva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che “a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [quindi dal 2015/2016] è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, … al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del MIUR e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime”.
Sarebbe interessante sapere, nel caso, cosa abbiano prodotto e a che punto siano queste sperimentazioni eventualmente da “disseminare” nel resto delle istituzioni scolastiche.
Redazione di un Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
La nona delega, in realtà la prima del c. 181, com’è noto riguardava il riordino e l’aggiornamento generale del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, risalente ormai al 1994. Una revisione complessa, una mole imponente di norme da aggiornare e armonizzare, antinomie, abrogazioni e vuoti normativi da colmare. Insomma un lavoro che impegnerà, e non poco, il legislatore, ma che è rimasto fuori dal pacchetto delle deleghe e dovrà essere oggetto di un nuovo provvedimento legislativo, che rinnovi questa specifica delega non andata a buon fine. Nel frattempo, dopo 23 anni, il poderoso Decreto legislativo 297/94 rimane ancora pienamente in vigore nonostante i suoi acciacchi e i suoi malanni.
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[1] Art. 2 ter: Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori
1. All’articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all’ultimo periodo, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «centocinquanta» è sostituita dalla seguente: «sessantadue».
[2] http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/index0915