L’Alternanza Scuola-Lavoro (AS-L) dopo la legge 107/2015

Dodici commi in cerca di interpretazione autentica

Le FAQ del Ministero

Con Nota 3355 del 28-3-2017 la Direzione Generale degli Ordinamenti ha pubblicato una serie di FAQ relative agli aspetti più significativi dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro (AS-L). Ma la complessità delle situazioni e le difficoltà di impianto dei progetti che dirigenti e tutor affrontano nell’attuazione dei percorsi AS-L sono solo in parte rappresentabili in una raccolta di FAQ. Nelle risposte, si sfuma il problema “reale” che ha originato la domanda per affrontare le questioni prevalentemente sul piano della legittimità o per corroborare interpretazioni normative. La scelta più evidente del Ministero è, per ora, quella di dire cosa sicuramente non deve fare la scuola, cosa invece deve e può fare e cosa sicuramente deve fare la struttura ospitante.

Per non farsi male…

Chi fa cosa, quindi, e con quali fondi a disposizione, per non farsi male. Tra le scuole in affanno e le strutture ospitanti che cercano quel che a loro serve senza grossi oneri, si cerca di capire la possibile riduzione del danno.

In altre parole, le risposte date dalla struttura tecnica del MIUR, fanno percepire al lettore che, in situazioni di criticità, ciascun sistema rappresentato dai suoi apparati non può che riprodurre la propria visione istituzionale prima che sistemica.

Ciò che si attende di conoscere è la riflessione della Cabina di Regia di MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente costituita per monitorare il processo di attuazione della legge e, soprattutto, con quale direzione politica ci si fa carico dei problemi proposti.

Cosa ci dicono i dati nel secondo anno di obbligatorietà

  • Sono circa 1.150.000 gli studenti impegnati in esperienze AS-L, il doppio rispetto al primo anno; più del 50% di loro sono studenti liceali.
  • Risultano iscritte 1000 organizzazioni tra imprese, amministrazioni pubbliche, enti no profit e ordini professionali al Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro, nella piattaforma messa a disposizione da Unioncamere e collegata al Registro delle Imprese; esattamente il doppio rispetto al primo anno[1].
  • 35.000 tra insegnanti e dirigenti scolastici dei 2741 istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono attualmente in formazione sull’AS-L.

I numeri sono imponenti e rendono evidente la necessità di avere a disposizione una regolamentazione applicativa.

Gli strumenti operativi messi in campo per aiutare le scuole e le criticità evidenti

La Guida operativa per le scuole del 15 ottobre 2015 è stata sicuramente utile ad affrontare alcuni dei nodi organizzativo-gestionali più importanti.  Proviamo ad elencarli con un raffronto in alcuni casi con la normativa.

L’Alternanza Scuola Lavoro nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Il significato del Progetto Generale di AS-L dell’istituzione scolastica permette di connettere strategicamente gli orientamenti delle Raccomandazioni Europee ai Regolamenti di riforma dell’istruzione secondaria superiore in Italia. L’integrazione dell’AS-L con il curricolo rimane nei fatti uno dei temi più critici affrontati nelle scuole, in particolare nei licei.

Negli istituti tecnici e professionali, l’AS-L, con la formazione di competenze specifiche per l’occupabilità e di competenze di auto orientamento per lo sviluppo della persona, svolge una funzione importante nel far curvare il curricolo verso una armonizzazione tra le discipline dell’area generale e quelle dell’area di indirizzo e si inserisce in un continuum culturale.

Nei licei, l’AS-L contribuisce a valorizzare le competenze espresse nei profili di uscita dai percorsi scolastici in termini di autonomia e responsabilità, consente di leggere più agevolmente la referenziazione alle qualificazioni del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), allinea e facilita la mobilità studentesca, fa entrare nella valutazione gli apprendimenti informali e non formali, ma resta un unicum in Europa[2], dove prevale l’utilizzo come accompagnamento al lavoro.

Parole importanti come la connessione tra AS-L e radicamento della scuola nel territorio, la AS-L come potenziamento dell’offerta formativa per la collaborazione col mondo del lavoro e dell’orientamento forse trovano nell’obbligatorietà la condizione necessaria ma non sufficiente.

La generalizzazione dell’alternanza è stata operata in base al D.P.R. 89/2010: c’è bisogno di un supplemento di indagine su quanto accade nelle scuole o di un supplemento di senso da esplicitare e supportare?

Le risposte delle FAQ 1,3,7: ridefinire le strutture individuabili come ospitanti e le altre modalità di attuazione dell’AS-L comprese le mobilità. L’importanza del terzo settore e degli enti pubblici e locali era peraltro già esplicitata nel comma 34 che integra l’art.1 comma 2 del decreto legislativo 77/2005.

La progettazione dei percorsi e la loro personalizzazione

È alta la difficoltà dei Consigli di Classe nell’assicurare contestualmente un percorso per tutta la classe e garantirne le caratteristiche di personalizzazione per ogni studente. Quello che si allega al Patto formativo va coprogettato coi tutor aziendali sulla base delle disponibilità e delle specificità delle strutture ospitanti in coerenza con le competenze dei profili di uscita dei corsi di studio. Se è più facile per la scuola organizzare periodi di AS-L a classi intere, è difficilissimo trovare strutture che ospitino classi intere.

Le soluzioni che mirano all’adempimento formale hanno molto spesso esiti negativi evidenti sulla qualità delle esperienze degli studenti. Se poi andiamo a leggere le 40 best practice pubblicate nel sito web www.istruzione.it/alternanza, verifichiamo che si tratta per la maggior parte di progetti che interessano gruppi selezionati di allievi o comunque numeri ristretti di allievi. Le stesse buone pratiche avviate dai “Campioni dell’Alternanza” vedono coinvolti solo gli studenti migliori almeno nelle discipline d’indirizzo. L’esempio di adozione di una classe intera ci viene da Fiat Chrysler Automobiles. Anche nel caso dei Campioni dell’Alternanza si ragionava lo scorso anno di 30.000 studenti coinvolti, che molto probabilmente saranno raddoppiati, ma siamo ben lontani dal milione e più di studenti a cui assicurare la realizzazione dell’obbligo di alternanza.

I riferimenti normativi dei due atti negoziali obbligatori, la Convenzione e il Patto Formativo, sono esplicitamente citati nella modulistica tipo della Guida operativa, ma ciò non basta per garantirne l’applicazione.

Spesso sono proprio le esperienze negative che trovano ampio spazio sulla stampa, che vengono denunciate dagli studenti e dalle loro famiglie, che gettano un forte cono d’ombra sull’efficacia formativa dell’AS-L e addirittura sulla legalità di alcune pratiche.

Le risposte delle FAQ 2,15

Dopo il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dell’aprile del 2016, che fine ha fatto la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza? È sufficiente far riferimento allo Statuto degli studenti e delle studentesse, considerato che lo studente in AS-L conserva tale status?

Le risposte delle FAQ 9, 11, 12, 14, 17

La funzione tutoriale sia interna sia esterna/della struttura ospitante va sicuramente rafforzata. Definire quali siano le spese ammissibili e quali no, può essere solo un punto di partenza.  La presenza del tutor scolastico, non obbligatoria per tutto il percorso, ma necessariamente definita nel calendario progettuale, va integrata con quella obbligatoria del tutor esterno.  Si comprende immediatamente la complessità che si troverebbe ad affrontare un tutor scolastico o un componente del Consiglio di classe se volesse dedicare a tutti gli allievi in AS-L almeno 2 momenti di osservazione e almeno 1 incontro con il tutor esterno.

Non aiuta in questo caso che tutta la partita dei compensi ai tutor sia ancora gestita in base all’art.5 comma 3 del D. Lgs. 77/2005. Nessuno dei commi dal 33 al 44 della legge 107/2015 va ad integrare quanto stabilito dal D. Lgs. 77/2005 prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’AS-L che modifica sostanzialmente i numeri e la qualità delle esperienze in atto.

Le risposte delle FAQ 2,4,8

Come può cambiare la valutazione degli apprendimenti grazie all’AS-L e come si certificano le competenze degli studenti

Molti consigli di classe hanno acquisito dagli strumenti di osservazione in situazione, dalle prove esperte in stage e laboratorio gli elementi utili per le prime valutazioni autentiche degli apprendimenti dei loro allievi. Non di rado le esperienze di AS-L come quelle in progetti ERASMUS VET entrano nelle Unità di Apprendimento per definirne i risultati. I modelli di certificazione delle competenze, in allegato alla Guida, sono un utile allenamento alla scrittura di competenze come suggerisce lo stesso Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente (EQF), competenze che si ritroveranno sia nel Supplemento Europass del Certificato sia nella stessa declinazione delle competenze del Profilo di uscita per l’Esame di Stato.

Le risposte delle FAQ 1,3,7,18

I problemi in tema di sicurezza e salute

Il comma 38 della legge 107/2015 merita di essere riportato integralmente: “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

È una novità rispetto a quanto in vigore in precedenza. Lo status di lavoratore viene attribuito allo studente in attività di alternanza scuola lavoro in base all’art.2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

La formazione generale in capo alla scuola, secondo quanto possiamo leggere nella Guida operativa e nel sito www.istruzione.it/alternanza, è quella prevista nel Manuale Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” (pagina 233) del 2013, curato congiuntamente da INAIL e MIUR. La scuola fornisce e certifica la formazione generale con un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica che costituisce un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione specifica, di durata variabile a seconda del settore di attività e del profilo di rischio della struttura ospitante, è a carico della stessa struttura che in questo caso si configura come datore di lavoro ai sensi dell’art.37 comma 1 decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Se la struttura ospitante dovesse delegare la scuola anche per questo segmento specifico, la scuola può farsene carico o deve farsene carico? Può farsene carico solo in base alle risorse disponibili, come recita il comma 38? Oppure, come risponde la FAQ  8, è il dirigente scolastico a dover stabilire il piano delle risorse disponibili, in base alle priorità determinate nel progetto di AS-L e ai criteri di ripartizione dei fondi alle singole voci di spesa stabiliti dal Consiglio di Istituto e nella contrattazione?

Nella Convenzione occorre comunque riportare chi nei fatti si occuperà della formazione specifica e se è necessaria la visita medica preventiva.

Torna in tutta evidenza, anche in questo caso, il problema della mancanza di una politica delle azioni sussidiarie tra gli enti preposti, INAIL e ASL per esempio, e gli Uffici Scolastici Regionali se non le stesse istituzioni scolastiche.

L’obiettivo, nel caso specifico, non è solo l’abbattimento dei costi nell’attuazione dell’AS-L, ma la garanzia di un sistema coerente di azioni a tutela degli studenti e delle studentesse per la qualità della loro formazione.

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[1] www.scuolalavoro.registroimprese.it

[2] Così si era espressa la Ministra Giannini nella conferenza stampa del 18 ottobre 2016