Il quadro normativo: portabilità, uso scorretto, sanzioni
Nel 2007, a seguito di fatti di cronaca che avevano interessato la scuola, furono emanati alcuni provvedimenti che introdussero importanti innovazioni normative in ambito disciplinare.
Con il DPR 235/2007 si modificò il DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), in particolare nella parte relativa ai regolamenti ed alle sanzioni disciplinari, all’organo di garanzia ed alle impugnazioni, e fu introdotto il patto educativo di corresponsabilità; con la Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16 si dettarono le “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” e con la direttiva del 15 marzo 2007, n. 30 si introdussero specifiche “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
La direttiva n. 30/2007, estendendo agli studenti quanto già previsto per il personale docente (Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), ha nello specifico esplicitato il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione quale norma di correttezza, in quanto “elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile” per contrarietà ai doveri previsti dal DPR 249/1998.
La violazione comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari che devono essere appositamente ed analiticamente disciplinate dal regolamento di istituto, secondo il criterio di proporzionalità e quindi tenendo conto dello specifico comportamento che deve essere punito.
Tra queste è previsto il ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso.
Inoltre la direttiva n. 16/2007 chiarisce che il limite dell’allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall’art. 4, comma 7 del DPR 249/1998, può essere derogato in presenza di fatti di rilevanza penale o in caso di pericolo per l’incolumità delle persone. Quindi il DPR 235/2007 ha attribuito alla competenza del consiglio di istituto, in casi tassativamente individuati dal regolamento, la possibilità di comminare una sanzione che comporti persino l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Spegnete i cellulari!
Sulla scia emotiva, durante la XV legislatura è stata anche presentata una proposta di legge: la PDL 2164 – “Regolamentazione dell’uso del telefono cellulare nelle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione”, la quale, dopo aver stabilito (art. 1) il divieto dell’uso del telefono cellulare nelle scuole secondo le modalità stabilite dal consiglio di istituto con regolamento, prevedeva, in caso di violazione di tale divieto (art. 2), il sequestro temporaneo del telefono cellulare (dello studente) con restituzione al termine dell’anno scolastico, ovvero, in caso di recidiva, il sequestro definitivo con successiva vendita in apposita asta pubblica, il cui ricavato doveva essere versato al bilancio dell’istituzione scolastica. L’uso era tuttavia consentivo (art. 3) fuori delle aule scolastiche, in appositi spazi, nonché durante le gite scolastiche nei momenti di sosta destinati allo svago. Era prevista poi in ogni scuola l’attivazione di un apposito numero telefonico verde per le comunicazioni urgenti delle famiglie con gli studenti.
L’ipotesi del sequestro anche con successiva vendita, o dell’istituzione di un numero verde, desta perplessità, ma comunque è rimasta mera proposta.
La valenza didattica dello smartphone
Oggi internet svolge un ruolo di primaria importanza nell’istruzione, tanto che si stanno investendo enormi risorse nel “Piano Nazionale Scuola Digitale”.
I moderni smartphone hanno una elevata valenza tecnologica e possono essere destinati ad un uso positivo (si pensi alle opportunità in alcuni casi di disabilità).
Per l’effetto, rispetto alla scelta del rigido divieto d’uso, sembra auspicabile piuttosto rafforzare le iniziative di educazione ad un uso consapevole.
Il comportamento sanzionabile
La direttiva, ferma restando l’autonomia scolastica, prevede il divieto d’uso durante le ore di lezione. Perciò non può essere sanzionato uno studente se tiene il proprio telefonino spento, o in modalità silenziosa, non consultandolo né utilizzandolo, quindi senza arrecare disturbo.
Ne consegue che non è vietato portare il cellulare a scuola.
La precisazione appare tutt’altro che superflua, giacché non è escluso che i regolamenti giungano a proibirne persino il “porto”.
Essendo poi il divieto limitato alle ore di lezione, non può essere vietato o sanzionato l’uso al di fuori di esse.
Pertanto i regolamenti non possono limitarsi al un divieto tout court, ma devono precisare sia i tempi che gli spazi di possibile utilizzo. Invero anche l’aula o la palestra, al di fuori delle ore di lezione, non possono costituire area pregiudizialmente inibita all’uso.
Cosa dice il Garante della Privacy
Per aiutare le scuole ad individuare il comportamento sanzionabile e non, il Garante della privacy pubblica periodicamente una Guida che analizza vari aspetti relativi alla privacy a scuola, offrendo anche suggerimenti di comportamento.
Ebbene, l’uso del cellulare, come di altri strumenti per la registrazione di suoni ed immagini, è consentito, nello specifico ad esempio durante le recite, le gite e i saggi scolastici, per fini personali, e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte … in particolare della loro immagine e dignità.
È invece vietato diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso.
Sono lecite quindi le riprese destinate ad un ambito familiare o amicale, ma anche la registrazione della lezione per motivi di studio individuale.
Proprio a proposito dell’utilità del mezzo va precisato che ormai la registrazione rientra tra gli strumenti compensativi previsti nei piani didattici personalizzati, che gli alunni con diagnosi di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) o altre specifiche patologie devono aver diritto di utilizzare.
A cosa dunque occorre prestare attenzione in particolare?
- Alla diffusione di suoni ed immagini, perché attraverso gli attuali strumenti tecnologici essa può essere praticamente illimitata, con il rischio di un uso improprio.
- Al contenuto degli stessi, che non sia lesivo dell’immagine e della dignità delle persone.
- Al previo consenso informato in caso di diffusione.
Il sequestro del cellulare
La direttiva prevede il possibile sequestro in caso di “uso scorretto”.
È demandato quindi al regolamento di istituto indicare in quali casi questo uso possa essere definito scorretto e sia seguito dal sequestro.
Lo strumento dissuasivo della violazione è la sanzione disciplinare, a cui il sequestro non dovrebbe conseguire automaticamente, costituendo piuttosto elemento accessorio nei casi più gravi.
Non dobbiamo dimenticare che il diritto di proprietà riceve una tutela costituzionale (art. 42) ed è “pieno ed esclusivo” (art. 832 c.c.). Quindi un tale provvedimento limitativo, non disposto dall’autorità giudiziaria, potrebbe rischiare di concretare una ipotesi di abuso.
Pertanto al termine dell’attività didattica il cellulare deve essere restituito al possessore.
Sarebbe da evitare anche la previsione della restituzione al genitore, perché di fatto si configura comunque come sequestro oltre l’orario di lezione, specie laddove il familiare sia impossibilitato a ritirarlo tempestivamente di persona.
Non possono essere autorizzate perquisizioni (materia disciplinata dal codice penale agli articoli 247 e ss. che ne stabiliscono termini e modalità).
Può essere richiesta la consegna (ed anche tale aspetto va regolato) al docente, prima dello svolgimento di un compito in classe ad esempio, ma in caso di rifiuto dello studente nessuna coazione può essere esercitata, salvo in caso questi venga colto in flagranza.
Una questione educativa
Si evince che si tratta di una materia in evoluzione, che non può essere racchiusa nel mero divieto. L’alleanza educativa presuppone una condivisione sul corretto utilizzo dello strumento, per esaltarne piuttosto gli elementi di positività. Del resto la realtà ci mostra come un uso lesivo possa essere realizzato anche e soprattutto al di fuori dell’orario di lezione o degli ambiti scolastici, che ne costituiscono spesso solo un’occasione.