In un recente corso di aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle scuole nella mia Provincia, si è dibattuto non poco sulla necessità che l’argomento sicurezza e l’operatività conseguente non siano separati dall’organizzazione complessiva della scuola. Infatti una significativa novità del D.Lgs. 81/2008 rispetto la legislazione precedente è quella di considerare la sicurezza in un’ottica di sistema, piuttosto che un adempimento tra i tanti posti in capo al dirigente scolastico/datore di lavoro.
Evoluzione normativa e culturale
In Italia la legislazione antinfortunistica e di salute sul lavoro ha preso avvio nell’immediato dopoguerra con il DPR 547 del 1955 ed il DPR 303 del 1956; tali atti normativi sono sopravvissuti, se pur con modifiche ed integrazioni, sino al 2008, e si basavano sulla cosiddetta “sicurezza tecnologica”: per le varie situazioni lavorative (impianti, macchinari, ambienti, ecc.) erano fissati puntuali parametri operativi ritenuti idonei alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla luce delle acquisizioni tecniche che lo sviluppo della conoscenza metteva a disposizione; vigeva il concetto di datore di lavoro quale “debitore di sicurezza” nei confronti dei lavoratori, considerati a loro volta “creditori di sicurezza”.
Tale concezione della sicurezza ha resistito sino al recepimento nella legislazione nazionale di alcune direttive europee nei D.Lgs. 277/1991 e 626/1994: fermo restando l’obbligo di ogni adempimento idoneo a salvaguardare la salute e la sicurezza nelle attività lavorative, l’attenzione è stata spostata sugli aspetti comportamentali e sul coinvolgimento attivo di tutti gli attori in gioco, ad iniziare dal lavoratore medesimo e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso di oltre mezzo secolo si è fatta strada l’esigenza di armonizzare e aggiornare la normativa ormai stratificata in oltre cento tra leggi e decreti: con il D.Lgs. 81/2008 (306 articoli, 13 titoli e 52 allegati), disponiamo oggi di un unico testo di riferimento per la gestione della sicurezza all’interno di un sistema organizzato e partecipato. È comodo ma improprio chiamarlo Testo Unico, in quanto non esaurisce in sé tutta la normativa in materia, anche se ha abrogato gran parte di quella preesistente, assorbendone i contenuti ancora attuali.
La sicurezza “comportamentale” nel Decreto 81/2008
Le 27 definizioni contenute nell’art. 2 pongono subito l’attenzione agli aspetti organizzativi e di sistema: ad esempio per “azienda” si intende il complesso organizzato dal datore di lavoro pubblico o privato, a sua volta “soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa, in quanto ha la responsabilità dei poteri decisionali e di spesa”; il “lavoratore” svolge un’attività nell’ambito di un’organizzazione.
Si parla dunque di sicurezza comportamentale da gestire all’interno di un sistema organizzato, inteso, questo ultimo, come “l’insieme di: struttura operativa, procedure, relazioni, responsabilità, processi, risorse interne, verifiche, e quanto altro necessario per garantire la salute e sicurezza della popolazione dell’istituto scolastico e dell’ambiente circostante, nonché la qualità del processo formativo (la definizione è presa dall’Associazione addetti alla sicurezza).
Per questo l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 suggerisce l’adozione di un Modello di organizzazione e di gestione conforme alle Linee guida UNI–INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL).
Solo operando in una logica di sistema organizzato, la scuola potrà superare il pericolo sempre presente di agire con una progettualità estemporanea, frammentata, agita spesso sull’onda dell’emergenza; si tratta invece di sviluppare processi di partecipazione e crescita di tutti gli operatori scolastici e degli allievi, trasformando gli adempimenti in un’occasione didattica di crescita dell’intero Istituto Scolastico. Si tratta di operare con un approccio sistemico idoneo a superare la frantumazione degli interventi e delle attività, per considerare invece i vari elementi in gioco in continua relazione fra di loro.
È possibile rendere “respirabile” nell’Istituto un clima di serenità, attenzione reciproca, rispetto delle norme; le azioni diventeranno sistematiche, non sull’onda di emergenze, ma espressione dell’intenzionalità educativa, collegialmente condivisa.
La visibilità dell’organizzazione
Un ruolo fondamentale spetta all’informazione: dal modo con cui questa viene garantita dipende la qualità del sistema di relazioni interne, sia come diritto alla consultazione e partecipazione ai processi decisionali che riguardano la salute, sia come bisogno di essere informati sui rischi a cui si è esposti, in modo da saper adottare (ed essere educati ad adottare) decisioni consapevoli per tutelare la propria sicurezza e la propria salute. Anche per questo si conferma l’importanza di un organigramma funzionale, che renda visibile l’organizzazione della sicurezza con i ruoli assegnati a ciascuno.
Il modello organizzativo adottato dovrà essere aperto, professionale, partecipativo, fondato sulla cooperazione collegiale di tutti gli attori di un sistema complesso. È proprio della prospettiva sistemica il sottolineare che i sistemi funzionano sulla base di interazioni tra gli elementi, e tanto più queste interazioni sono coordinate e congruenti, tanto più i sistemi sono forti e capaci di raggiungere i propri scopi.