Il nuovo accordo Stato-Regioni
Il 7 luglio 2016 è stato definito il nuovo Accordo Stato-Regioni finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (G.U. n. 193 del 19 Agosto 2016), rispettivamente RSPP e ASPP. L’accordo riguarda tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, mostra tuttavia la scarsa attenzione all’ambiente lavorativo scolastico. Viene infatti abrogato il precedente Accordo del 26 gennaio 2006 che individuava tra i soggetti formatori dei corsi per ASPP (modulo A di 28 ore + modulo B di 24 ore) e RSPP (mod. A + B + modulo C di 24 ore) “le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale”, riconoscendo la presenza in alcuni istituti tecnici e professionali di “personale docente in possesso di professionalità idonea per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle istituzioni scolastiche”.
Con questo riconoscimento numerosi ITIS sono diventati, dal 2006 ad oggi, scuole polo per la formazione di questi indispensabili e appassionati collaboratori del Dirigente scolastico nell’assicurare un’organizzazione interna orientata alla prevenzione dei rischi interni ed allo sviluppo nel personale e negli studenti della preziosa cultura della sicurezza. Ciò ha facilitato l’applicazione dell’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori e dei preposti operanti nelle scuole.
Il nuovo Accordo si limita invece a riconoscere tra i soggetti formatori le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti (in corsivo le parti integrali dell’Accordo). Nulla viene precisato sulle competenze dei formatori ed altre questioni connesse. Raddoppia però, portandole a 48, le ore del modulo B per ASPP e RSPP sui rischi specifici sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e, nel confermare l’obbligo di aggiornamento quinquennale (20 ore per ASPP e 40 per RSPP), precisa che non deve trattarsi di mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti … ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegati al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
I profili di competenza degli RSPP/ASPP
L’Accordo in argomento definisce in modo chiaro, sia la figura che le competenze richieste al responsabile ed agli addetti al servizio di prevenzione e protezione: essi  costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro. Compito specifico di tali soggetti è l’attuazione di quanto indicato dall’art. 33 del d.lgs. 81/2008 “individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attivitĂ aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione”.
L’attribuzione di tali compiti rende in particolare il coordinatore del servizio, I’RSPP, insieme al datore di lavoro, protagonista dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonchĂ© la realizzazione tecnica di quanto programmato.
Una figura manageriale (anche nella scuola?)
Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro.
Questa figura è caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali. A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali.
L’RSPP, pertanto, è destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilitĂ di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonchĂ© di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti piĂą tecnici del rischio e alle modalitĂ di intervento piĂą idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.
Purtroppo le caratteristiche enunciate vanno ancora declinate per quel particolare luogo di lavoro che è la scuola! Manca infatti un Decreto del MIUR, applicativo del D.lgs. 81/2008 al luogo lavorativo-scuola e che tenga conto delle “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” (art. 3, d.lgs. 81/2008).