Un concorso a prova di contenzioso?
Nell’adunanza del 28 settembre 2016 la Commissione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo Schema di Regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Si tratta di un passo importante che da un lato avvicina la data di pubblicazione del bando, dall’altro consente all’Amministrazione di agire preventivamente per evitare quei devastanti contenziosi che hanno segnato le precedenti tornate concorsuali. Infatti il Consiglio di Stato svolge anche la funzione di Tribunale di seconda istanza del contenzioso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione (Sezione IV), e pertanto il contenuto del parere espresso in sede consultiva (Sezione II) assume particolare significatività. La Sezione Consultiva per gli atti normativi, pur esprimendo parere positivo, ha formulato interessanti rilievi e suggerito all’Amministrazione alcune modifiche allo Schema di Regolamento.
Questioni redazionali…
Il parere contiene diverse sottolineature circa la tecnica redazionale, l’eliminazione di refusi e la necessità di uniformare i criteri di citazione delle norme. Inoltre, per non appesantire il testo, il Consiglio di Stato invita ad inserire in una apposita partizione del Regolamento le norme transitorie, relative solo alla prima tornata del corso concorso. È il caso ad esempio delle indicazioni concernenti la riserva di posti di cui all’art. 14 dello Schema.
…e richiami alla trasparenza
Altre osservazioni hanno natura sostanziale, in relazione all’intelligibilità delle disposizioni contenute nello Schema di regolamento ed alla trasparenza delle scelte dell’Amministrazione. In particolare il Consiglio di Stato invita a più riprese a rendere note nelle Premesse del decreto le valutazioni e le motivazioni per le quali non sono stati accolti alcuni dei suggerimenti che erano stati formulati dal CSPI nel parere del 13 luglio 2016.
(http://www.cislscuola.it/uploads/media/CSPI_ParereSuRegolConcDS_13lug_16.pdf)
Rileva inoltre che nello Schema di Regolamento non vi sono indicazioni sulla composizione e sulla natura contingente o permanente del Comitato tecnico scientifico che deve redigere i quesiti e i quadri di riferimento per le prove preselettiva e concorsuale.
Garantire condizioni di terzietà
Il parere interviene anche sulla composizione della Commissione di concorso, invitando l’Amministrazione a garantire opportune condizioni di terzietà. Ad esempio, qualora il Presidente fosse scelto tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche, il Consiglio suggerisce che queste debbano essere diverse da quella della pubblica istruzione, università e ricerca scientifica.
Analoga attenzione alla garanzia di condizioni di terzietà è proposta nelle modalità di individuazione del Presidente e del Segretario aggiunti, nelle eventuali Sottocommissioni.
Condizioni personali ostative alla nomina nella Commissione e nelle sottocommissioni
Il Consiglio di Stato propone la riscrittura dell’art. 17 dello Schema di Regolamento. Mentre conferma l’esclusione dei rappresentanti della Rsu (incarichi ricoperti a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso), che invece il CSPI aveva stigmatizzato, precisa anche che la presenza di procedimenti penali in corso costituisce causa ostativa alla nomina nella Commissione o nelle Sottocommissioni, quando l’azione penale sia stata formalmente iniziata con l’imputazione da parte del Pubblico Ministero, ritenendo insufficiente il solo avvio delle indagini preliminari.
Soglie e percentuali
Nel parere la Commissione Consultiva prende atto della decisione dell’Amministrazione di ammettere alla prova scritta, in esito alla prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale, oltre tutti coloro con punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile. L’Amministrazione non ha infatti accolto – in ragione dell’incidenza finanziaria – la richiesta del CSPI di innalzare la soglia di ammissione a quattro volte il numero dei posti disponibili. È confermata anche la soglia prevista per l’accesso al corso selettivo di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, nella percentuale del 20% in più. Il CSPI aveva chiesto che questo limite fosse portato al 30%.
Modifiche relative alla prova preselettiva
Dalla formulazione del punto 4.8 del parere apprendiamo che nello Schema di Regolamento due delle tre proposte formulate dal CSPI sulla prova preselettiva sono state accolte dall’Amministrazione. La prima era relativa al raddoppio dei quesiti e al conseguente adeguamento del tempo disponibile per la soluzione e del punteggio. La seconda prevedeva che “la prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati, garantendo il rispetto dello stesso protocollo di somministrazione su tutto il territorio nazionale e l’equivalenza misuratoria delle prove”.
Modifiche che interessano le prove scritta e orale
Apprendiamo dal testo del parere anche che l’Amministrazione ha recepito nell’art. 10 dello Schema di Regolamento le cinque proposte a suo tempo formulate dal CSPI relative alla definizione degli argomenti della prova scritta. Il Consiglio di Stato ritiene inoltre accettabile la modifica dell’art. 11 rispetto alla prova orale, nella quale, oltre alla verifica della conoscenza delle materie di esame e della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, si prevede “una verifica della conoscenza e dell’uso degli strumenti informatici e delle tecnologie dell’informazione” piuttosto che, come nell’originaria formulazione, “una verifica della conoscenza dell’informatica da parte del candidato, con riguardo all’uso del personal computer e dei software applicativi più diffusi”.
Punteggi massimi…
Il Consiglio di Stato ritiene opportuna la revisione dei punteggi massimi attribuibili nella prova orale, invitando a non penalizzare eccessivamente il peso della conoscenza informatica. Ricordiamo che il CSPI aveva suggerito che il punteggio massimo fosse di 84 punti per le materie di esame e 8 punti sia per la prova informatica che per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, mentre nello Schema di Regolamento i punteggi massimi indicati dall’Amministrazione sono rispettivamente nella misura di 84, 4 e 12 punti.
Punteggi minimi…
Nel parere è anche sottolineata l’opportunità di prevedere un punteggio minimo per il superamento di ciascun modulo formativo nel corso selettivo di formazione dirigenziale.
L’esplicitazione di un punteggio minimo è ritenuta garanzia di uniformità, chiarezza e trasparenza, nonché una scelta logica. Infatti una grave carenza in uno o più moduli non dovrebbe consentire il superamento del corso di formazione.
Svolgimento del tirocinio
La Sezione Consultiva sollecita inoltre l’Amministrazione a considerare il suggerimento del CSPI a far svolgere in scuole autonome il tirocinio di quattro mesi; secondo questa proposta il tirocinio può anche essere svolto nelle scuole affidate in reggenza al dirigente tutor, identificando il tutor nel dirigente titolare. Viene in tal senso proposta la modifica dell’art. 18 c. 5 dello Schema di Regolamento, che prevede invece che il tirocinio sia svolto presso istituzioni scolastiche appositamente individuate dall’USR, prioritariamente presso le scuole in reggenza, e che il tutor sia individuato dai medesimi USR.
Spetta ora al Miur predisporre la stesura definitiva del Regolamento, quale atto necessario all’emanazione del Bando.