La nota MIUR n. 2852/2016
Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ha fornito con la nota 5 settembre 2016, n. 2852 alcune indicazioni operative sull’organico dell’autonomia in una logica unitaria e funzionale al miglioramento della qualità dell’offerta formativa.
Per lo più si suggeriscono alle scuole una serie di possibili aree di azione, tanto nell’ambito didattico quanto in quello di coordinamento e di supporto organizzativo, in cui utilizzare le unità di personale docente assegnate come potenziamento all’interno dell’organico dell’autonomia.
In sintesi le aree sono le seguenti:
– supporto all’organizzazione scolastica della singola scuola o della rete di scuole;
– sostegno alla realizzazione del piano di formazione del personale docente, anche prevedendo specifiche figure di sistema nell’ambito della formazione in ingresso e dell’aggiornamento in servizio;
– articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica;
– apertura e articolazione delle classi;
– diffusione della didattica laboratoriale;
– introduzione di insegnamenti opzionali;
– rafforzamento della didattica inclusiva e individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi, in particolare a vantaggio delle esigenze degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri;
– apertura pomeridiana delle scuole per iniziative rivolte a studenti, famiglie, personale scolastico, con particolare attenzione alla didattica orientativa, alle azioni previste nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), oppure nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro, con esplicito richiamo alla possibilità di utilizzare la modalità dell’impresa formativa simulata;
– potenziamento delle attività didattiche laboratoriali nei percorsi dell’Istruzione Professionale (IeFP) per il conseguimento delle qualifiche triennali;
– sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi.
La nota insiste molto, e giustamente, sull’aspetto unitario dell’organico del personale docente, senza distinzione tra docenti storici e nuovi arrivati. Viene, infatti, espressamente sottolineata l’uguaglianza contrattuale tra docenti curricolari (cioè i docenti che coprono le ore di insegnamento frontale) e di potenziamento (cioè quei docenti che realizzano attività progettuali, di ampliamento o di didattica laboratoriale, o anche che ricoprono incarichi organizzativi interni), intercambiabili per tutto l’orario o per parte di esso ed ormai tutti rientranti senza alcuna distinzione nell’organico dell’autonomia, in maniera suggestiva descritto come un’unica comunità di pratiche che (…) progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili. È, infatti, il dirigente scolastico che assegna ai docenti tutti dell’organico dell’autonomia ruoli e compiti maggiormente funzionali alle competenze possedute ed alla realizzazione dell’offerta formativa della scuola. Va, comunque, tenuto presente che solo le cattedre di insegnamento curricolare, in caso di assenza del titolare, danno luogo alla nomina di personale supplente.
Suggerimenti utili
Nell’indicare possibili soluzioni organizzative, la nota richiama alcune esperienze significative nell’utilizzo dell’organico di potenziamento già condotte dalle scuole nel precedente anno scolastico, suggerendo una serie di attività in cui coinvolgere i docenti da assegnare ai posti di potenziamento, tutte, ovviamente, riferibili alle priorità formative elencate dal comma 7 della Legge 107/15.
Per il primo ciclo, ad esempio, sono risultate significative le esperienza a sostegno della costruzione del curricolo verticale, oppure l’ampliamento del tempo scuola, realizzato anche nelle scuole dell’infanzia, inteso come misura di prevenzione della dispersione scolastica. In generale è suggerito anche l’utilizzo delle cattedre di potenziamento in attività di recupero delle competenze disciplinari degli alunni o per la valorizzazione delle eccellenze o, ancora, per l’implementazione di metodologie laboratoriali o basate sull’apprendimento in lingua inglese di discipline non linguistiche (CLIL).
La nota fa espresso riferimento anche all’ipotesi della legge n. 107/2015 che suggerisce la nascita di nuovi ruoli professionali all’interno dell’organico dell’autonomia con compiti di coordinamento a sostegno dell’organizzazione scolastica. Il comma 68, ad esempio, fa espresso riferimento a figure di docenti responsabili di ruoli di coordinamento espressi da reti di scuole, oppure il comma 31 prevede l’individuazione di docenti cui affidare il coordinamento delle eventuali attività opzionali introdotte dalle scuole del secondo ciclo ai sensi del comma 28, mentre il comma 59 indica la stessa possibilità di individuazione di personale per l’affidamento del coordinamento delle azioni funzionali al Piano nazionale per la scuola digitale, tutti incarichi sui quali si potrebbe prevedere di utilizzare i docenti delle cattedre di potenziamento, garantendo la continuità dell’azione del docente, soprattutto per assicurarne l’efficacia e tutelarne la professionalità.
Ricerca di coerenza… a tutti i costi
La nascita dell’organico dell’autonomia è stata da subito salutata come uno degli strumenti più innovativi della riforma scolastica, che maggiormente avrebbe dato nuovo impulso alle istanze progettuali delle scuole e fornito spazi concreti per la realizzazione della tanto attesa autonomia scolastica, rimasta nel limbo delle buone dichiarazioni, ma priva di misure concrete che ne consentissero la fattibilità.
A distanza di quindici anni, l’impianto della Legge 107 ha fatto riemergere il principio di un organico docente funzionale alle esigenze, tanto organizzative quanto didattiche, delle scuole. Peccato, però, che si sia continuato a registrare un gap tra il dichiarato e il realizzato, preannunciato per il primo anno dell’organico potenziato (a.s. 2015/2016), ma inaspettato per l’anno in corso, in cui le scuole hanno dovuto nuovamente accontentarsi della conferma dell’organico dell’autonomia assegnato in ragione del piano straordinario di assunzioni piuttosto che delle progettualità presentate.
Appare, quindi, stridente, il richiamo diffuso nella nota del 5 settembre alla ricerca di coerenza tra priorità, traguardi e obiettivi di processo evidenziati nel RAV, le azioni dei Piani di Miglioramento e l’utilizzo dell’organico dell’autonomia. È innegabile che il raccordo tra le scelte didattiche ed organizzative fatte dalle scuole per realizzare la propria offerta formativa mirando al miglioramento del servizio scolastico deve trovare un raccordo tra le analisi condotte, la programmazione delle azioni e l’impiego delle risorse, soprattutto quelle professionali, a disposizione, ma è corretto capire la sequenza delle scelte. Un conto, infatti, è progettare al meglio avendo chiari gli obiettivi ed avere la possibilità di chiedere le risorse necessarie, altro è utilizzare al meglio le risorse a disposizione, adattandole.
Sarà vera autonomia?
Appare, dunque, evidente che l’organico dell’autonomia rappresenta un’importante e positiva opportunità dalla sicura portata innovativa, ma non si può ancora parlare di realizzazione dell’autonomia. Nella pratica, infatti, siamo ancora lontani dalla dichiarata valorizzazione della progettualità scolastica, sacrificata, si spera solo per il momento, in ragione della necessità di assorbire il piano straordinario di assunzioni.
La finalità strategica, dunque, che si vuole attribuire all’organico dell’autonomia e che in più punti la nota ministeriale richiama, è più una speranza per il futuro che una constatazione della situazione reale, anche se è innegabile la tendenza verso un’organizzazione flessibile delle scuole che magari, nel tempo, potranno davvero realizzare scelte coerenti con le legittime istanze autonomistiche.
Per un approfondimento su questo ed altri temi connessi all’organico dell’autonomia ed alla sua ricaduta a lungo termine nell’organizzazione scolastica, si rimanda all’editoriale in pubblicazione nel prossimo numero di Notizie della Scuola.