Il tema dell’idoneità statica, riguardante anche le strutture edili delle nostre scuole, spesso è oggetto di interpretazioni diverse. Tutto questo si spiega con il fatto che la necessità di un documento che attesti l’idoneità statica di una costruzione può scaturire da almeno quattro differenti fattispecie, elencate di seguito:
1. le opere oggetto di condono edilizio;
2. le opere oggetto di accertamento di conformità;
3. le opere soggette all’origine al rilascio del certificato di agibilità;
4. le costruzioni destinate a locali di pubblico spettacolo o di impianti sportivi.
Si analizza in dettaglio quale sia l’obbligo di attestazione dell’idoneità statica nei quattro diversi casi, anticipando fin da subito che:
– Primo caso: l’attestazione di idoneità statica si deve basare sulle norme tecniche vigenti al momento della domanda di condono, e considerando obbligatoriamente le azioni sismiche soltanto nel caso in cui la sismicità della zona era già prevista nel momento della costruzione;
– Secondo caso: l’attestazione di idoneità statica si deve basare sulle norme tecniche e sulla sismicità vigenti sia al momento della costruzione che al momento della domanda di sanatoria (doppia conformità);
– Terzo caso: l’attestazione di idoneità statica si può basare sulle norme tecniche e sulla sismicità vigenti al momento della costruzione, con le specificazioni riportate nel seguito del presente documento;
– Quarto caso: l’attestazione di idoneità statica deve ricondursi alle norme tecniche in vigore al momento della richiesta dell’attestazione stessa, con le specificazioni riportate nel seguito del presente documento.
Sono escluse dalla presente trattazione le attestazioni di idoneità statica necessarie per gli edifici colpiti dagli eventi sismici e/o oggetto di specifiche disposizioni di legge. Come visto sopra, spesso ci si riferisce alla sismicità della zona della costruzione. A tal proposito si ricorda che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – “Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
Zona 1 – È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti |
Zona 2 – In questa zona possono verificarsi forti terremoti |
Zona 3 – In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari |
Zona 4 – È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari |
Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, e viene introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1 = 0.35 g, zona 2 = 0.25 g, zona 3 = 0.15 g, zona 4 = 0.05 g).
Zona sismica | Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) |
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1 | ag > 0.25 |
2 | 0.15 < ag ≤ 0.25 |
3 | 0.05 < ag ≤ 0.15 |
4 | ag ≤ 0.05 |
L’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante, indicata con ag, è il principale parametro descrittivo della pericolosità di base utilizzato per la definizione dell’azione sismica di riferimento per opere ordinarie (Classe II delle Norme Tecniche per le Costruzioni). Convenzionalmente, è l’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di tempo di 50 anni.